Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6129

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6129
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6129
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2873 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Andrea Natale, Presidente rel. est.
Francesca Firrao, Giudice
Fabrizio Alessandria, Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 8/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2873 / 2024 promossa da:
(C.U.I. ) Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. PROFESSIONE ANDREA
Parte attrice
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Parte convenuta


Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale

Conclusioni di parte ricorrente:
“che Codesto Ecc.mo Tribunale, in riforma provvedimento emesso dalla Questura di Torino, previa sospensione del provvedimento impugnato e previa audizione del ricorrente

Pt_2
In via preliminare
Disporre la sospensione del provvedimento impugnato, stante il periculum in mora e rilevato il fumus boni iuris
Disporre che la Questura rilasci al ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio fino alla pronuncia definitiva da parte di Codesto Ill.mo Tribunale ovvero, in subordine, ordini alla Questura di restituire al ricorrente la ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e gli altri documenti allo stesso ritirati in occasione della notifica del provvedimento di rigetto, qui opposto.
In via istruttoria
Disporre l'audizione del ricorrente, al fine di integrare eventuali lacune nel racconto dello stesso ed acquisire ulteriori e fondamentali elementi di valutazione. nel merito, in via principale
Dichiarare che il diniego del rilascio del permesso di soggiorno a come in Parte_1
epigrafe generalizzato, è illegittimo e pertanto va annullato, riconoscendosi a
[...]
il diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale o Parte_1
quella diversa forma di protezione che sarà ritenuta concedibile.”

Conclusioni di parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 16/2/2024, ritualmente notificato, il sig. cittadino senegalese, Parte_1
ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 2/11/2023 che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Contestualmente alla notifica del provvedimento al ricorrente venivano ritirati tutti i documenti in suo possesso, nonché la ricevuta rilasciata al momento di presentazione della domanda.
Il Collegio in data 27/2/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 24/1/2025, poi anticipata all'11/10/2024, nel corso della quale le parti rinunciavano alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Su istanza del ricorrente, il Collegio con decreto del 4/9/2024 ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere, da parte della Questura competente, la restituzione della ricevuta rilasciata e ritirata al momento della notifica del diniego.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, mediante la Controparte_1 CP_2
difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con provvedimento collegiale reso in data 8/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c.
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità del provvedimento del Questore che aveva ritenuto vincolante il parere della
Commissione, senza effettuare autonoma valutazione della complessiva situazione del Ricorrente, del suo percorso di integrazione, del lungo periodo trascorso in Italia e della situazione nel suo Paese
d'origine.
3. L' impugnazione è fondata.
Preliminarmente, va svolta una premessa, utile a chiarire quale sia la normativa applicabile ratione temporis (in considerazione del fatto che la disciplina del permesso di soggiorno per c.d. protezione speciale è stata interessata, negli anni, da diverse riforme).
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv.
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