Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1647/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
23.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ilario Papaleo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monasterace (RC), via Nazionale Jonica, n. 133
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16.9.2023, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2018/2019;
il ricorrente ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per tale anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente.
Pagina 1 di 6
A sostegno della propria domanda parte attorea ha rilevato che le disposizioni legislative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano
l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Con segnato riferimento alla posizione del ricorrente, il convenuto ha altresì CP_1
evidenziato come lo stesso appartenga la personale a.t.a. e come tale svolga la sua attività lavorativa e come, in relazione all'anno scolastico 2018/2019, abbia invero svolto attività di docenza per sole 5 ore a settimana.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
Pagina 2 di 6 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
23.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ilario Papaleo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monasterace (RC), via Nazionale Jonica, n. 133
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16.9.2023, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2018/2019;
il ricorrente ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per tale anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente.
Pagina 1 di 6
A sostegno della propria domanda parte attorea ha rilevato che le disposizioni legislative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano
l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Con segnato riferimento alla posizione del ricorrente, il convenuto ha altresì CP_1
evidenziato come lo stesso appartenga la personale a.t.a. e come tale svolga la sua attività lavorativa e come, in relazione all'anno scolastico 2018/2019, abbia invero svolto attività di docenza per sole 5 ore a settimana.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
Pagina 2 di 6 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi