Trib. Padova, sentenza 22/01/2024, n. 157
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 6488/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto
Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6488/2022 promossa da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 01114601006) con il patrocinio dell'avv. degli avv.ti BIANCO
ROSARIA ANTONIA
ATTORE OPPONENTE contro
GI AC (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv TASCHIN SIMONE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in via telematica. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE LU CU ha agito in via monitoria avanti al
Tribunale di Padova rappresentando:
- che in data 9 aprile 1992 aveva sottoscritto, unitamente a CU MP, i buoni postali
1
fruttiferi serie OQ n. 000.031 del valore di lire 5.000.000,00, serie OQ n. 000.383 del valore di lire 1.000.000,00 e serie OQ n.
000.385 del valore di lire 1.000.000,00;
- di essersi recato presso l'ufficio di TE
NE s.p.a. (d'ora in avanti soltanto TE NE) di Cadoneghe (PD) per ottenere la riscossione dei buoni postali fruttiferi, ma di non avere ricevuto il pagamento di questi ultimi;
- di avere tentato di ottenere il pagamento dei buoni mediante diffida ad adempiere e mediante ricorso alla procedura di negoziazione assistita, senza successo;
- di essere creditore nei confronti di TE
NE della somma complessiva di euro
39.485,43.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di TE NE per l'importo di euro 39.485,43, oltre interessi e spese di procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2262/2022, emesso dal Tribunale di Padova in favore di LU
CU, ha proposto opposizione TE NE, rappresentando:
- che il ricorrente si era recato presso l'ufficio postale di Cadoneghe (PD), chiedendo il rimborso del solo buono postale di lire 1.000.000,00 n.
383 serie Q emesso in data 9 aprile 1992;
- che l'operatrice addetta allo sportello, dopo aver avviato l'operazione di rimborso del buono, acquisendo copia del documento di identità del ricorrente e facendogli quietanzare il titolo, aveva chiesto al convenuto di compilare il questionario di adeguata verifica (QAV), informandolo che la mancata compilazione dello stesso avrebbe impedito il rimborso del buono;
- che l'addetta allo sportello non aveva proceduto all'operazione di rimborso del buono, annullando la transazione, poiché LU CU si era
2
rifiutato di compilare il questionario di adeguata verifica;
- che il mancato rimborso del buono era del tutto legittimo, dal momento che il d.lgs. n. 231/2007 pone a carico degli intermediari del credito una serie di obblighi di adeguata verifica, attuati da TE NE mediante la richiesta di compilazione del questionario di adeguata verifica (QAV).
TE NE ha quindi chiesto la revoca e/o
l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
Costituitosi in giudizio, LU CU ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di causa in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto e proponendo istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 9 marzo 2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ed ha quindi trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
•
L'opposizione proposta da TE NE avverso il decreto ingiuntivo n. 2262/2022 è infondata e va respinta.
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa instaurazione del procedimento di mediazione
3
obbligatoria, sollevata dall'opponente nella comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione è infondata.
La presente controversia verte in tema di buoni fruttiferi postali, i quali, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non sono contratti bancari in senso stretto, ma meri titoli di legittimazione (cfr. Cass. n. 27809/2005), rispetto ai quali non è stabilito l'onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010.
Per tale motivo, dunque, il mancato esperimento del procedimento di mediazione non comporta
l'improcedibilità della domanda attorea (che sarebbe in ogni caso quella proposta dal CU e non
l'opposizione proposta da TE;
cfr. Cass. S.U. n.
19596/2020) e non impedisce la prosecuzione del giudizio.
2. Passando all'esame del merito, va in primo luogo osservato che è pacifico nell'an e nel quantum il diritto di credito fatto valere dalla odierna opposta, pari ad euro 39.485,43, relativo al rimborso dei buoni postali fruttiferi serie OQ n. 000.031 del valore di lire 5.000.000, serie OQ n. 000.383 del valore di lire 1.000.000 e serie OQ n. 000.385 del valore di lire 1.000.000, sottoscritti da CU
AM in data 9 aprile 1992 (cfr. doc. 1 fascicolo del procedimento monitorio prodotto dal convenuto). Non è infatti in contestazione il diritto sostanziale del convenuto opposto, ossia il diritto di credito incorporato nei tre buoni postali.
A questo proposito va osservato che la presente controversia ha ad oggetto il credito complessivo portato dai tre buoni postali sottoscritti in data 9 aprile 1992, e non soltanto quello relativo al buono postale n. 383, come invece sostenuto da TE
NE. Infatti, la domanda proposta in via monitoria dal CU ha ad oggetto il pagamento del controvalore di tutti e tre i buoni postali, cosicché
4
il thema decidendum della presente causa non può essere limitato al solo controvalore del buono n.
383.
Inoltre, è pacifico in causa, in quanto risultante per tabulas (cfr. doc. 4 fascicolo del procedimento monitorio) e in ogni caso non specificamente contestato, che il controvalore dei buoni fruttiferi in questione sia pari ad euro 39.485,43.
Il credito vantato da LU CU può, dunque, ritenersi pacifico nell'an e nel quantum.
L'opponente ha tuttavia dedotto l'impossibilità di procedere al rimborso dei buoni postali a causa della