Trib. Matera, sentenza 03/10/2024, n. 745
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 744/2019, avente ad oggetto “contratti bancari” e riservata per la decisione all'udienza del
26 settembre 2024 con rinuncia ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
TRA
CAVE SINNI SRL (C.F. 00537530776) con l'Avv. CORATELLA
MICHELE (C.F. [...])
LAURINA NI (C.F. [...]) con l'Avv.
CORATELLA MICHELE (C.F. [...])
LAURINA IA AN (C.F. [...]) con
l'Avv. CORATELLA MICHELE (C.F. [...])
GIORDANO FRANCESCO (C.F. [...]) con l'Avv.
CORATELLA MICHELE (C.F. [...])
CONTRO
UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101) con l'Avv. FIORETTI
ANDREA (C.F. [...])
NONCHÉ
APORTI S.R.L. E PER ESSA NEPRIX S.R.L. (C.F. 10444350960) con l'Avv. DI DONATO GIACINTO (C.F. [...]),
l'Avv. GIANNELLI ANDREA ([...]), l'Avv.
1
PARLATORE STEFANO ([...]);
FININT REVALUE S.P.A. (C.F. 04171000260) con l'Avv. FEDERICI
PI (C.F. [...])
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti a cui si rinvia e che qui deve ritenersi trascritto ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Cave Sinni S.r.l. e i Signori
CO AN, AR NA UR e ME UR hanno convenuto in giudizio UniCredit S.p.A., contestando i rapporti di conto corrente n. 401345639, n. 104625404, n. 104002955 e di c/anticipi n.
103641707 e n. 401346091, nonché il contratto di finanziamento chirografario n. 7901059, lamentando l'applicazione di poste indebite per interessi usurari e commissione di massimo scoperto, con domanda di ripetizione per complessivi € 51.803,40.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.9.2019 si è costituita
NI s.p.a. resistendo e formulando domanda riconvenzionale (in relazione ai rapporti n. 401346091 e n. 401345639 e del rapporto di fin. chir. n. 7901059), in particolare deducendo:
a) la carenza di allegazione e prova delle domande avversarie;
2 b) la previsione di espresse, valide e specifiche condizioni contrattuali per ciascun rapporto di conto corrente e anche per il contratto di finanziamento, producendo in allegato alla comparsa diciotto contratti e l'intera serie degli estratti conto dei rapporti dal 2010 al
2019 (docc 2-11), oltre le lettere di revoca dei rapporti ed i certificati ex art. 50 UB (docc. 12-15);
c) l'assenza di pattuizioni usurarie;
d) l'assenza di commissioni di massimo scoperto;
e) l'inesistenza del danno lamentato;
f) quanto al mutuo, l'infondatezza delle doglianze rilevanti l'usura solo attraverso l'ingiustificata manipolazione dei dati (sommatoria tra tassi alternativi e ingiustificata addizione della commissione di estinzione anticipata);
g) l'inattendibilità della consulenza contabile;
L'istituto di credito ha, poi, in via riconvenzionale, chiesto, sulla base della documentazione prodotta, la condanna della Cave Sinni S.r.l. e dei
Signori CO AN, AR NA UR e ME UR al pagamento del complessivo importo di € 929.757,76 di cui:
1) € 753.603,82 quale saldo debitore in linea capitale al 18.6.2019 del
c/anticipi n. 401346091 (docc. n. 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6- quinques e n. 12);
2) € 104.418,34 quale saldo debitore in linea capitale al 18.6.2019 del
c/c n. 401345639 (docc n. 2, 2-bis, 2-ter, 2- quater, 2-quinques, 2- sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies e n. 13);
3) € 71.735,60 quale saldo debitore in linea capitale al 18.6.2019 del fin. chir. n. 7901059 (docc. n. 7, 8, 9 e 14).
Tenutasi la prima udienza e concessi i termini di cui all'articolo 183, c.
6, c.p.c., gli attori hanno:
3 a) disconosciuto genericamente la conformità delle copie dei contratti prodotti dalla Banca rispetto agli originali;
b) formulato domande nuove di nullità dei rapporti di fideiussione;
c) prodotto documentazione nuova, tra cui due consulenze di parte;
d) chiesto ammettersi ctu contabile.
L'istituto di credito convenuto, dal canto suo, ha
a) contestato la genericità del disconoscimento avversario, privo di contenuto e argomento;
b) depositato una fideiussione specifica del 4.1.2018 in relazione al contratto di mutuo (doc. 17);
c) rilevato la mancata produzione contrattuale di parte attrice sui rapporti non azionati dalla Banca;
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 16.8.2022 è intervenuta la
Aporti S.r.l., quale cessionaria del credito oggetto di lite da parte di
NI S.p.A., facendo propria la domanda riconvenzionale.
