Trib. Locri, sentenza 10/10/2024, n. 1074

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 10/10/2024, n. 1074
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 1074
Data del deposito : 10 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 settembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 2582/2020
R.G. cui è stato riunito il fascicolo n. 2783/2021 RG promossa da:
TO CO (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria in Via Sant'Anna II tronco n. 18/i presso lo studio degli avv.ti Pietro ACCARDO e
Francesca ACCARDO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, pec: francesca.accardo@avvocatirc.legalmail.it;

RICORRENTE
C O N T R O
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria al viale Calabria n. 82, presso
l'ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015, al rogito del notaio Paolo Castellini in Roma, pec: avv.patrizia.sanguineti@postacert.inps.gov.it
RESISTENTE
Oggetto: indebito previdenziale – opposizione ad avviso di addebito
Pag. 1 a 13
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorsi depositati il 03.11.2020 e 24.09.2021, RO PI, ha esposto che con più missive inviate dall'INPS nel mese di maggio 2020, gli è stato comunicato il rigetto di n. 3 domande di indennità di malattia presentate per l'anno 2008 con conseguente indebito di € 1.901.51, nonché il rigetto delle domande di indennità di disoccupazione presentate per gli anni 2001 e
2008 con conseguente indebito di € 2.882,52, causa cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
che non ha percepito le somme oggetto di indebito;
che l'iscrizione era divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 22 della legge n. 83/70;
che il credito vantato dall'Istituto è prescritto dato il tempo trascorso;
che i provvedimenti emessi dall'Istituto sono inammissibili ed illegittimi oltre che tardivi e non avrebbero potuto essere assunti a distanza di molti anni rispetto all'epoca degli atti presupposti;
che l'atto amministrativo è stato emesso in violazione dell'art. 21 nonies comma primo della l. n.
241/90;
che il ricorso al Comitato Provinciale non è stato deciso;
che nel mese di agosto del
2021 gli è stato notificato l'avviso di addebito n. 39420210000138841000 del 24/7/21, mediante il quale è stato ingiunto al pagamento della somma di €287,21quale indennità di disoccupazione cat. DSAGR n. 9000446813456 relativa all'anno 2008, revocata a causa del disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura;
che non vi è coincidenza tra quanto asseritamente erogato e quanto chiesto in restituzione. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice Adito, preso atto della illegittimità (sotto tutti gli aspetti elencati nella narrativa che precede) dell'operato dell'Agenzia INPS di Locri, dichiara-re che nulla il sig. RO PI deve restituire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ad alcun titolo, sia perché non vi è prova della sostenuta erogazione degli importi richiesti, sia per la definitività della propria iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli relativamente agli anni in contestazione, che, infine, per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione su qualsivoglia credito riferito all'epoca indicata. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ai sotto-scritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri” ;
“Voglia il Tribunale dichiarare che nulla deve il ricorrente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in relazione al titolo indicato nell'avviso impugnato;
per l'effetto, annullarlo o comunque dichiararlo in

Pag. 2 a 13 tutto o in parte privo di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Inps, che ha dedotto ed eccepito l'inammissibilità/improponibilità della domanda, l'omesso assolvimento dell'onere della prova;
ha esposto che l' Istituto in relazione alle indennità di disoccupazione anno 2001 ha notificato al ricorrente, in data 15.6.2019, unicamente provvedimento di rigetto della indennità di disoccupazione erogata in quanto non iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli non formulando richiesta alcuna di restituzione somme, mentre per l'anno 2008 analogo provvedimento di rigetto è stato notificato in data 15.6.2019 ed è stato seguito in data
14.07.2020 da notifica di indebito ex art. 2033 c.c.;
che il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura trae origine dalle risultanze del verbale ispettivo elevato in data
08.06.2017 nei confronti dell'azienda agricola Monteleone RO;
che la cancellazione delle giornate denunciate è stata disposta con il terzo elenco trimestrale di variazione per l'anno
2017 pubblicato sul sito dell'Istituto dal 15.12.2017 al 31.12.2017;
che la parte ricorrente è incorsa in decadenza ex art. 22 comma 1 del d. l. 7/1970;
ha dedotto, quanto all'avviso di addebito, che è infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il termine decennale è stato interrotto in data 05.06.2019 mediante la notifica del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola precedentemente accolta. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “in limine litis dichiarare la nullità della notificazione ad Inps del ricorso introduttivo e, per l'effetto, ordinare la rinotifica del ricorso ovvero disporre ex artt. 153 secondo comma e 294 c.p.c. la remissione in termini dell'Istituto Previdenziale;
- sempre in limine litis, disporre ex artt. 273 e/o 274 c.p.c. e 151 Disp. Att. c.p.c., la riunione con il procedimento rubricato al n. R.G. 2783/2021 sempre promosso dal sig. RO PI nei confronti di INPS, in ragione dei profili di comunanza e/o connessione soggettiva ed oggettiva tra i giudizi;
- In via principale ed in rito, accertata e ritenuta la fondatezza dell'eccezione di de-cadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 (convertito in L. n. 83/1970), dichiarare il sig. RO PI decaduto dall'azione tesa all'iscrizione negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza (Platì) per gli anni 2000, 2001,

2007 e 2008 e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso e di tutte le relative domande ed eccezioni;
- nel merito, in ogni caso rigettare il ricorso e tutte le

Pag. 3 a 13 domande ed eccezioni avanza-te dal sig. RO PI nei confronti dell'Inps stante la loro manifesta infondatezza ed erroneità in diritto ed in quanto sfornite di allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
- con vittoria di competenze professionali”;
“Voglia il

Tribunale dichiarare che nulla deve il ricorrente all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale in relazione al titolo indicato nell'avviso impugnato;
per l'effetto, annullarlo o comunque dichiararlo in tutto o in parte privo di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corri-sposti gli altri”.

All'udienza del 11.02.2022, stante la sussistenza dei presupposti per la riunione ex art.
274 c.p.c.
, questo giudicante ha disposto la riunione del fascicolo RG 2783/2021 al fascicolo più risalente R.G. n. 2582/2020.
Oggetto della domanda è l'indebito relativo alle indennità di disoccupazione e malattia agricola erogate dall'INPS e conseguentemente l'opposizione all'avviso di addebito sollevato su tale titolo.
Nel merito, presupposto per la percezione delle predette indennità è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
Occorre ricordare il contenuto dell'art. 32 legge 264 del 1949 che prevede: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli
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