Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 325

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 325
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 325
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 12.7.2024, camera di consiglio proseguita il
13.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, e vertente
TRA
GI NN, nata in [...] il [...], residente in [...]R69G063S, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Laura Inverso del Foro di Vallo della Lucania;

RICORRENTE
E
l'INPS –ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF:
80078750587, in persona del suo l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.7.15 per notaio Castellini di Roma, dall'Avv. Alberto Fuochi;

RESISTENTE
FATTO E DIRITTO

1.0 Con ricorso depositato il 20.6.2016 NN NO, premesso di avere effettivamente lavorato come bracciante agricola negli anni 1996 e 1997 alle dipendenze dell'azienda agricola “Santoro Maria Grazia” (rispettivamente per 51 e 102 giornate), esponeva di aver ricevuto in data 5.8.2015 due lettere raccomandate, la prima con la quale veniva informata che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 1996 era stata respinta e la seconda dello stesso tenore con riferimento alla disoccupazione agricola relativa all'anno 1997 con la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”;
che i relativi ricorsi amministrativi erano stati respinti. Con dette note si rappresentava, a quanto sembrava, l'esistenza di un indebito previdenziale.


Quindi, la NO chiedeva che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro): a) in via preliminare, accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del “presunto diritto vantato dall'ente previdenziale” e dichiarasse la nullità dei provvedimenti relativi;
b) nel merito, dichiarasse intercorso il rapporto di lavoro agricolo di cui sopra;
c) in via subordinata e nel merito, dichiarasse sempre intercorso detto rapporto;
d) per l'effetto ordinasse all'INPS alla immediata reiscrizione di essa ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Orria per gli anni
1996 e 1997.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l'INPS, il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

2.0 L'eccezione di intervenuta prescrizione (che appare riferita al credito restitutorio) va accolta, essendo maturata la prescrizione ordinaria decennale del diritto dell'Inps di azionare la procedura di indebito (trattasi di somme pagate negli anni '90). Ed invero, è pacifico che l'Istituto ebbe a comunicare l'intenzione di azionare detta procedura solo dopo il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
Ne deriva, sotto tale profilo, l'accoglimento della domanda e la declaratoria di non debenza dell'importo rivendicato dall'Inps per essere il diritto di ripetizione dell'indebito estinto per intervenuta prescrizione.

3.0 Quanto al resto, giova premettere quanto segue.

3.1 Come più volte ribadito
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