Infine, con successivo atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 31.8.2023
è intervenuta la Banca IN S.p.A., a sua volta cessionaria del credito oggetto di lite da parte di Aporti S.r.l.
2.
In punto di pregiudiziale legittimazione attiva dei soggetti intervenuti ex articolo
111 c.p.c.
Gli attori, se da un lato contestano la legittimazione delle società intervenute ex articolo 111 c.p.c., affermandone il difetto di titolarità attiva del rapporto rivendicato per mancanza di prova della cessione, dall'altro, e sincronicamente, contestano - e tanto in forza della cessione
- la legittimazione attiva dell'originaria convenuta, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.
4 In limine si precisa che qualora, nel corso del processo, intervenga ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, c. 3, c.p.c. il successore a titolo particolare, non per questo il processo non prosegue anche tra le parti originarie (cfr. art. 111, c. 1, c.p.c.), salvo l'estromissione del dante causa a seguito del consenso manifestato dalle altre parti.
Fatte queste premesse, si osserva come vi sia assoluta incongruenza nelle difese attoree: e, invero, o si riconosce la cessione, rinunciando alle contestazioni relative alla legittimazione della cessionaria intervenuta, o non si contesta la legittimazione dell'originaria convenuta, rinunciando alle censure circa la sua legittimazione in punto di domanda riconvenzionale.
In ogni caso, NI ha espressamente riconosciuto e confermato in giudizio di aver ceduto il proprio credito ad Aporti s.r.l.
Quanto, poi, alla seconda cessione, si rileva quanto segue.
IN LU S.p.A. (procuratrice speciale e mandataria di Banca
Finanziaria Internazionale S.P.A), è intervenuta nel presente giudizio quale cessionaria del credito originariamente vantato da NI nei confronti degli attori, poi ceduto ad Aporti S.r.l. in forza di contratto stipulato il 24.6.2022, di cui è stato dato avviso con pubblicazione sulla
G.U. della Repubblica Italiana in data 07 luglio 2022 - Parte II n. 78 e per cui la cedente ha rilasciato, peraltro, specifica dichiarazione di cessione (doc. 5 e 6, note IN udienza del 9.11.2023 e allegato E
Aporti note del 15.5.2023).
In virtù di contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 26 maggio
2023 ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, Banca IN S.p.A. ha acquistato pro soluto e in blocco, da Aporti S.r.l., tutti i crediti, unitamente alle relative garanzie, derivanti dai contratti di finanziamento in qualsiasi forma effettuati quali, a titolo esemplificativo e non
5
esaustivo, mutui e aperture di credito di qualsivoglia natura che alle ore
23.59 del 30 novembre 2022 soddisfacevano i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana Parte Seconda
n.71 del 17.06.2023 (doc.
7 - note IN ud. del 9.11.2023).
Fra i suddetti crediti ceduti in favore di Banca IN S.p.A. è ricompreso, senz'altro, anche quello per cui si procede, vantato originariamente da AportiS.r.l. (già cessionaria di NI S.p.A.) nei confronti di CAVE SINNI S.R.L. (C.F. 00537530776), nonché dei garanti atteso che l'avviso pubblicato in G.U. n.71 del 17.6.2023 (doc.
7), individua dettagliatamente i crediti oggetto di cessione, specificando che tra loro sono ricompresi quelli acquisiti da Aporti S.r.l con avviso di cessione pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana in data 07 luglio
2022 – Parte II n. 78 (doc. 7 – pag. 3/4).
Invero, la cessione intervenuta tra NI s.p.a. e Aporti s.r.l. non può essere contestata atteso che trattasi di circostanza confermata in atti dall'originaria convenuta e per cui vi è anche controprova documentale
(cfr. dichiarazione di cessione). Ugualmente incontestabile risulta essere la cessione intercorsa tra Aporti e IN in forza del preciso riferimento che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa ai crediti ceduti ad Aporti con l'avviso di cessione pubblicato in G.U. il 7.7.2022
(doc. 5 IN).
Ulteriore conferma delle cessioni la si evince dal contegno processuale di
NI s.p.a. la quale, avendo formulato domanda riconvenzionale per un importo considerevole, nelle conclusioni, all'esito dell'intervento delle cessionarie, dopo aver riconosciuto di aver ceduto il credito ad
Aporti, nulla ha contestato in ordine alla titolarità del credito in capo a
IN, rinunciando alla propria domanda riconvenzionale così riconoscendo la legittimazione della stessa in capo all'ultima intervenuta.
6
Del pari, anche Aporti, all'esito dell'intervenuto di IN, non ha più formulato conclusioni in ordine alla domanda riconvenzionale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22.3.24, si è pronunciata sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti ricompresi in operazioni di cessione di crediti in blocco.
