Trib. Perugia, sentenza 01/12/2024, n. 1595
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Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
CF. nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Gubbio, alla Via Galvana n. 5, elettivamente, domiciliata in Perugia, alla Via Savonarola n. 74, presso lo studio dell'Avv. Saschia Soli che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso, telematicamente (pec: ;
Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nato in [...] il [...];
CP_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conseguente annotazione del provvedimento nei registri di Stato Civile;
B) in relazione all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della prole minore, confermare quanto disposto con la sentenza che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e quindi
pagina 1 di 5 l'affidamento dei figli minori della coppia, e , alla madre in via esclusiva con Per_1 Per_2
attribuzione alla stessa del potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la loro vita
e collocandoli presso la stessa;
C) che il padre possa vedere ed incontrare i minori, previo consenso della madre, esclusivamente in modalità “protetta”, sotto la diretta vigilanza ed organizzazione degli incontri da parte dei Servizi Sociali del Comune di Gubbio;
D) che il padre versi per i figli minori di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT (200,00 euro per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre affidataria e il 50% delle spese straordinarie facendo riferimento, sia per quanto riguarda la tipologia di spesa, sia per quanto riguarda le modalità di concertazione, al Protocollo del Tribunale di Perugia del 1.06.2016”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 7.4.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco in data in data 6.9.2007 con
, esponendo: che dall'unione sono nati due figli, (il 5.10.2013) e (il CP_1 Per_1 Per_2
20.10.2017);
che il coniuge era stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ed era poi stato ristretto in carcere per l'esecuzione di una pena detentiva relativa
a una condanna per spaccio di stupefacenti;
che era stato aperto un procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni che, con decreto del 4.3.2022, aveva sospeso il resistente dalla responsabilità genitoriale, prescrivendogli di allontanarsi dalla casa familiare ed affidando i figli minori alla madre. La ricorrente ha aggiunto di non avere da oltre
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
CF. nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Gubbio, alla Via Galvana n. 5, elettivamente, domiciliata in Perugia, alla Via Savonarola n. 74, presso lo studio dell'Avv. Saschia Soli che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso, telematicamente (pec: ;
Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nato in [...] il [...];
CP_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conseguente annotazione del provvedimento nei registri di Stato Civile;
B) in relazione all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della prole minore, confermare quanto disposto con la sentenza che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e quindi
pagina 1 di 5 l'affidamento dei figli minori della coppia, e , alla madre in via esclusiva con Per_1 Per_2
attribuzione alla stessa del potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la loro vita
e collocandoli presso la stessa;
C) che il padre possa vedere ed incontrare i minori, previo consenso della madre, esclusivamente in modalità “protetta”, sotto la diretta vigilanza ed organizzazione degli incontri da parte dei Servizi Sociali del Comune di Gubbio;
D) che il padre versi per i figli minori di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT (200,00 euro per ciascun figlio), da versarsi in favore della madre affidataria e il 50% delle spese straordinarie facendo riferimento, sia per quanto riguarda la tipologia di spesa, sia per quanto riguarda le modalità di concertazione, al Protocollo del Tribunale di Perugia del 1.06.2016”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 7.4.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco in data in data 6.9.2007 con
, esponendo: che dall'unione sono nati due figli, (il 5.10.2013) e (il CP_1 Per_1 Per_2
20.10.2017);
che il coniuge era stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ed era poi stato ristretto in carcere per l'esecuzione di una pena detentiva relativa
a una condanna per spaccio di stupefacenti;
che era stato aperto un procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni che, con decreto del 4.3.2022, aveva sospeso il resistente dalla responsabilità genitoriale, prescrivendogli di allontanarsi dalla casa familiare ed affidando i figli minori alla madre. La ricorrente ha aggiunto di non avere da oltre
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