Trib. Napoli, sentenza 19/01/2024, n. 93
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Testo completo
R.G. 8405/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 8405/2020 vertente
TRA
RA AN rappresentato e difeso dall'avv.to MELLONE VINCENZO
Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO, USR ISTITUTO SUPERIORE
RA MO rappresentati e difesi dalla dott. Luisa Franzese
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22.7.2020 il ricorrente indicato in epigrafe citava in giudizio il MIUR e l'USR Morano chiedendo l'accertamento della Illegittimità ed il conseguente annullamento della sanzione disciplinare emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Francesco Morano, Prot. Ris. n.
32 del 29 giugno 2020, nonché del Decreto di decurtazione della retribuzione di gg. 1, mancata computazione ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Superiore “Francesco Morano, Prot. n. 2017/3.1.a, del 06 luglio 2020, a seguito della contestazione disciplinare emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Francesco Morano, Prot. Ris. n.
25 del 15 maggio 2020, e conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – alla restituzione della decurtazione della retribuzione per giorni uno, ed il riconoscimento contrattuale relativo alla computazione ai fini della progressione
di carriera, all'attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, e per l'annullamento e/o disapplicazione di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Esponeva il ricorrente che 1) In data 21.05.2020 gli veniva notificato a mezzo pec lettera di contestazione prot. Ris. n. 25, con cui il Dirigente Scolastico, contestava al ricorrente la violazione del segreto di ufficio dei consigli di classe, con socializzazione a terzi dei dati sensibili e grave lesione dell'immagine della scuola, nonché l'assenza del 12 maggio nella classe in remoto, senza aver realizzato alcuna comunicazione;
2) In riscontro alla suddetta contestazione, il ricorrente dichiarava che alle ore 14:30 del 12 maggio 2020, come da indicazioni del D. S., accedeva alla piattaforma online al fine di partecipare alla riunione del consiglio di classe, comunicando altresì, che riscontrava continui problemi di funzionamento della telecamere del dispositivo elettronico, ed in conseguenza di detti problemi tecnici, installava il programma di accesso al consiglio di classe sul dispositivo mobile riuscendo, pertanto, a comunicare con videocamera alle ore 15:30, precisando, inoltre che il proprio dispositivo mobile non era in possesso della telecamera frontale;
3) In data 04.07.2020, a seguito della suddetta contestazione, senza alcuna valutazione della memoria difensiva del ricorrente, veniva notificato allo stesso la sanzione disciplinare emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Superiore “Francesco Morano, Prot. Ris. n. 32 del 29 giugno 2020, con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione dal servizio per giorni uno con privazione della retribuzione;
4) In data
07.07.2020 veniva, inoltre, notificato al ricorrente il Decreto di decurtazione della retribuzione di gg.
1, mancata computazione ai fini della progressione di carriera, mancata attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Francesco Morano, Prot. n. 2017/3.1.a, del 06 luglio 2020.
Tutto ciò premesso parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della sanzione per essere stata inflitta dal
Dirigente e non dal competente Ufficio Procedimenti Disciplinari;
la illegittimità del collegio docenti per non essere stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 8405/2020 vertente
TRA
RA AN rappresentato e difeso dall'avv.to MELLONE VINCENZO
Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO, USR ISTITUTO SUPERIORE
RA MO rappresentati e difesi dalla dott. Luisa Franzese
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22.7.2020 il ricorrente indicato in epigrafe citava in giudizio il MIUR e l'USR Morano chiedendo l'accertamento della Illegittimità ed il conseguente annullamento della sanzione disciplinare emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Francesco Morano, Prot. Ris. n.
32 del 29 giugno 2020, nonché del Decreto di decurtazione della retribuzione di gg. 1, mancata computazione ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Superiore “Francesco Morano, Prot. n. 2017/3.1.a, del 06 luglio 2020, a seguito della contestazione disciplinare emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Francesco Morano, Prot. Ris. n.
25 del 15 maggio 2020, e conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – alla restituzione della decurtazione della retribuzione per giorni uno, ed il riconoscimento contrattuale relativo alla computazione ai fini della progressione
di carriera, all'attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, e per l'annullamento e/o disapplicazione di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Esponeva il ricorrente che 1) In data 21.05.2020 gli veniva notificato a mezzo pec lettera di contestazione prot. Ris. n. 25, con cui il Dirigente Scolastico, contestava al ricorrente la violazione del segreto di ufficio dei consigli di classe, con socializzazione a terzi dei dati sensibili e grave lesione dell'immagine della scuola, nonché l'assenza del 12 maggio nella classe in remoto, senza aver realizzato alcuna comunicazione;
2) In riscontro alla suddetta contestazione, il ricorrente dichiarava che alle ore 14:30 del 12 maggio 2020, come da indicazioni del D. S., accedeva alla piattaforma online al fine di partecipare alla riunione del consiglio di classe, comunicando altresì, che riscontrava continui problemi di funzionamento della telecamere del dispositivo elettronico, ed in conseguenza di detti problemi tecnici, installava il programma di accesso al consiglio di classe sul dispositivo mobile riuscendo, pertanto, a comunicare con videocamera alle ore 15:30, precisando, inoltre che il proprio dispositivo mobile non era in possesso della telecamera frontale;
3) In data 04.07.2020, a seguito della suddetta contestazione, senza alcuna valutazione della memoria difensiva del ricorrente, veniva notificato allo stesso la sanzione disciplinare emessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Superiore “Francesco Morano, Prot. Ris. n. 32 del 29 giugno 2020, con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione dal servizio per giorni uno con privazione della retribuzione;
4) In data
07.07.2020 veniva, inoltre, notificato al ricorrente il Decreto di decurtazione della retribuzione di gg.
1, mancata computazione ai fini della progressione di carriera, mancata attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Francesco Morano, Prot. n. 2017/3.1.a, del 06 luglio 2020.
Tutto ciò premesso parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della sanzione per essere stata inflitta dal
Dirigente e non dal competente Ufficio Procedimenti Disciplinari;
la illegittimità del collegio docenti per non essere stato
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