Trib. Messina, sentenza 06/12/2024, n. 354

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 06/12/2024, n. 354
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 354
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai SIg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2512/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 02 dicembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alberto Ciccone e dell'avv. Miccoli Gaia che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giannone Salvatore Daniele e dell'avv. Vincenza Ardizzone che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 288 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati e in data 12 giugno 2007 e ER Persona_2 il 02 aprile 2010;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi Per_3 avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;

2. I coniugi, poiché, entrambi economicamente indipendenti, rinunziano, al momento, al reciproco mantenimento;

3. I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i ER Persona_2 Per_3 genitori con collocazione privilegiata presso la madre nella casa coniugale e con ampia facoltà per
1


il padre di vederli e tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che i tre figli, potranno pernottare con il padre due volte al mese a settimane alterne, nei weekend di diritto di visita dello stesso, alternativamente e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ludico-ricreativi dei figli ormai in età adolescenziale. Tutte le festività,
Natalizie, Pasquali ed i ponti con le relative vigilie seguiranno il criterio della alternanza e verranno via via concordati tra i coniugi anche nel rispetto dei desideri dei figli. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 gg., eventualmente anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre.

4. Il SI. , si impegna a corrispondere alla SI.ra un contributo al Pt_1 Controparte_1 mantenimento dei tre figli dell'importo di €.400,00 mensili (tenuto conto dei costi mensili sostenuti per il doposcuola e per il corso di danza frequentati da che non possono essere considerate Per_3 spese straordinarie rientrando ormai da anni nelle consuetudini della
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