Trib. Roma, sentenza 08/04/2024, n. 6055
TRIB Roma
Sentenza
8 aprile 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello iscritta al n. 79078 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 05.07.2023 promossa da
ARTE' GN SRL
in persona dell'amministratore unico p.t. Paola FEDATO
Elettivamente domiciliato in Roma,Piazzale Clodio n.22, presso lo studio dell'avv.
Pietro Rinaldi e dell' Abg Caterina Rinaldi che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione depositata in primo grado .
APPELLANTE
Nei confronti di
SA DI CO
RI RM MA
Elettivamente domiciliati in Roma, via Adolfo Venturi n. 24, presso lo studio dell'avv. IO Longavita che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
CONVENUTI
OGGETTO: Vendita di cose mobili – appello avverso sentenza n. 31528/19 emessa in data 14-22/11/2019 dal Giudice di pace di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.07.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche. In particolare,
per parte attrice appellante:
“in accoglimento del presente gravame e parziale riforma della sentenza n.
31528/19 emessa in data 14-22/11/2019 dal Giudice di Pace di Roma, condanni
RO DI CO, ovvero lo stesso unitamente a AR AR MA, al pagamento in favore della Artè GN SR della somma di euro 1.620,00, oltre interessi dal 07/07/2017 al saldo, quale adempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto in data 04/06/2017”
per parte convenuta appellata:
“1. In via principale dichiarare la nullità della sentenza impugnata per illogicità e carenza di motivazione;
2. In subordine, rigettare l'appello di parte avversa;
3. In via incidentale accertare /dichiarare l'inadempimento di ARTÉ GN S.r.l. in relazione all'obbligazione assunta con gli odierni appellati, per l'effetto del mancato adempimento dell'obbligazione entro il termine ritenuto essenziale dalle parti;
4. accertare /dichiarare il diritto di recesso dal contratto ex art. 1385 c.c., per effetto dell'inutile spirare del suddetto termine, con condanna della ARTÉ GN Srl alla restituzione della somma di Euro 1.400,00, oltre interessi in misura legale dalla
domanda.
5. In via incidentale in subordine: accertare /dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 14 c.c. e dell'art. 61 d.lgs. 206/2005 (c.d. 'Codice del consumo ') per la sua mancata esecuzione entro il termine pattuito ed ivi indicato;
6. In ulteriore subordine: accertare /dichiarare la risoluzione del contratto ex art.
1454 c.c. e dell'art. 61 d.lgs. 206/2005 (c.d. 'Codice del consumo ') per effetto dell'inutile spirare della diffida ad adempiere intimata dagli attori;
7. In entrambi i casi: ordinare alla ARTÉ GN S.r.l. la restituzione, ex artt.
1458 e 1493 c.c. e 61 del d.lgs. 205/2006, della somma di Euro 700,00 versata a titolo di acconto sul prezzo dai sig.ri RO DI CO e AR AR RÒ, oltre interessi dal 14.7.17;
8. In ogni caso condannare la ARTÉ GN S.r.l. al risarcimento del danno subito dai sig.ri RO DI CO e AR AR RÒ a causa del mancato adempimento del contratto, quantificato in Euro 1.400,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
9. nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, dell'appello principale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori per il ritardo ex art. 1218 c.c., da quantificarsi in via equitativa in Euro 1.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda;
Con vittoria di spese, oneri e accessori del doppio giudizio”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
In prime cure, con atto di citazione notificato alla ARTE' GN s.r.l. in data
19.10.2017, i sig.ri Di AR e RÒ adivano il Giudice di Pace di Roma rappresentando che
- In data 4.06.2017 avevano ordinato presso i locali della Artè, in via di Torrevecchia a
Roma, la cucina modello “AM”, Maniglia 205 al prezzo di Euro 2.320,00 corrispondendo in tale sede un acconto di Euro 700,00;
- Con diffida del 5.07.2017, invitavano la Artè alla consegna dei beni nel termine di sette giorni, pena la risoluzione del contratto per il mancato rispetto del termine essenziale, con conseguente restituzione dell'acconto versato, salvo risarcimento del maggior danno.
- Nessun riscontro veniva fornito da Artè e, pertanto, con missiva del 14.07.2017 rappresentavano alla controparte l'intervenuta risoluzione del contratto, chiedendo l'immediata restituzione della somma versata quale caparra confirmatoria.
