Trib. Lagonegro, sentenza 14/01/2025, n. 19
Sentenza
14 gennaio 2025
Sentenza
14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 992/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/01/2025, alle ore 9:38 nella SEZIONE civile del Tribunale di Lago- negro all'udienza del Giudice dott. Maurizio Ferrara, sono presenti:
l'Avv. FEOLA per RA CO, AN RI, RA LO e Impe- rato GioVA unitamente all'avv. Carella per RA GioVA, AN RI e
RA LO nel giudizio riunito n. 1473/2021 r.g..
Nessuno compare per la Comunione Consorzio Torre di Capitello.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Gli avv.ti presenti si riportano alla comparsa conclusionale e chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito in assenza dei difensori non più presenti fuori l'aula di udienza, il Giudice de- cide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
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N. 992/2017 – 1468/2018 – 250/2020 – 1473/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 992/2017 – 1468/2018 – 250/2020 – 1473/2021 del Ruo- lo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
TO SC (C.F. MPRFNC41C3H243F), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Domenico Feola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via San Tommaso D'Aquino 36 opponente nel giudizio n. r.g. 992/2017, attore nel giudizio n. r.g. 1468/2018
E
TO AN (C.F. [...]);
TO AN
(C.F. [...]);
SA IA (C.F.
[...]), rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli avv. Dome- nico Feola e Alessandro Carella elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al Centro Direzionale Isola E/4, piano 4, interno 413 attori nel giudizio n. r.g. 250/2020 e n. r.g. 1473/2021
CONTRO
COMUNIONE CONSORZIO TORRE DI CAPITELLO (C.F. :84004920652), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Credentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Afragola (NA), alla Via Sardegna n. 2 convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (n. r.g. 992/2017);
impugnative delibere as- sembleari
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.06.2017 RA CO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2017, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.05.2017 e notificato il 5.06.2017, con il quale gli era stato in- giunto di pagare in favore di Comunione Consorzio Torre di Capitello la somma di €
12.404,86 a titolo di oneri consortili non pagati oltre interessi, nonché la somma di €
500,00 per compensi professionali e di € 145,50 per esborsi oltre IVA e CPA come per legge.
La ricorrente nel ricorso monitorio esponeva che:
-il sig. RA CO era proprietario, insieme alla moglie AN RI, dal
1985, di un immobile uso residenziale facente parte della Comunione Consorzio Torre di Capitello, sito a Viale Ruggiero il Normanno, n. 2 interno 207 ed avente caratura e/o millesimi 8,00 della tabella generale;
-che pur essendo stato invitato all'assemblea del 12.08.2016 per l'approvazione del ren- diconto consuntivo gestione 2015/2016, nonché per l'approvazione del bilancio preven- tivo 2016/2017 e dei relativi piani di riparto, il sig. RA non partecipava;
-che dal bilancio consuntivo approvato il sig. RA risultava debitore nei confronti del Consorzio della somma di € 10.807, 86 a titolo di quote consortili non pagate e rela- tive alle gestioni 1° luglio 2013-30 giugno 2014, 1° luglio 2014- 30 giugno 2015 e
2015-2016, nonché la somma di euro 1.597,00 relativa alla gestione 1° luglio 2016- 30 giugno 2017.
Il sig. RA tempestivamente si opponeva al decreto ingiuntivo emesso, nel giudizio iscritto al n. r.g. 992/2017, eccependo:
1) la non appartenenza al Consorzio opposto per non aver mai espressamente aderito al- lo stesso, così come previsto dall'art. 3 dell'atto costitutivo;
2) l'illegittimità delle spese consortili dedotte in mancanza di carature o millesimi legit- timamente determinati e depositate nelle forme di legge che potessero giustificare le somme richieste. Sulla base di tali premesse, RA CO chiedeva di:”1) Revo- carsi e annullarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto. 2)Revocarsi in ogni caso l'opposto decreto per l'assoluta genericità del ricorso monitorio, anche ai sensi dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. e comunque per carenza di legittimazione attiva e passiva e poiché contraria al giudicato formatosi tra le parti. 3)Condannare l'opposta Comunione Consorzio Torre di Capitello al pa- gamento delle spese e competenze di causa”.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2017, si costituiva la Comu- nione Consorzio Torre di Capitello, la quale respingeva tutte le eccezioni ex adverso formulate e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, nel merito di riget- tare la avversa opposizione, in quanto palesemente infondata.
