Trib. Palermo, sentenza 05/07/2024, n. 3227

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 05/07/2024, n. 3227
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3227
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della Giudice
Paola Marino, nella causa civile iscritta al n. 7559/2024 R. G.L., promossa
DA
GA TO, rappresentato e difeso dall'Avv. RUBINO
FRANCESCO PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA
BRUNETTO LATINI 8 PALERMO ricorrente
CONTRO
ITAGENCY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuto contumace
Oggetto: licenziamento individuale disciplinare
All'udienza del 05/07/2024 i difensori delle parti hanno concluso come in atti
e il giudice ha pronunciato
S E N T E N Z A P A R Z I A L E mediante la lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
La giudice, pronunciando solo sulla domanda di impugnativa del licenziamento, dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla parte convenuta ITAGENCY S.R.L. – di cui dichiara la contumacia - nei confronti di GA TO con lettera del 4.10.2023 e per l'effetto condanna il predetto datore di lavoro convenuto alla reintegrazione di GA
TO nel proprio posto di lavoro ricoperto alla data del licenziamento ed al pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima


retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data di efficacia del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni.
Spese al definitivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024, parte ricorrente, assunta con contratto
a tempo indeterminato – in seguito a conversione di contratto a termine – dopo il 4.03.2015, impugnava il licenziamento intimatole da ITAGENCY
S.R.L. con nota datata 4.10.2023, deducendo la nullità dello stesso e comunque la sua illegittimità, perché privo di giusta causa e di giustificato motivo, attesa
l'insussistenza dei fatti contestati in sede disciplinare.
Deduceva il lavoratore che i fatti oggetto della contestazione disciplinare datata 19.09.2023 – consistenti nella falsificazione di un ordine di un cliente – non si erano mai verificati, atteso che il cliente aveva regolarmente fatto e sottoscritto l'ordine.
Chiedeva, pertanto, annullarsi il licenziamento e condannare la società convenuta alla propria reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle dovute indennità.
Il ricorrente formulava altresì domanda di condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive, per indennità di trasferta, chiedendo di dimostrare con prove orali i fatti posti a fondamento del proprio diritto e consulenza contabile ai fini della quantificazione del dovuto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte convenuta, di cui va dichiarata la contumacia.
Questa giudice, rilevato che parte convenuta – su cui incombeva il relativo onere probatorio - non si è neppure costituita in giudizio, ritenuta le domande relative all'impugnativa di licenziamento, con richiesta di tutela reintegratoria, di natura urgente, sufficientemente istruita, disponeva decidere su dette domande con sentenza parziale, emettendo contestualmente separata ordinanza per provvedere all'istruzione sulla domanda di differenze
retributive.
In punto di diritto, giova richiamare la disciplina del d.l.vo n.
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