- A sostegno delle proprie ragioni, in punto di diritto, i sig.ri Di AR e RÒ deducevano di aver esercitato, il diritto di recesso in considerazione dell'infruttuoso spirare del termine essenziale di trenta giorni, individuato dalle parti per la consegna dei beni e che comunque il contratto era da considerarsi risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il perdurare dell'inadempimento anche a seguito della diffida ad adempiere.
- Pertanto chiedevano al Giudice di Pace di accertare e dichiarare l'inadempimento di
ARTE' GN S.r.l. in relazione all'obbligazione assunta con gli odierni attori, per effetto dell'inutile spirare del suddetto termine, con condanna della ARTE' GN S.r.l. alla restituzione della somma di euro 1.400,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda;
In subordine, accertare/dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c. e dell'art. 61 d.lgs 206/2005 (cd. Codice del Consumo) per la sua mancata esecuzione entro il termine pattuito. Inoltre chiedevano di Voler accertare e dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. e dell'art. 61 d.lgs 206/2005 (cd. Codice del
Consumo) per effetto dell'inutile spirare della diffida ad adempiere intimata agli attori ed ordinare alla ARTE' GN S.r.l. la restituzione, ex artt. 1458 e 1493 c.c. e 61 del d.lgs
206/2005 , della somma di Euro 700,00 versata a titolo di acconto sul prezzo dai sig.ri
RO Di AR e AR AR RÒ, oltre interessi dal 14.7.17, oltre alla condanna della ARTE' GN S.r.l. al risarcimento del danno subito dai sig.ri
RO Di AR e AR AR RÒ a causa del mancato adempimento del contratto, quantificato in euro 1.400,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
Si costituiva in primo grado la Artè design SR contestando la domanda attorea, chiedendone il rigetto, sull'assunto che il termine contrattuale doveva ritenersi orientativo e della disponibilità per la consegna alla fine del mese di luglio, spiegando domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento della somma di Euro 1.620,00 oltre interessi dalla domanda, quale saldo del prezzo d'acquisto, in adempimento del contratto.
Con sentenza n. 31528/2019 depositata in data 14.11.2019, non notificata, il Giudice di Pace di Roma, in persona del Dott. Francesco Storelli, rigettava sia la domanda proposta da parte attrice sia la domanda riconvenzionale formulata dalla odierna appellante, con compensazione delle spese di lite.
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Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la ARTè GN SRL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, RO Di AR e AR
AR RÒ, al fine di sentir dichiarare la riforma parziale della sentenza di primo grado n. 31528/2019 emessa dal Giudice di Pace di n. 31528/19 emessa in data 14-
22/11/2019 (rg.n. 78752/2017), per i seguenti motivi:
a) errata interpretazione dell'art 1453 c.c, essendo provato l'adempimento della venditrice e mancando la prova dell'adempimento degli acquirenti, con ciò deducendosi la fondatezza della domanda riconvenzionale;
c) errata interpretazione delle risultanze probatorie non avendo tenuto in debito conto quanto previsto dalle condizioni generali di contratto in ordine al pagamento del saldo da effettuarsi tre giorni prima della consegna.
Premesso ciò, parte appellante chiedeva in parziale riforma della sentenza impugnata di voler condannare i signori RO Di AR e AR AR RÒ al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 1600,00 quale adempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto in data
06.07.2017.
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Si costituivano, dunque, nel presente giudizio i signori SA DI
CO e RI RM MA, i quali chiedevano il rigetto della domanda di parte appellante, spiegando a loro volta appello incidentale con domanda di riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza per carenza ed illogicità della motivazione: per aver il
Giudice di primo grado fondato la propria motivazione in diritto su articoli del codice del consumo ormai sostituiti dal D.lgs n. 21 del 2014 e per aver affermato l'assenza di presupposti per la risoluzione del contratto, pur rilevando l'inadempimento della Arté
GN SR nei termini contrattuali nonché la mancanza di prova e allegazione in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento stesso;
b) errata valutazione della prova testimoniale del sig. IO OR: ritenendola erroneamente comprovante la modifica dell'ordine effettuato dai signori Di AR pur non trovando riscontro in alcun documento, né come modifica dell'ordine ovvero un nuovo ordine aggiuntivo al precedente, né in una bolla di consegna della merce;
c) errata interpretazione circa l'essenzialità del termine: non avendo il giudice di prima istanza considerato che tale essenzialità emerge non solo dai documenti in atti ma anche dalle testimonianze rese;
d) errata motivazione circa l'esercizio del diritto di recesso;
in quanto tale diritto deriva dall'art 1385 c.c e dunque deve riconoscersi ex lege, in virtù della decisione
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