Alla prima udienza tenutasi il 22.11.2017 le parti comparivano regolarmente e si ripor- tavano ai propri atti introduttivi, chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, com- ma 6 c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiunti- vo opposto.
L'opponente con memoria di primo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c. precisava la propria domanda. In particolare, deduceva che il Consorzio non ha mai deliberato, ap- provato e depositato tabelle millesimali delle proprietà consortili;
che egli ha sempre contestato l'incongruità/inesistenza di dette tabelle;
che non ha mai pagato spese con- sortili, ma ha oTO versamenti a titolo di “contributi volontari”;
che il Consorzio Tor- re di Capitello avrebbe dovuto dimostrare la legittimità della determinazione delle quo- te, dimostrando la conformità delle ripartizioni alle carature millesimali.
In replica alle nuove eccezioni il Consorzio opposto nella memoria di secondo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c. insisteva sull'appartenenza dell'opponente al Consorzio, af- fermando in primis che il sig. RA, avendo acquistato l'immobile ricadente nel comprensorio nel 1985, era diventato ipso iure consorziato. Di seguito, contestava la raccomandata del 16.10.2000, depositata agli atti, con la quale l'opponente manifestava la volontà di voler recedere dal Consorzio, in quanto non previsto dalla disciplina con- venzionale.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
2. Nelle more del procedimento, venivano ad instaurarsi tra le stesse parti nuovi giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa delle delibere assembleari, con le quali si imponeva il pagamento di quote consortili iscritti ai nn. r.g. 1468/2018, 250/2020 e 1473/2021.
Il Giudice, valutati i profili di connessione parziale oggettiva e soggettiva, con ordinan- za dell'8.11.2022 disponeva la riunione dei suddetti procedimenti ex art. 274 c.p.c. al procedimento più risalente con n. r.g. 992/2017.
3. In particolare, nel procedimento iscritto al n. r.g. 1468/2018, RA CO ci- tava in giudizio la Comunione Consorzio Torre di Capitello avverso e per ottenere
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l'annullamento della delibera assembleare dell'11.08.2018 deducendo: 1) l'omessa tem- pestiva convocazione degli aventi diritto alla riunione consortile dell'11.08.2018, in vio- lazione degli artt. 1136 e 1137 c.c.;
2) la violazione dell'art. 6 dell'atto costitutivo, in quanto l'assemblea aveva approvato preventivi e consuntivi di gestione senza che vi fosse l'approvazione dei 6/10 di 754.496 carature dichiarate;
3) l'illegittimità delle im- posizioni contributive sulla scorta di tabelle millesimali inesistenti.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente sospendere l'efficacia della delibera assem- bleare resa dal Consorzio Torre di Capitello nell'assemblea dell'11 agosto 2018 relati- vamente ai primi sette punti dell'ordine del giorno. Nel merito per i motivi espressi in narrativa, annullare la delibera assembleare resa dal Consorzio Torre di Capitello nell'assemblea dell'11 agosto 2018, relativamente ai primi sette punti dell'ordine del giorno. Con il favore delle spese e delle competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto, il quale, impugnando le avverse difese, chiedeva: in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per non aver previamente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio in materia condominiale, o meglio per aver introdotto contemporaneamente la domanda di mediazione e la citazio- ne giudiziale, in subordine la sospensione del presente giudizio in attesa della prossima assemblea consortile;
nel merito di rigettare l'opposizione alla delibera, in quanto pale- semente infondata. Alla prima udienza del 4.11.2019 chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., i quali venivano concessi.
4. Nel giudizio iscritto al n. r.g. 250/2020, AN RI, RA GioVA e Im- TO LO, quali eredi di RA CO, deceduto il 9.1.2019, evocavano in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro il Consorzio Torre di Capitello per l'annullamento della delibera assembleare del 12.08.2019
In particolare, gli attori esponevano che in seguito al decesso del sig. RA France- sco, avvenuto in Ercolano il 9.01.2019, subentravano nella proprietà dell'immobile la sig. AN RI, quale coniuge del de cuius, nonché i figli RA LO e
RA GioVA;
mentre RA RO rinunciava espressamente all'eredità pater- na.
Gli attori rappresentavano che in data 26.09.2019 veniva inviato ai