Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 279

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 279
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 279
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 396/2022 promossa da:
FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A. (C.F. 12480880157), con il patrocinio dell'avv. PATELMO CHRISTIAN MARIA e RI ER ([...]) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO;
EV SA
([...]) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. PATELMO CHRISTIAN
MARIA
ATTORE contro
CT GROUP SOC.COOP. A R.L. (C.F. 00208600163), con il patrocinio dell'avv. STAUNOVO
POLACCO EDOARDO e elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO
CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 9 luglio 2024:
FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito:

1. in via principale: accertare e dichiarare il credito vantato da
Federfarma.Co. S.p.A. nei confronti di CT Group Soc. Coop. a. r.l., dichiarando legittimo il diritto di CO di ritenere integralmente gli incassi dei crediti ceduti ai sensi dei Paragrafi 6.2 e 6.3 dell'Accordo
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Quadro, e, per l'effetto, condannare CT Group Soc. Coop. a. r.l. al pagamento del credito così accertato a favore di Federfarma.Co. S.p.A. entro i limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo di CT Group Soc.
Coop. a. r.l. omologato dal Tribunale di Bergamo con ordinanza n.
609/2018 in data 6 giugno 2018, oltre agli interessi e alla rivalutazione sul maggior importo dovuto, a decorrere da ciascun riparto parziale effettuato in esecuzione di tale concordato preventivo sino al pagamento effettivo;

2. sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento e/o
l'inesatto adempimento di CT Group Soc. Coop. a. r.l. all'Accordo
Quadro e/o agli atti di cessione di crediti sottoscritti da Federfarma.Co.
S.p.A. e CT Group Soc. Coop. a. r.l. e notificati a Farmacia Villaggio
Sposi e/o Farmacia Mauri e/o Farmacia Santa AR, per tutte le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare CT Group Soc. Coop.
a.r.l. al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;

3. ancora in via principale: accertare e dichiarare la debenza della penale di cui all'articolo 5.3 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, condannare CT Group Soc. Coop. a. r.l. al pagamento a favore di
Federfarma.Co. S.p.A. della penale prevista dall'articolo 5.3 dell'Accordo Quadro, in misura pari all'importo di Euro 4.316,07 o al diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;

4. ancora in via principale: accertare e dichiarare il diritto di
Federfarma.Co S.p.A. al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per
l'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o il recupero dei crediti ceduti, per tutte le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare CT
Group Soc. Coop. a. r.l. al pagamento a favore di Federfarma.Co. S.p.A. dell'importo di Euro 34.214,03 o al diverso importo che risulterà in corso
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di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;

5. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie, accertare e dichiarare il grave inadempimento di CT all'Accordo Quadro e, in particolare, ai Paragrafi

6.2 e 6.3, e per l'effetto condannare CT al risarcimento di tutti i danni nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;

6. sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie, accertare e dichiarare la natura di finanziamento prededucibile effettuato in esecuzione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182-quater
L.Fall.
da CO a CT in relazione agli incassi che Fedefarmaco ha ricevuto dai debitori ceduti e che vengono asserviti all'adempimento della proposta concordataria e/o comunque la natura prededucibile di tali somme ai sensi dell'articolo 111 L. Fall. e per l'effetto condannare CT alla restituzione di tali importi in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione;

7. ancora in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda IV avversaria, compensare l'eventuale somma riconosciuta a CT con qualsiasi importo dovesse risultare dovuto e liquidato in favore di CO all'esito del presente giudizio, tanto a valere sul credito originario quanto sugli importi richiesti a titolo risarcitorio;

8. in via istruttoria:
(i) disporre una consulenza tecnico-contabile, con cui venga richiesto al
Consulente Tecnico d'Ufficio nominato di accertare, in via definitiva, il credito dell'odierna attrice cristallizzato alla data dell'8 febbraio 2017, con il seguente possibile quesito da sottoporre a quest'ultimo:
“Dica il CTU, esaminata la documentazione agli atti, ed acquisito dalle parti o da terzi ogni altro documento o informazione necessaria, se l'importo del credito vantato da CO nei
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confronti di CT alla data di ingresso nella procedura di preconcordato (i.e. all'8 febbraio 2017) ammonti ad Euro 4.184.638,49 per sorte capitale, oltre ad Euro 45.102,00 per interessi maturati sino a tale data o, nel caso contrario, indichi il CTU il diverso, maggiore o minore, importo di tale credito”;

