Trib. Macerata, sentenza 10/03/2025, n. 186

TRIB Macerata
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Macerata
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Macerata, sentenza 10/03/2025, n. 186
Giurisdizione : Trib. Macerata
Numero : 186
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.29/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
Il sig. LA AR ( c.f. : [...]) in proprio e quale titolare della
Ditta individuale “IMPRESA EDILE LA RC (p.i.: 02321836420), corrente in Jesi, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Piersanti e dall'Avv. Cristina Garbini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castelplanio (AN) Via Dante Alighieri, 64 ,
in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
contro
Ing. AU RC ( c.f. : [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Rolando Naspini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi, via Roma n.73,
giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;

Geom. AL LA ( c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Matteo Marchegiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cingoli, Borgo
P.Danti, 32, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione;

-parte convenuta-
E NEI CONFRONTI DI
AMISSIMA Assicurazioni SP ( p.i.:01677750158), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele
Cofanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Galleria del
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Commercio,10, in virtù di delega in calce alla copia passiva dell'altrui chiamata in causa del terzo;

AIG PE ED ( c.f. 08037550962) Rappresentanza Generale per l'Italia,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Maria Chiara Brunetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Monza, 156, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione del terzo;

-terzi chiamati
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice : “in accoglimento delle domande giudiziali di cui alla citazione che precede, accertare il diritto del sig. LL AR, in proprio nonché quale omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile LL AR ad ottenere nei confronti dell'Ing. MA ARni e del Geom. BE LA, secondo le rispettive quote di responsabilità, anche in solido fra loro, il rimborso delle spese e dei costi da sostenersi e/o sostenuti per la rimozione del muro di contenimento della palazzina “B” di cui in premessa e l'eliminazione della scarpata di terreno ricadente all'interno della proprietà del vicino Sig.
LL RI, così come ordinate dalla sentenza n. 724/2017 del 18.04.2017 del
Tribunale di Macerata (n. 982/2011 R.G.) che si quantificano in € 20.000,00, come preventivate nel computo metrico a firma dell'Ing. LO LO, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché condannare l'Ing. MA ARni ed il Geom.
BE LA, secondo le rispettive responsabilità, a rifondere al sig. LL AR, in proprio nonché quale omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile
LL la somma di € 20.000,00 oltre interessi, così come indicata nella sentenza n.
724/2017 del 18.04.2017 del Tribunale di Macerata (n. 982/2011 R.G.) e da quest'ultima dovuta al Sig. LL RI a titolo di risarcimento danni per l'accertata violazione del rispetto delle distanze legali tra fabbricati o la diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Condannare inoltre l'Ing. MA ARni ed il Geom. BE LA, secondo le rispettive responsabilità, a rifondere al sig. LL AR, in proprio nonché quale omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile LL AR la somma di €
4.666,00=, pari ai 2/3 delle spese legali corrisposte all'Avv. Andrea Rosati per la difesa
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tecnica del corso del giudizio rubricato al n. 982/2011 R.G. del Tribunale di Macerata nonché la somma di € 1.133,00= pari ai 2/3 delle spese della consulenza tecnica nel corso del giudizio rubricato al n. 982/2011 R.G. del Tribunale di Macerata ed inoltre la somma di € 20.666,00= pari ai 2/3 delle spese e competenze legali corrisposte dal sig. LL AR, in proprio nonché quale omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile
LL AR al Sig. LL RI così come dovute sulla base della sentenza n.724/2017 del 18.04.2017 del Tribunale di Macerata (n. 982/2011 R.G.).
Il tutto con condanna altresì dell'Ing. MA ARni e del Geom. BE LA, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di ogni ulteriore danno provocato alla parte attrice da quantificarsi in € 50.000,00, ovvero nella maggior e/o minor misura che verrà provata nel corso del presente giudizio, ovvero ritenuta di giustizia, anche a causa della perduta vendita dell'immobile oggetto di contenzioso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Rimb. Forf. 15% IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta Ing. M. ARni:
“ in via preliminare di rito: autorizzare la richiesta chiamata in causa, disponendo lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini dell'art.163/bis c.p.c., la citazione della compagnia AMISSIMA
ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Viale Certosa n.222, 20156 MILANO, c.f. e p. iva =01677750158=; nel merito:
A) In via preliminare:
1) dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, la carenza di legittimazione attiva dell'Impresa Edile LL AR (P.IVA:=02321836420=) nei confronti del convenuto ing.
ARni con ogni conseguente statuizione e condanna al pagamento delle spese e competenze professionali;

2) dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, la carenza di interesse ad agire del sig.
LL AR, persona fisica (c.f:[...]), nei confronti del convenuto ing.
ARni con ogni conseguente statuizione e condanna al pagamento delle spese e competenze professionali;

3) dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, l'inopponibilità all'ing. MA ARni di tutti i documenti prodotti agli atti di causa e formatisi nel corso della procedura r.g:
982/2011 avanti al Tribunale di Macerata conclusasi con l'emissione della sentenza n°724/2017, pronunciando la loro conseguente inutilizzabilità con ogni conseguente statuizione.
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B) in via principale: respingere, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte, tutte le richieste avanzate da parte attrice, nella duplice qualifica di impresa edile e di persona fisica, nei confronti dell'ing.
MA ARni in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.
Con ogni riserva di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali, ivi comprese quelle relative alla chiamata di terzo.
C) in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.548406410 stipulata dall'ing. MA ARni con la compagnia Amissima Assicurazioni S.p.A. (ab origine Levante Norditalia Assicurazioni) in data 13.05.2003 (e successive proroghe e mutamenti di ragione sociale) e, conseguentemente, il diritto dell'assicurato alla copertura assicurativa ivi prevista;

- per l'effetto, dichiarare la società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Certosa n.222, 20156 MILANO (c.f. e p. iva =01677750158=), tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto ing. MA ARni di quanto questi dovesse essere condannato a pagare, per capitale, interessi e spese, all'attore, il tutto entro i limiti dei massimali stabiliti in polizza e con le eventuali franchigie ivi previste, condannandola ai conseguenti pagamenti;

- porre a carico della società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., ai sensi dell'art. 1917 terzo comma c.c., le spese giudiziali sostenute dal convenuto per resistere all'azione.
Con ogni riserva di legge.
Spese e competenze integralmente rifuse.”
Parte convenuta Geom. BE LA: “ previa fissazione di nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo compagnia assicurativa AIG Europe Limited Rappresentanza
Generale per l'Italia, Via Della Chiusa, n. 2 –20123 Milano Agenzia Marsh SP a norma dell'art. 269 c.p.c., in via pregiudiziale: Accertare il difetto di legittimità passiva del Geom. BE LA per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio. in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione
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