In particolare, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile
2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, la Suprema Corte ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 744/2019, avente ad oggetto “contratti bancari” e riservata per la decisione all'udienza del
26 settembre 2024 con rinuncia ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
TRA
CAVE SINNI SRL (C.F. 00537530776) con l'Avv. CORATELLA
MICHELE (C.F. [...])
LAURINA NI (C.F. [...]) con l'Avv.
CORATELLA MICHELE (C.F. [...])
LAURINA IA AN (C.F. [...]) con
l'Avv. CORATELLA MICHELE (C.F. [...])
GIORDANO FRANCESCO (C.F. [...]) con l'Avv.
CORATELLA MICHELE (C.F. [...])
CONTRO
UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101) con l'Avv. FIORETTI
ANDREA (C.F. [...])
NONCHÉ
APORTI S.R.L. E PER ESSA NEPRIX S.R.L. (C.F. 10444350960) con l'Avv. DI DONATO GIACINTO (C.F. [...]),
l'Avv. GIANNELLI ANDREA ([...]), l'Avv.
1
PARLATORE STEFANO ([...]);
FININT REVALUE S.P.A. (C.F. 04171000260) con l'Avv. FEDERICI
PI (C.F. [...])
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti a cui si rinvia e che qui deve ritenersi trascritto ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Cave Sinni S.r.l. e i Signori
CO AN, AR NA UR e ME UR hanno convenuto in giudizio UniCredit S.p.A., contestando i rapporti di conto corrente n. 401345639, n. 104625404, n. 104002955 e di c/anticipi n.
103641707 e n. 401346091, nonché il contratto di finanziamento chirografario n. 7901059, lamentando l'applicazione di poste indebite per interessi usurari e commissione di massimo scoperto, con domanda di ripetizione per complessivi € 51.803,40.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.9.2019 si è costituita
NI s.p.a. resistendo e formulando domanda riconvenzionale (in relazione ai rapporti n. 401346091 e n. 401345639 e del rapporto di fin. chir. n. 7901059), in particolare deducendo:
a) la carenza di allegazione e prova delle domande avversarie;
2 b) la previsione di espresse, valide e specifiche condizioni contrattuali per ciascun rapporto di conto corrente e anche per il contratto di finanziamento, producendo in allegato alla comparsa diciotto contratti e l'intera serie degli estratti conto dei rapporti dal 2010 al
2019 (docc 2-11), oltre le lettere di revoca dei rapporti ed i certificati ex art. 50 UB (docc. 12-15);
c) l'assenza di pattuizioni usurarie;
d) l'assenza di commissioni di massimo scoperto;
e) l'inesistenza del danno lamentato;
f) quanto al mutuo, l'infondatezza delle doglianze rilevanti l'usura solo attraverso l'ingiustificata manipolazione dei dati (sommatoria tra tassi alternativi e ingiustificata addizione della commissione di estinzione anticipata);
g) l'inattendibilità della consulenza contabile;
L'istituto di credito ha, poi, in via riconvenzionale, chiesto, sulla base della documentazione prodotta, la condanna della Cave Sinni S.r.l. e dei
Signori CO AN, AR NA UR e ME UR al pagamento del complessivo importo di € 929.757,76 di cui:
1) € 753.603,82 quale saldo debitore in linea capitale al 18.6.2019 del
c/anticipi n. 401346091 (docc. n. 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6- quinques e n. 12);
2) € 104.418,34 quale saldo debitore in linea capitale al 18.6.2019 del
c/c n. 401345639 (docc n. 2, 2-bis, 2-ter, 2- quater, 2-quinques, 2- sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies e n. 13);
3) € 71.735,60 quale saldo debitore in linea capitale al 18.6.2019 del fin. chir. n. 7901059 (docc. n. 7, 8, 9 e 14).
Tenutasi la prima udienza e concessi i termini di cui all'articolo 183, c.
6, c.p.c., gli attori hanno:
3 a) disconosciuto genericamente la conformità delle copie dei contratti prodotti dalla Banca rispetto agli originali;
b) formulato domande nuove di nullità dei rapporti di fideiussione;
c) prodotto documentazione nuova, tra cui due consulenze di parte;
d) chiesto ammettersi ctu contabile.
L'istituto di credito convenuto, dal canto suo, ha
a) contestato la genericità del disconoscimento avversario, privo di contenuto e argomento;
b) depositato una fideiussione specifica del 4.1.2018 in relazione al contratto di mutuo (doc. 17);
c) rilevato la mancata produzione contrattuale di parte attrice sui rapporti non azionati dalla Banca;
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 16.8.2022 è intervenuta la
Aporti S.r.l., quale cessionaria del credito oggetto di lite da parte di
NI S.p.A., facendo propria la domanda riconvenzionale.
