Trib. Brescia, sentenza 27/11/2024, n. 4850
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Testo completo
N.R.G. 6125/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Christian Colombo Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 29.10.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6125/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI 05Y99AS;
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto RAIMONDI;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 26.7.2022, cittadino indiano (proveniente dal Punjab) nato il [...], ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 4.4.2023 (notificato all'istante in data CP_1
11.4.2023).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di una soluzione abitativa stabile (vivendo presso un connazionale) e di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia (mentre in India avrebbe conservato rapporti con la famiglia di origine);
inoltre, avrebbe lavorato solo in modo discontinuo, percependo redditi nettamente al di sotto della
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soglia di povertà fissata dall'TA (in particolare, l'ultimo rapporto di lavoro, in esecuzione da poco più di un anno, era a tempo parziale e determinato).
Infine, l'autorità amministrativa ha negato che ricorressero situazioni di vulnerabilità soggettiva meritevoli di tutela con il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e ha evidenziato come l'area di provenienza del ricorrente non fosse oggetto, a livello internazionale, di indicazioni di non rimpatrio.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 11.5.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza (nulla osta al lavoro per prima occupazione o visto di ingresso rilasciato dall'ANPAL il 4.6.2019;
visto di ingresso in Italia;
contratto di soggiorno per lavoro subordinato del 3.9.2019 stipulato con la due CP_2 buste paga relative al rapporto di lavoro instaurato il 20.9.2019 con detta società;
permesso di soggiorno per lavoro per casi particolari ex art. 27 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 rilasciato il 9.9.2019 e in scadenza al 14.8.2020;
comunicazione di ospitalità presentata da in favore del ricorrente il 1.8.2020;
Parte_2 domanda di emersione presentata il 3.8.2020 e contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato stipulato con il citato il 23.6.2021 con decorrenza dal 1.7.2021, unitamente a relative Parte_2 buste paga e CU 2022;
lettera di assunzione a tempo parziale e determinato da parte della
[...] dal 15.12.2021 al 29.4.2022, con relativo modello UNILAV, proroga sino al Controparte_3
30.6.2022 e alcune buste paga;
contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato stipulato a far data dal 26.10.2022 con la Basra con modello UNILAV e prospetti paga;
Parte_3 ricevute di rimesse di denaro in patria;
attestato di partecipazione a un corso di formazione professionale il 16.11.2022).
La difesa del ricorrente – sulla scorta del percorso di inserimento avviato da quest'ultimo – ha, quindi, chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, il 9.8.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni compiute nel decreto questorile impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha prodotto relazione stilata da personale della di sulla posizione soggettiva CP_1 CP_1 del ricorrente, nonché copia del provvedimento del 20.5.2022 con cui era stata rigettata una precedente istanza dello straniero, volta rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4. In data 12.9.2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito: si tratta, in particolare, della CU 2024 e delle buste paga da giugno 2023 ad agosto 2024 emesse dal datore di lavoro (l'impresa individuale Basra Sweet Shop di Singh Narinder, di cui è tuttora dipendente). Parte_1
5. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 13.9.2024, il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 15.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
In data 23.9.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 27.9.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note scritte sostitutive della discussione orale depositate da parte ricorrente il 14.10.2024, la causa è stata, infine, decisa nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non
Pag. 2 di 7 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali
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