Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5254
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Testo completo
N.R.G. 6189/2019
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6189/2019 del R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Romano che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
- R. G. N° 118/2023, Controparte_1
Cod. Fisc. , con sede in Belpasso (CT), Viale Giove n. 8, in persona del P.IVA_1
Curatore Avv. Carmela Lucia Cavallaro,
CONTUMACE
Cod. Fisc. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Parma, Viale Enrico Forlanini n. 2/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Brancati, in Catania, Piazza Ettore Majorana
n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Peron e Tiziano Feriani
RESISTENTE
pagina 1 di 21 OGGETTO: crediti retributivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 30 dicembre 2023, il ricorrente ha riassunto il giudizio indicato in epigrafe, già interrotto con ordinanza del 20 novembre 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 17 giugno 2019. aveva premesso di essere stato assunto alle dipendenze della Pt_1 [...]
fin dal 03.09.2003, con contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_3
indeterminato, con la qualifica di socio operaio, inquadrato al livello 5° del CCNL autotrasporto merci e logistica e di essere stato addetto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, presso il deposito merci (c.d. HUB) di Catania della società Controparte_2
sito in Catania, alla Via Alfredo Agosta nn. 32/34, in virtù di contratti di appalto
[...] intercorrenti tra la cooperativa datrice di lavoro e la società committente, l'ultimo dei quali stipulato in data 1 settembre 2009.
Al riguardo, aveva esposto quanto segue le mansioni espletate erano sempre state quelle di addetto alla preparazione degli ordini, occupandosi egli anche dell'aggiornamento delle giacenze di magazzino e dell'etichettatura della merce;
aveva sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, lavorando raramente anche il sabato;
la società cooperativa datrice di lavoro gli aveva corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dal CCNL, non avendo in particolare corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal contratto, erogandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto per paga base, con ciò determinando la corresponsione di somme inferiori, anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
la società datrice non aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità, previsti con decorrenza biennale e sino ad un massimo di cinque dal CCNL autotrasporto merci e logistica del 13.06.2000 e dai rinnovi succedutisi nel tempo, quanto a ferie e permessi, non ne aveva goduto nella misura prevista dal CCNL del
13 giugno 2000 (salve le poche giornate indicate nei prospetti paga), senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
pagina 2 di 21
Aveva dedotto che, a far data dal 1° giugno 2016, la con decisione Controparte_4
unilaterale, aveva ritenuto di applicare al rapporto di lavoro in questione il CCNL servizi integrati multiservizi e, dunque, un trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello precedentemente applicato e, peraltro, con inquadramento al primo livello, rappresentando che, anche a voler considerare legittima la applicazione di tale ultimo CCNL, per il principio di irriducibilità della retribuzione gli sarebbe comunque spettata la conservazione dei diritti acquisiti con il precedente CCNL Trasporto Merci e Logistica, sia sotto il profilo economico che normativo e pertanto, in considerazione delle mansioni e dell'anzianità, avrebbe dovuto essere inquadrato nel secondo livello del CCNL Servizi
Integrati Multiservizi.
Aveva esposto che la cooperativa non gli aveva corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal CCNL multiservizi, versandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto, con una corresponsione di somme inferiori anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
ha esposto che la società non gli aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 del CCNL multiservizi e che non aveva goduto di ferie e permessi nella misura spettante sulla base del CCNL multiservizi, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Aveva dedotto di aver maturato crediti per differenze retributive per la somma di importo pari ad € 41.660,17, ovvero, in via subordinata, per € 24.209,41, per come meglio illustrato dai conteggi analitici riportati nel ricorso introduttivo, precisando che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 del c. c. e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, doveva considerarsi responsabile solidale la società committente, Controparte_2
Aveva chiesto pertanto “condannare le società convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 41.660,17 o di quella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
statuire che il ricorrente ha diritto, sin dal 01/01/2016, all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Servizi Integrati Multiservizi e condannare le società convenute a corrispondergli le relative differenze retributive sino alla sentenza, previo espletamento di CTU che sin d'ora si chiede;
in subordine, previo riconoscimento del diritto del ricorrente dall' 01/01/2016 all'inquadramento nel secondo livello del CCNL
Servizi Integrati Multiservizi, condannare le società convenute in solido al pagamento in
pagina 3 di 21 favore del ricorrente della somma di € 24.209,41 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
sulle somme oggetto di condanna, rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti, oltre agli interessi legali maturati
e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 C.p.C.".
Con memoria tempestivamente depositata in data 28 novembre 2019 si era tempestivamente costituita la società che aveva dedotto la Controparte_2
propria estraneità ai fatti di causa, rimettendosi alle difese della parte datoriale con riguardo alle pretese fatte valere dal ricorrente, che, comunque, assumeva essere indimostrate.
