Trib. Bari, sentenza 03/12/2024, n. 4756

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 03/12/2024, n. 4756
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4756
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 4707/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 03.12.2024, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 4707/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Varricchio
RICORRENTE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Micaela Marangelli e
Simone Sardone
RESISTENTE
1


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28.04.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la parte sopra indicata per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto della pretesa attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001
, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere dipendente a far tempo dal 01.01.1991 dell'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, inquadrato nella categoria D3;
di svolgere a far tempo dal
31.01.2017 mansioni di responsabile U.O. Trasferimento
Tecnologico e Proprietà Intellettuale, rientranti nel CCNL del personale tecnico amministrativo-comparto Università;
di essere stato destinatario del decreto direttoriale, n. 482 del 06.10.2010, adottato dall'Università degli Studi di Bari a seguito del rinvio a
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giudizio in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari a carico dell'istante, decreto con cui si disponeva:“sospeso dal servizio per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del 1 comma dell art. 3 della L. 97/2001 e dell' art. 48 comma 3 del
C.C.
N.L. del personale tecnico amministrativo Comparto Università”, con conseguente corresponsione durante il periodo di sospensione cautelare di un'indennità pari al 50% della retribuzione nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti;
soggiunge che l'Università non avrebbe azionato il procedimento disciplinare nei successivi 40 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, decadendo dallo stesso;
che il giudizio cautelare proposto avverso il predetto decreto direttoriale veniva rigettato, con sentenza del Tribunale di Bari, n.
4599/2017;
che con sentenza n. 3590 del 05.07.2016 la I^ sezione penale del Tribunale di Bari, passata in giudicato, nell'ambito del procedimento penale r.g. n. 3232/2010, per il quale era stato comminato il provvedimento di sospensione al dr. , veniva Pt_1
dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'istante per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli;
che con nota prot.
50869-VII-13 del 14/07/2016 contestava (tardivamente) al ricorrente gli addebiti disciplinari collegati al predetto procedimento penale;
precisa di aver presentato a seguito di tale nota memoria difensiva e che il procedimento disciplinare avviato tardivamente si concludeva con nota prot. n. 74919/2016, con cui si comunicava
l'archiviazione del procedimento disciplinare alla luce della predetta sentenza della Sezione Penale;
di aver vanamente chiesto all'Università la restituzione delle differenze retributive/contributive non corrisposte durante il periodo di sospensione (dal 06.10.2010 al
05.10.2015), quantificate in € 132.864,14, oltre interessi;
richiesta che veniva rigettata con note datate rispettivamente il 14.07.2020 e
17.11.2020.
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In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“1) accertare la debenza e per
l'effetto condannare l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del Rettore legale rappresentante pro tempore, con sede in
Palazzo Ateneo, al pagamento delle somme di natura retributiva CP_1
e contributiva spettanti al Dr. , per il totale Parte_1
132.864,14, come da conteggi allegati e sopra sintetizzato che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre interessi sulla somma economicamente rivalutata dalle singole scadenze, oltre interessi legali successivi al deposito del presente atto, ovvero condannarla al pagamento della somma maggiore o minore che l On.le Tribunale adito riterrà di giustizia;

2) in estremo subordine, condannare l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa cagionati all'odierno ricorrente a causa dell'illegittima condotta dell'Ente resistente e comunque a causa dei provvedimenti di sospensione ingiustamente e illegittimamente comminatigli e richiamati in epigrafe del presente atto, e degli atti successivi ad essi correlati, danni che si quantificano in euro 132.864,14 (differenze retributive non corrisposte + oneri contributivo-previdenziali), come da conteggi allegati al fascicolo di parte ricorrente (doc. 11) e sopra sintetizzati che formano parte integrante del presente atto, oltre interessi legali successivi e rivalutazione monetaria, ovvero condannarla al pagamento della somma maggiore o minore che l
On.le Tribunale adito riterrà di giustizia;

3) condannare l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
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Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Costituitasi, l'Università convenuta ha sostenuto la legittimità del proprio operato e dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa, rilevando che il provvedimento di sospensione cautelativamente adottato è stato ritenuto legittimo con sentenza del Tribunale di
Bari, n. 4599/2017. Aggiungendo altresì che la contrattazione collettiva prevede che la metà della retribuzione non erogata nel periodo di sospensione cautelare deve essere
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