Trib. Torino, sentenza 08/11/2024, n. 2934

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 08/11/2024, n. 2934
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 2934
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

RGL n. 2667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 08/11/2024 nella causa
n. 2667/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dagli avv.tiGIOVANNI Parte_1 C.F._1
RINALDI FABIO GANCI, WALTER MICELI e NICOLA ZAMPIERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, c.f. , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO, CHIARA
COPPOLINO e
ELISA CESARO
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: carta elettronica del docente

1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;

2. afferma esservi stata violazione del principio eurounitario Parte_1 di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti
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RGL n. 2667/2024
a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del P_ alla messa a disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;

3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, P_ contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;

4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
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