Trib. Chieti, sentenza 06/11/2024, n. 421
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 06/11/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 475/2024;
TRA
PA NA RI, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonio
S. Scampoli e Luca Scampoli;
RICORRENTE
E
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio Fantini del 23.03.2024;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/05/2024 la ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Underground Srls e di aver ottenuto una condanna della datrice di lavoro al pagamento del tfr, deduceva di aver presentato al Fondo di Garanzia INPS domanda di pagamento del tfr e di essersi vista rigettare l'istanza a causa della mancata produzione del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento della società datrice di lavoro. La ricorrente allegava di avere diritto al pagamento del tfr, per aver intrapreso infruttuosamente una procedura esecutiva nei confronti della società datrice di lavoro e chiedeva pertanto la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento di € 2.441,08, ai
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sensi dell'art. 2 della legge n. 297/82, oltre accessori e con vittoria di spese.
1.1. Si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo in via preliminare l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e la sua improcedibilità per la mancata presentazione di un ricorso amministrativo. Nel merito, l'Istituto Previdenziale deduceva
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
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2. In via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni di improponibilità ed improcedibilità del ricorso. Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente si evince che in data
16/09/2022 è stata presentata all'INPS domanda di pagamento del TFR (doc. 3 ric.). La eventuale incompletezza della domanda non può, evidentemente, essere equiparata alla sua totale mancanza, sicché il ricorso deve ritenersi proponibile.
2.1. Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che la ricorrente, il 15/11/2023 ha presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto dell'INPS (doc. 16 ric.). La circostanza che per la presentazione del ricorso non sia stata utilizzata l'apposita procedura
“ricorso on line” è del tutto irrilevante e non consente di affermare che sia stata omessa la presentazione del ricorso amministrativo.
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3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Underground Srls e, non avendo ricevuto il pagamento del tfr, ha agito in giudizio nei confronti della predetta società, ottenendo una sentenza di condanna (doc. 4 ric.). Successivamente, la ricorrente ha intrapreso una procedura esecutiva, conclusasi con verbale di pignoramento negativo (doc. 5). Tanto sarebbe sufficiente, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, per ottenere dal fondo di garanzia dell'INPS il pagamento del tfr.
L'assunto non può essere condiviso.
3.1. La materia è compiutamente e chiaramente disciplinata dall'art. 2 del d.lgs. n. 80/92
(attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) il quale prevede:
2 È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo
97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso