Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 2347
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39/2019 del Ruolo Generale, rimessa al Collegio all'esito dell'udienza del 21.12.2023, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ., con provvedimento del 16.1.2024, avente per oggetto domanda di disconoscimento di paternità
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catanzaro, via Duomo n. 24, presso lo studio dell'avv. Claudia Consarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Catanzaro, via Domenico Mottola di Amato n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco
Granato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa costituiva e di risposta;
resistente nonchè
(C.F. ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliata in Catanzaro, via L. Gallucci n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Gerace (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione in riassunzione;
resistente nonche'
P.M. in sede
Interventore ex lege
Conclusioni della parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che , nata a [...] il Controparte_2
08/08/2001 registrata presso il Comune di Catanzaro come figlia di e Controparte_1 Parte_1
non è figlia del Dott. ;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile
[...] Parte_1
del Comune di Catanzaro di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e di adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
con vittoria di spese e competenze legali in caso di opposizione della convenuta”.
Conclusioni della parte resistente : “Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_1 carenza dei requisiti di cui all'art. 163, 3° comma n. 4, c.p.c.;
dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione dell'attore sia per la scadenza del termine annuale, da intendersi decorrente con la data di nascita della disconoscenda, che ex art. 244, 2° comma, c.c., che per il decorso del termine quinquennale ex art. 244, comma 4, c.c.;
dichiarare improponibile ed improcedibile la presente procedura per insussistenza dei presupposti inerenti la legittimazione di tutte le parti in giudizio;
dichiarare l'azione non fondata e, comunque, non provata;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Conclusioni della parte resistente : “In via preliminare, accertare e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento per la mancata dimostrazione del rispetto del termine di decadenza di un anno;
nel merito, rigettare la domanda di disconoscimento nell'interesse di a preservare la stabilità dei propri rapporti;
in subordine, e, qualora Controparte_2 dovesse essere dichiarata la mancata paternità del Dott. , disporre il mantenimento Parte_1 del cognome da parte di ;
con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese Controparte_2 processuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 4.1.2019, regolarmente notificato alle controparti,
conveniva in giudizio l'avv. Francesco Gerace, nella qualità di curatore speciale Parte_1
- all'epoca minorenne - e , oltre che il P.M. in sede premettendo di Controparte_2 Controparte_1 avere contratto in data 1.6.1996 matrimonio concordatario con ;
specificava, in Controparte_1 particolare, che in costanza di matrimonio, in data 8.8.2001, nasceva , denunciata CP_2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro quale figlia dei coniugi suddetti.
Rappresentava che nel mese di gennaio 2018, durante una conversazione intercorsa tra lo stesso ricorrente ed un suo conoscente, veniva a conoscenza che la nel periodo compreso tra il CP_1
300° ed 180° giorno prima della nascita di , aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, CP_2 della quale era ignaro;
notizia che gli veniva confermata anche da altre persone.
Pertanto, ritenendo che non fosse sua figlia biologica, agiva per il disconoscimento di CP_2 paternità, pur nutrendo e continuando a nutrire affetto nei confronti della stessa, ritenendo di
interesse della minore accertare la propria paternità biologica, quale componente essenziale del diritto all'identità personale.
Ribadiva, altresì, circa l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 244 cod. civ., di essere venuto
a conoscenza dell'adulterio della moglie solo verso la metà del mese di gennaio 2018 ed evidenziava, pertanto, come i Giudici della Suprema Corte avessero sostenuto che il nuovo termine quinquennale di proponibilità dell'azione si applicasse solo ai figli già nati al momento dell'entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014), per i quali non fosse stata proposta azione di disconoscimento, ma la decorrenza del nuovo termine iniziava dal giorno di entrata in vigore della nuova legge, con la conseguente considerazione che per i figli già nati alla data del 7 febbraio 2014 il termine quinquennale di decadenza veniva a cadere il 7 febbraio 2019.
Chiedeva, dunque, accertarsi e dichiararsi che , nata a [...] l'[...], Controparte_2 registrata presso il Comune di Catanzaro come figlia di e , non era Controparte_1 Parte_1 figlia di e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Catanzaro di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e di adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge, con vittoria di spese e competenze legali in caso di opposizione.
Si costituiva con propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.3.2019 CP_1
, la quale, preliminarmente, evidenziava che con istanza del 30.4.2018 l'odierno ricorrente
[...] adiva il Giudice Tutelare al fine di ottenere la nomina di un curatore della minore per avviare CP_2
l'azione di disconoscimento;
a seguito di richiesta di revoca del curatore, avanzata dalla il CP_1
Giudice Tutelare, nel contraddittorio delle parti, disponeva che il nominato curatore rinunciasse al giudizio n. 3455/2018 (procedura di disconoscimento) in aderenza alla volontà manifestata dalla minore;
precisava, ancora, la che il richiedeva ed otteneva, nuovamente, nomina di CP_1 Pt_1 altro curatore, nella persona dell'avv. Francesco Gerace, per giungere, in tal modo, al presente giudizio.
Costituendosi in giudizio, eccepiva la improponibilità e/o improcedibilità della Controparte_1 domanda per la pendenza di altro
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