In subordine la società aveva sostenuto difettare la prova dei requisiti dell'invocata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 o dell'art. 1676 del c.c., avendo dovuto essere il ricorrente a fornire la prova di aver lavorato, per il periodo di tempo che va dal 2013 al 2018, in suo favore e potendo chiedere il pagamento delle sole ore di lavoro prestate nell'interesse della società convenuta e non anche di altri committenti.
In ogni caso, aveva dedotto che l'ambito della responsabilità ex art. 29 del D. Lgs. n.
276/2003, era più ridotto di quanto preteso dal ricorrente, operando il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto e operando soltanto per i trattamenti retributivi e non anche per le pretese di tipo risarcitorio (es. ferie e permessi) e sempre nei limiti delle ore effettivamente dallo stesso lavorate nell'interesse della società convenuta.
Aveva dedotto altresì, l'inapplicabilità dell'articolo 1676 del c.c., poiché, ai fini della operatività della invocata solidarietà, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare
l'esistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, mentre il ricorrente, in realtà, non solo non aveva minimamente dedotto detta circostanza, ma neppure fornito la benché minima prova di siffatto presupposto costitutivo.
Aveva contestato la quantificazione delle pretese differenze retributive, effettuata dal ricorrente, e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande nei suoi riguardi, aveva chiesto di essere tenuta indenne dalla di Controparte_3
tutte le somme che avesse dovuto corrispondere a parte ricorrente, avendo la responsabilità solidale del committente, prevista dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, unicamente una
pagina 4 di 21
funzione di garanzia per il lavoratore, mentre il soggetto su cui doveva gravare l'onere delle retribuzioni dovute al lavoratore era, in primis, il datore di lavoro.
Aveva chiesto pertanto "in via principale, rigettare le avversarie domande perché indimostrate ed infondate;
- in subordine, condannare, in via di regresso, la CP_5
corrente in Belpasso (CT), viale Giove 8, in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, a rimborsare a quanto eventualmente la Controparte_2 stessa dovrà pagare al sig. in esecuzione dell'emananda sentenza. Con vittoria Parte_1
di spese e compensi del giudizio".
Con memoria tempestivamente depositata in data 4 dicembre 2019 si era costituita la che aveva esposto quanto segue Controparte_3 di svolgere servizi logistici in favore della ” socio unico CP_6 Controparte_2
” Per_1 Controparte_7
di espletare la propria attività aziendale avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di lavoro dei propri soci, disciplinati dal regolamento interno, nel quale erano previsti gli interventi per fronteggiare eventuali situazioni di crisi economica, in ossequio ai principi mutualistici, che ispiravano le compagini cooperativistiche;
c di avere subito, a seguito
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6189/2019 del R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Romano che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
- R. G. N° 118/2023, Controparte_1
Cod. Fisc. , con sede in Belpasso (CT), Viale Giove n. 8, in persona del P.IVA_1
Curatore Avv. Carmela Lucia Cavallaro,
CONTUMACE
Cod. Fisc. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Parma, Viale Enrico Forlanini n. 2/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Brancati, in Catania, Piazza Ettore Majorana
n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Peron e Tiziano Feriani
RESISTENTE
pagina 1 di 21 OGGETTO: crediti retributivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 30 dicembre 2023, il ricorrente ha riassunto il giudizio indicato in epigrafe, già interrotto con ordinanza del 20 novembre 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 17 giugno 2019. aveva premesso di essere stato assunto alle dipendenze della Pt_1 [...]
fin dal 03.09.2003, con contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_3
indeterminato, con la qualifica di socio operaio, inquadrato al livello 5° del CCNL autotrasporto merci e logistica e di essere stato addetto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, presso il deposito merci (c.d. HUB) di Catania della società Controparte_2
sito in Catania, alla Via Alfredo Agosta nn. 32/34, in virtù di contratti di appalto
[...] intercorrenti tra la cooperativa datrice di lavoro e la società committente, l'ultimo dei quali stipulato in data 1 settembre 2009.
Al riguardo, aveva esposto quanto segue le mansioni espletate erano sempre state quelle di addetto alla preparazione degli ordini, occupandosi egli anche dell'aggiornamento delle giacenze di magazzino e dell'etichettatura della merce;
aveva sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, lavorando raramente anche il sabato;
la società cooperativa datrice di lavoro gli aveva corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dal CCNL, non avendo in particolare corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal contratto, erogandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto per paga base, con ciò determinando la corresponsione di somme inferiori, anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
la società datrice non aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità, previsti con decorrenza biennale e sino ad un massimo di cinque dal CCNL autotrasporto merci e logistica del 13.06.2000 e dai rinnovi succedutisi nel tempo, quanto a ferie e permessi, non ne aveva goduto nella misura prevista dal CCNL del
13 giugno 2000 (salve le poche giornate indicate nei prospetti paga), senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
pagina 2 di 21
Aveva dedotto che, a far data dal 1° giugno 2016, la con decisione Controparte_4
unilaterale, aveva ritenuto di applicare al rapporto di lavoro in questione il CCNL servizi integrati multiservizi e, dunque, un trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello precedentemente applicato e, peraltro, con inquadramento al primo livello, rappresentando che, anche a voler considerare legittima la applicazione di tale ultimo CCNL, per il principio di irriducibilità della retribuzione gli sarebbe comunque spettata la conservazione dei diritti acquisiti con il precedente CCNL Trasporto Merci e Logistica, sia sotto il profilo economico che normativo e pertanto, in considerazione delle mansioni e dell'anzianità, avrebbe dovuto essere inquadrato nel secondo livello del CCNL Servizi
Integrati Multiservizi.