Infine, con successivo atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 31.8.2023
è intervenuta la Banca IN S.p.A., a sua volta cessionaria del credito oggetto di lite da parte di Aporti S.r.l.
2.
In punto di pregiudiziale legittimazione attiva dei soggetti intervenuti ex articolo
111 c.p.c.
Gli attori, se da un lato contestano la legittimazione delle società intervenute ex articolo 111 c.p.c., affermandone il difetto di titolarità attiva del rapporto rivendicato per mancanza di prova della cessione, dall'altro, e sincronicamente, contestano - e tanto in forza della cessione
- la legittimazione attiva dell'originaria convenuta, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.
4 In limine si precisa che qualora, nel corso del processo, intervenga ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, c. 3, c.p.c. il successore a titolo particolare, non per questo il processo non prosegue anche tra le parti originarie (cfr. art. 111, c. 1, c.p.c.), salvo l'estromissione del dante causa a seguito del consenso manifestato dalle altre parti.
Fatte queste premesse, si osserva come vi sia assoluta incongruenza nelle difese attoree: e, invero, o si riconosce la cessione, rinunciando alle contestazioni relative alla legittimazione della cessionaria intervenuta, o non si contesta la legittimazione dell'originaria convenuta, rinunciando alle censure circa la sua legittimazione in punto di domanda riconvenzionale.
In ogni caso, NI ha espressamente riconosciuto e confermato in giudizio di aver ceduto il proprio credito ad Aporti s.r.l.
Quanto, poi, alla seconda cessione, si rileva quanto segue.
IN LU S.p.A. (procuratrice speciale e mandataria di Banca
Finanziaria Internazionale S.P.A), è intervenuta nel presente giudizio quale cessionaria del credito originariamente vantato da NI nei confronti degli attori, poi ceduto ad Aporti S.r.l. in forza di contratto stipulato il 24.6.2022, di cui è stato dato avviso con pubblicazione sulla
G.U. della Repubblica Italiana in data 07 luglio 2022 - Parte II n. 78 e per cui la cedente ha rilasciato, peraltro, specifica dichiarazione di cessione (doc. 5 e 6, note IN udienza del 9.11.2023 e allegato E
Aporti note del 15.5.2023).
In virtù di contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 26 maggio
2023 ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, Banca IN S.p.A. ha acquistato pro soluto e in blocco, da Aporti S.r.l., tutti i crediti, unitamente alle relative garanzie, derivanti dai contratti di finanziamento in qualsiasi forma effettuati quali, a titolo esemplificativo e non
5
esaustivo, mutui e aperture di credito di qualsivoglia natura che alle ore
23.59 del 30 novembre 2022 soddisfacevano i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana Parte Seconda
n.71 del 17.06.2023 (doc.
7 - note IN ud. del 9.11.2023).
Fra i suddetti crediti ceduti in favore di Banca IN S.p.A. è ricompreso, senz'altro, anche quello per cui si procede, vantato originariamente da AportiS.r.l. (già cessionaria di NI S.p.A.) nei confronti di CAVE SINNI S.R.L. (C.F. 00537530776), nonché dei garanti atteso che l'avviso pubblicato in G.U. n.71 del 17.6.2023 (doc.
7), individua dettagliatamente i crediti oggetto di cessione, specificando che tra loro sono ricompresi quelli acquisiti da Aporti S.r.l con avviso di cessione pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana in data 07 luglio
2022 – Parte II n. 78 (doc. 7 – pag. 3/4).
Invero, la cessione intervenuta tra NI s.p.a. e Aporti s.r.l. non può essere contestata atteso che trattasi di circostanza confermata in atti dall'originaria convenuta e per cui vi è anche controprova documentale
(cfr. dichiarazione di cessione). Ugualmente incontestabile risulta essere la cessione intercorsa tra Aporti e IN in forza del preciso riferimento che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa ai crediti ceduti ad Aporti con l'avviso di cessione pubblicato in G.U. il 7.7.2022
(doc. 5 IN).
Ulteriore conferma delle cessioni la si evince dal contegno processuale di
NI s.p.a. la quale, avendo formulato domanda riconvenzionale per un importo considerevole, nelle conclusioni, all'esito dell'intervento delle cessionarie, dopo aver riconosciuto di aver ceduto il credito ad
Aporti, nulla ha contestato in ordine alla titolarità del credito in capo a
IN, rinunciando alla propria domanda riconvenzionale così riconoscendo la legittimazione della stessa in capo all'ultima intervenuta.
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Del pari, anche Aporti, all'esito dell'intervenuto di IN, non ha più formulato conclusioni in ordine alla domanda riconvenzionale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22.3.24, si è pronunciata sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti ricompresi in operazioni di cessione di crediti in blocco.
In particolare, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile
2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, la Suprema Corte ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone
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