(ii) emettere un ordine di esibizione in danno di CT ai sensi dell'articolo
210 cod. proc. civ.
e/o dell'articolo 2711, secondo comma, cod. civ. delle scritture contabili (registri IVA, estratti conti contabili relativi a
CO e libro giornale), relative agli esercizi al 31 dicembre 2016
e al 31 dicembre 2017 nei quali si è formato il credito di CO nei confronti di CT.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, come per legge
CT GROUP SOC.COOP. A R.L.
I.1 Accertarsi l'ammontare del credito concorsuale della Federfarma.Co S.p.A. –
Distribuzione e Servizi in Farmacia nei confronti della CT Group soc. coop. a r.l. in concordato preventivo omologato, dandosi atto che, al riguardo, la CT Group soc. coop. a r.l. ha confermato l'importo di € 4.184.638,49 in linea capitale indicato da
Federfarma.Co, da maggiorarsi di interessi sul solo credito al netto di quanto da essa incassato dai debitori ceduti anteriormente alla domanda di concordato.
I.2 Accertarsi e dichiararsi che gli incassi ottenuti da Federfarma.Co S.p.A. -
Distribuzione e Servizi in Farmacia, pari a (i) € 1.282.924,96 dai debitori ceduti in garanzia, (ii) € 672.448,66 nel secondo riparto concordatario, e (iii) € 224.149,55 nel terzo riparto concordatario, e così in totale € 2.179.523,17, hanno estinto (con eccedenza) il credito della stessa nei confronti della CT Group soc. coop. a r.l., siccome ridotto ai sensi dell'art. 184 l. fall. ad € 1.673.855,39 in linea capitale, pari alla percentuale prevista per i creditori chirografari nel concordato preventivo omologato della stessa CT Group soc. coop. a r.l., con conseguente rigetto della richiesta condannatoria di cui al punto 1 delle avversarie conclusioni.
I.3 In via riconvenzionale, in principalità dirsi tenuta e condannarsi Federfarma.Co
S.p.A. - Distribuzione e Servizi in Farmacia a restituire a CT Group soc. coop. a r.l. tutta l'eccedenza – oltre interessi moratori di legge dalla data della domanda giudiziale
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coincidente col deposito della comparsa di risposta e domanda riconvenzionale - fra (i) quanto incassato come sopra, sub I.2 (€ 2.179.523,17, oltre alle somme eventualmente incassate ed incassande dai debitori ceduti successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo-quadro e non retrocesse a CT Group soc. coop. a r.l.), e (ii) l'importo di €
1.673.855,39 in linea capitale, corrispondente alla percentuale prevista per i creditori chirografari nel concordato omologato della CT Group soc. coop. a r.l., e con salvezza del diritto di parte attrice di partecipare ai futuri riparti concordatari in caso di riparti ai creditori chirografari di una percentuale superiore a quella che precede.
I.4 Sempre in via riconvenzionale, in subordine, condannarsi Federfarma.Co
S.p.A. - Distribuzione e Servizi in Farmacia a pagare a CT Group soc. coop. a r.l. - una volta conclusa la fase esecutiva concordataria, e quindi stabilita l'esatta percentuale di competenza dei creditori chirografari – un importo pari alla differenza tra la somma di €
2.179.523,17 di cui al punto I.2 che precede e la spettanza concordataria finale, somma da maggiorarsi di eventuali ulteriori incassi dai debitori ceduti successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo-quadro e non retrocesse a CT Group soc. coop. a
r.l. (oltre interessi moratori di legge dalla data della domanda giudiziale coincidente col deposito della comparsa di risposta e domanda riconvenzionale), al fine di consentire, con tale importo incassato da CT Group soc. coop. a r.l., un riparto supplementare ai creditori chirografari (inclusa CO).
II. Respingersi per infondatezza nel merito le domande di cui ai punti 2, 3 e 4 delle avversarie conclusioni, e dichiararsi inammissibili ed in ogni caso respingersi le domande di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni di cui all'avversaria memoria ex art,
183, sesto comma, n.

1. c.p.c.
III. Ancora in via riconvenzionale, dirsi tenuta e condannarsi Federfarma.Co
S.p.A. - Distribuzione e Servizi in Farmacia a risarcire i danni provocati a CT Group soc. coop. a r.l. (i) dalla perdita del riparto parziale del fallimento della Nuova Farmacia
Santa AR, come meglio dedotto in atti, in misura pari ad € 113.707,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e
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