Trib. Pavia, sentenza 12/11/2024, n. 622
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Testo completo
N.R.G.674/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA
PARTE RICORRENTE
E Cont
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI SARA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 12/11/2024 ad ore 13.02 mediante collegamento da remoto con il giudice A
F F, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. F G per parte resistente le dott.sse F L R e M I.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. G richiama in particolare la giurisprudenza più recente in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed insiste per l'accoglimento della domanda.
La dott.ssa L R chiede di ridurre i giorni di indennità a 7,58.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue e rinunciano alla lettura della sentenza:
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 566,14 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_2 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”. Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, liquidare la minor somma, corrispondente a soli 2,58 giorni di ferie non goduti, rimettendo l'esatta quantificazione alla RTS competente;
3. Compensare integralmente in ogni caso le spese di lite.”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A F F ha pronunciato ex art.
429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 674/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA
PARTE RICORRENTE
E
Cont
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI SARA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti DI BENEDETTO MARIA/MICELI WALTER;
Pt_2
GANCI FABIO;
[...]
ricorrente
contro
Cont
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PUNTI SARA/ P.IVA_1
resistente
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato di essere stato docente presso
l'Istituto Tecnico Agrario “C. Gallini” di Voghera con un contratto a tempo determinato avente durata dal 6/9/2021 al 30/6/2022 per 18 ore settimanali di servizio;
di aver lavorato per
298 giorni maturando il diritto a fruire di 24,83 giorni di ferie, dei quali ne ha fruiti 16;
che, pertanto ha maturato il diritto di godere di una indennità sostitutiva per 8,83 giorni.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_2
del docente alla indennità sostitutiva avendo lo stesso usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e durante i periodi dallo stesso richiesto;
in subordine il ha chiesto di rideterminare l'ammontare delle ferie non godute. CP_2
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate.
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno 2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del
Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2,