Trib. Rovigo, sentenza 04/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 04/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 3
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

R.G.A.C.C. n. 302/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 302/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza dell'11.9.2024 vertente
TRA
CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO -
SOCIETA' COOPERATIVA IN SINTESI “CREDIVENETO
CREDITO COOPERATIVO”, CF 03454900287, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SANDULLI FEDERICA
ATTORE

E
NA MODENESE, CF: [...], anche n.q. di erede di ST SE, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROCCA RICCARDO
CONVENUTO

E
MA RM C.F. [...]
SE NZ C.F. [...],
SE CE C.F. [...],
1
nella qualità di eredi di ST SE rappresentati e difesi come in atti dall'avv. LONGO VALENTINA
CONVENUTI

MARCON MAURO, c.f. [...], rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Avv. AMBROSINI STEFANO

CONVENUTO

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni: all'udienza del 11.9.2024 le parti concludevano come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
La presente causa deriva dalla riassunzione, a seguito di pronuncia di incompetenza per territorio resa dal Tribunale di OV il 26 gennaio 2023 nel giudizio civile R.G. n. 5297/2022 e comunicata in pari data. A seguito della riassunzione è stato iscritto al ruolo contenzioso di questo Tribunale il fascicolo RG 302/2023;
con ordinanza del 14/6/2023 è stata disposta la separazione di una parte delle domande giudiziali originariamente proposte, con iscrizione
d'ufficio del separato fascicolo RG 1267/2023: il presente giudizio è relativo alle residue domande non separate.

2. Parte attrice ha concluso chiedendo (atto di citazione):
1) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace l'atto di compravendita in favore di TT DA, quale titolare della ditta individuale
2 “DA TT”, del 24 ottobre 2017 per notaio Carlo Alberto Busi
(rep. 27256 – racc. 15711).
Per l'effetto, dichiarare il diritto della ET in lca di agire esecutivamente sui beni oggetto della detta compravendita e quindi: terreno così censito al Catasto Terreni del Comune di Casale di Scodosia
(PD) al foglio 18 con i mappali:
- 43 (quarantatré) ha 0.36.60 RDE 18,41 RAE 17,01;

- 101 (centouno) ha 0.96.55 RDE 48,55 RAE 44,88;

e così per una superficie catastale complessiva di ha 1.33.15 RDE 66,96
RAE 61,89;

in confine: mappale 82, mappale 135, mappale 134, mappale 81, map-pale
41, mappale 31, mappale 117, mappale 118, mappale 72, mappale 45, salvo altri.
2) Revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficaci i seguenti atti:
a) atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso del 26 ottobre 2017 per notaio Fulvio Vaudano del Distretto Notarile di OV (rep. 76755 – racc. 26289) intervenuto tra SE AT e SE ST.
b) atto di compravendita del 26 ottobre 2017 in favore di MA Mar-con per notaio Fulvio Vaudano del Distretto Notarile di OV (rep. 76757 – racc. 26290) intervenuto tra SE AT, SE GA e
AR MA.
Per l'effetto, dichiarare il diritto della ET in lca di agire esecutivamente sui seguenti beni immobili siti nel Comune di
MO (PD):
A) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. nn.:
• 239 di ett. 0.39.46 – RD. Euro 42,57:
• 294 di ett. 0.59.00 – RD. Euro 63,65;

• 290 di ett. 0.26.40 – RD. Euro 28,48;

3 totali ett. 1.24.86 – RD. Euro 134,70 (ettari uno, are ventiquattro e cen- tiare ottantasei);

B) Catasto Terreni – fg. 8 – mapp. nn.:
• 170 di ett. 0.45.32 – RD. Euro 48,89;

• 171 di ett. 0.30.13 – RD. Euro 32,51;

• 173 di ett. 0.24.50 – RD. Euro 26,43;

• 176 di ett. 0.35.70 – E.U.;

totali ett. 1.35.65 – RD. Euro 107,83 (ettari uno, are trentacinque e cen- tiare sessantacinque);

C) Catasto Fabbricati – fg. 8 – mapp. nn.:
• 176 – Via Ruggero n. 2 – p. T-1 – cat. C/2 – cl. 2 – mq. 391 – RC. Euro
686,58;

D) Catasto Terreni – fg. 24 – mapp. nn.:
• 219 di ett. 0.81.10 – RD. Euro 87,50;

• 265 di ett. 0.71.80 – RD. Euro 77,46;

• 333 di ett. 0.01.50 – RD. Euro 1,62;

• 334 di ett. 1.72.80 – RD. Euro 186,43;

• 336 di ett. 2.32.90 – RD. Euro 251,27;

• 337 di ett. 0.62.90 – RD. Euro 67,11;

• 341 di ett. 0.01.40 – RD. Euro 1,51;

• 367 di ett. 0.06.70 – RD. Euro 7,23;

• 368 di ett. 0.06.30 – RD. Euro 6,80;

• 369 di ett. 0.00.03 – RD. Euro 0,03;

4 totali ett. 6.36.73 – RD. Euro 686,96.
3) Per l'ipotesi in cui i convenuti cessionari dei beni immobili non avessero più o perdessero nel corso del giudizio la disponibilità e/o la proprietà degli immobili, condannarli al pagamento del controvalore dei beni alla data di acquisto degli stessi o, in subordine e salvo gravame, alla data in cui li hanno trasferiti a terzi o ne hanno perso la disponibilità per qualsivoglia ragione, oltre interessi anche anatocistici, rivalutazione e maggior danno, il tutto eventualmente previa CTU che sin da ora si chiede.
4) Con ordine al Registro delle Imprese ed alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza con esonero del con- servatore da ogni responsabilità;