Aveva esposto che la cooperativa non gli aveva corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal CCNL multiservizi, versandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto, con una corresponsione di somme inferiori anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
ha esposto che la società non gli aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 del CCNL multiservizi e che non aveva goduto di ferie e permessi nella misura spettante sulla base del CCNL multiservizi, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Aveva dedotto di aver maturato crediti per differenze retributive per la somma di importo pari ad € 41.660,17, ovvero, in via subordinata, per € 24.209,41, per come meglio illustrato dai conteggi analitici riportati nel ricorso introduttivo, precisando che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 del c. c. e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, doveva considerarsi responsabile solidale la società committente, Controparte_2
Aveva chiesto pertanto “condannare le società convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 41.660,17 o di quella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
statuire che il ricorrente ha diritto, sin dal 01/01/2016, all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Servizi Integrati Multiservizi e condannare le società convenute a corrispondergli le relative differenze retributive sino alla sentenza, previo espletamento di CTU che sin d'ora si chiede;
in subordine, previo riconoscimento del diritto del ricorrente dall' 01/01/2016 all'inquadramento nel secondo livello del CCNL
Servizi Integrati Multiservizi, condannare le società convenute in solido al pagamento in
pagina 3 di 21 favore del ricorrente della somma di € 24.209,41 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
sulle somme oggetto di condanna, rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti, oltre agli interessi legali maturati
e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 C.p.C.".
Con memoria tempestivamente depositata in data 28 novembre 2019 si era tempestivamente costituita la società che aveva dedotto la Controparte_2
propria estraneità ai fatti di causa, rimettendosi alle difese della parte datoriale con riguardo alle pretese fatte valere dal ricorrente, che, comunque, assumeva essere indimostrate.
In subordine la società aveva sostenuto difettare la prova dei requisiti dell'invocata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 o dell'art. 1676 del c.c., avendo dovuto essere il ricorrente a fornire la prova di aver lavorato, per il periodo di tempo che va dal 2013 al 2018, in suo favore e potendo chiedere il pagamento delle sole ore di lavoro prestate nell'interesse della società convenuta e non anche di altri committenti.
In ogni caso, aveva dedotto che l'ambito della responsabilità ex art. 29 del D. Lgs. n.
276/2003, era più ridotto di quanto preteso dal ricorrente, operando il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto e operando soltanto per i trattamenti retributivi e non anche per le pretese di tipo risarcitorio (es. ferie e permessi) e sempre nei limiti delle ore effettivamente dallo stesso lavorate nell'interesse della società convenuta.
Aveva dedotto altresì, l'inapplicabilità dell'articolo 1676 del c.c., poiché, ai fini della operatività della invocata solidarietà, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare
l'esistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, mentre il ricorrente, in realtà, non solo non aveva minimamente dedotto detta circostanza, ma neppure fornito la benché minima prova di siffatto presupposto costitutivo.
Aveva contestato la quantificazione delle pretese differenze retributive, effettuata dal ricorrente, e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande nei suoi riguardi, aveva chiesto di essere tenuta indenne dalla di Controparte_3
tutte le somme che avesse dovuto corrispondere a parte ricorrente, avendo la responsabilità solidale del committente, prevista dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, unicamente una
pagina 4 di 21
funzione di garanzia per il lavoratore, mentre il soggetto su cui doveva gravare l'onere delle retribuzioni dovute al lavoratore era, in primis, il datore di lavoro.
Aveva chiesto pertanto "in via principale, rigettare le avversarie domande perché indimostrate ed infondate;
- in subordine, condannare, in via di regresso, la CP_5
corrente in Belpasso (CT), viale Giove 8, in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, a rimborsare a quanto eventualmente la Controparte_2 stessa dovrà pagare al sig. in esecuzione dell'emananda sentenza. Con vittoria Parte_1
di spese e compensi del giudizio".
Con memoria tempestivamente depositata in data 4 dicembre 2019 si era costituita la che aveva esposto quanto segue Controparte_3 di svolgere servizi logistici in favore della ” socio unico CP_6 Controparte_2
” Per_1 Controparte_7
di espletare la propria attività aziendale avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di lavoro dei propri soci, disciplinati dal regolamento interno, nel quale erano previsti gli interventi per fronteggiare eventuali situazioni di crisi economica, in ossequio ai principi mutualistici, che ispiravano le compagini cooperativistiche;
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