3. L'attore ET ha dedotto che:
a. AT SE ha ricoperto la carica di Presidente del collegio sindacale della ET, dal 31.08.1999 al
27.04.2014. La banca, a seguito di rilievi ispettivi della Banca
d'Italia, è stata sottoposta a l.c.a. e, in ragione delle sue ritenute responsabilità, il predetto AT SE è stato citato a giudizio, unitamente ad altri esponenti degli organi direttivi e di vigilanza dell'istinto di credito, per sentire dichiarare la sua responsabilità nel dissesto, con conseguente condanna al risarcimento del danno per oltre ventiquattro milioni di euro. Detto credito risarcitorio costituisce il presupposto per l'azione revocatoria esperita.
b. Sotto il profilo della scientia damni, l'esistenza dele vicende gestorie che hanno condotto alla messa in liquidazione della banca è stata approfonditamente analizzata dalla stampa locale, con evidenza delle responsabilità degli organi di gestione e vigilanza, sin dal maggio 2016 (docc. 7, 8, 9), ed anche in tempi più recenti, venendo fatto espressamente anche il nome di AT SE (doc. 10, articolo del
17.2.2021);
ne deriva che la situazione di dissesto della banca era di pubblico dominio, sia per il pubblico generalista che per gli operatori di settore.
5
c. AT SE, in epoca successiva al decreto che ha posto
ET in l.c.a., ha compiuto tre atti dispositivi che hanno compromesso la sua garanzia patrimoniale, a danno dei creditori.
d. AT SE, in epoca successiva al decreto che ha posto
ET in l.c.a., ha compiuto tre atti dispositivi che hanno compromesso la sua garanzia patrimoniale, a danno dei creditori;
il primo di questi è oggetto del separato giudizio, mentre i restanti due, oggetto della presente causa, sono i seguenti:
I. (doc. 12) - rogito notarile del 26.10.2017, con cui AT
SE (con il consenso della moglie EL Billo, affinché i beni immobili venissero esclusi dal fondo patrimoniale costituito nel 2014) e ST SE, rispettivamente figlio e padre, hanno risolto ex art. 1372
c.c.
per mutuo consenso la donazione stipulata con atto in data 3 luglio 2006 n. 71747, avente ad oggetto una serie di fabbricati e terreni siti in MO.
II. (doc. 13): rogito notarile del 26.10.2017, con cui AT
SE e ST SE hanno venduto a MA
AR la piena ed esclusiva proprietà di un fondo agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito nel Comune di MO;
la vendita è stata effettuata al prezzo di
€540.000,00, dichiarati come corrisposti a mezzo di assegni circolari consegnati prima del rogito;
la quota venduta da
ST SE deriva dalla retrocessione dei beni in forza dell'atto di risoluzione di donazione di cui sopra, effettuato in pari data. Tutti e tre i contraenti dovevano essere a conoscenza della lesività di tali atti per i creditori di AT SE e, inoltre, l'intero corrispettivo è stato versato a AT SE, malgrado la maggior quota della proprietà fosse di ST SE a seguito della risoluzione della donazione effettuata appena prima.
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e. ST SE è deceduto in data 20.10.2021, e i suoi eredi risultano essere i convenuti RM MA, sua moglie, nonché AT, NZ e CE SE, suoi figli.

4. Il convenuto AT SE, ha dedotto che.
a. Il credito posto a fondamento della revocatoria è attualmente sub iudice, motivo per cui il presente giudizio andrebbe sospeso. In ogni caso, la prima messa in mora con cui
ET ha prospettato la propria pretesa risarcitoria risale solo al 19.12.2018, epoca successiva agli atti impugnati.
b. Con riguardo all'atto sub I (oggetto del separato giudizio), si tratta di atto a titolo oneroso antecedente al sorgere del credito, per cui va provata la dolosa preordinazione in capo a
AT SE volta alla lesione della garanzia del credito
e la partecipatio fraudis del terzo MA AR a tale disegno illecito. La predetta assenza di ogni indice di pretese creditorie verso AT SE è indice della necessaria assenza dell'elemento soggettivo. Non è neppure dimostrato che la vendita sia avvenuta a prezzo vile, essendo anzi la compravendita avvenuta a valore di mercato.
c. Con riguardo agli atti sub II e III, esaminati nel presente giudizio valgono le stesse considerazioni in punto di elemento soggettivo;
al riguardo, anche la risoluzione della donazione, malgrado costituisca di per sé atto a titolo gratuito, va inquadrata nell'unitaria operazione economica relativa alla successiva compravendita, avvenuta il medesimo giorno. Le considerazioni in punto di conoscenza della lesività dell'atto in capo a AT SE e ST
SE sono del tutto apodittiche e gli articoli di stampa riportati non facilmente accessibili, in quanto locali, e comunque generici in ordine alla posizione di AT
SE. La risoluzione della donazione fu suggerita dallo stesso notaio per ragioni di certezza nella circolazione dei beni.
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d. Con riguardo alla posizione di AT SE quale erede del defunto ST SE, è contestata la qualità di erede, non avendo lo stesso accettato
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