Trib. Sassari, sentenza 10/10/2024, n. 1104
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Testo completo
N. 3508/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3508/2021 r.g. promossa da:
LO GA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. LINTAS
STEFANO e dall'avv. GA PRISCILLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
AR CI RN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. LOI
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“a – contrariis reiectis;
b – per i titoli di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare che PA GA è titolare, per maturata usucapione, della servitù di presa d'acqua continua esercitata con le modalità descritte in atto di citazione e nelle presenti memorie gravante sul fondo di proprietà di UR MA CI, sito in
Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b),
361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa
pagina 1 di 7 n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li 496, 362, 498, 366 e
92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
c – a seconda della qualificazione giuridica adottata dal Giudice, accertare e dichiarare altresì che
PA GA è titolare, per maturata usucapione, anche della servitù di passo esercitata con le modalità descritta nell'atto di citazione e nelle presenti memorie, gravante sul fondo di proprietà di
UR MA CI, sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del
Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b), 361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V.
Monte Oro II traversa n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li
496, 362, 498, 366 e 92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
d - con vittoria di spese (anche generali) e liquidazione dei compensi professionali, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“contrariis reiectis;
1) Nulla oppone la IG.ra UR in ordine al riconoscimento della servitù di presa d'acqua ed al suo esercizio;
2) viceversa, si chiede il rigetto della domanda di accertamento di accesso libero sul fondo della
UR;
3) in via riconvenzionale si si conclude affinché il giudice disponga, ai sensi dell'art. 1064 c.c., che
l'accesso dell'attore, quale titolare del diritto di servitù di cui è causa, nel fondo della convenuta avvenga, in relazione alle esigenze di controllo e manutenzione periodici e di intervento straordinario, previa comunicazione alla IG.ra UR, almeno 24 ore prima, possibilmente in forma scritta, anche elettronica;
4) ordinando al proprietario del fondo dominante di procedere allo spostamento del quadro elettrico sul confine tra le due proprietà al fine di consentirne l'utilizzo ad entrambi senza necessità di entrare nell'altrui proprietà;
5) con vittoria di spese e onorari in caso di opposizione alla domanda riconvenzionale.
In mero subordine si insiste per l'ammissione delle prove dedotte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio PA GA, premesso di essere proprietario
pagina 2 di 7
di un terreno sito nell'agro di Sassari, reg. Monte Oro e che detto terreno faceva originariamente parte di un lotto più esteso, di proprietà di AZ ON, rappresentato che il lotto originario era stato diviso tra i tre eredi (ES TA, MA TA e AN TA) nell'anno 1979 e che, nel dettaglio, il proprio terreno era stato a lui donato dalla madre MA TA, rappresentato che il terreno confinante di AN TA era stato venduto all'odierna convenuta MA CI UR con atto del
2006, dedotto, inoltre, che sul terreno della convenuta è presente un pozzo che era stato usato sin dalla divisione congiuntamente da AN TA e MA TA (poi, dall'attore PA GA), rappresentato che il pozzo è sempre stato utilizzato a servizio del proprio terreno e del fabbricato sopra costruito, dedotto di aver pacificamente e pubblicamente utilizzato l'acqua del pozzo a servizio della propria proprietà, manifestando all'esterno il possesso della servitù di presa d'acqua continua, precisato che vi è un cancello – costruito nei primi anni '90, anche con il proprio contributo economico – per accedere alla proprietà confinante su cui si trova il pozzo e precisato di aver sempre avuto le chiavi del cancello, potendo accedervi liberamente per le esigenze legate al pozzo, rappresentato che nel 2017 la convenuta aveva iniziato a contestare la predetta modalità di esercizio della servitù di presa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3508/2021 r.g. promossa da:
LO GA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. LINTAS
STEFANO e dall'avv. GA PRISCILLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
AR CI RN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. LOI
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“a – contrariis reiectis;
b – per i titoli di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare che PA GA è titolare, per maturata usucapione, della servitù di presa d'acqua continua esercitata con le modalità descritte in atto di citazione e nelle presenti memorie gravante sul fondo di proprietà di UR MA CI, sito in
Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b),
361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa
pagina 1 di 7 n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li 496, 362, 498, 366 e
92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
c – a seconda della qualificazione giuridica adottata dal Giudice, accertare e dichiarare altresì che
PA GA è titolare, per maturata usucapione, anche della servitù di passo esercitata con le modalità descritta nell'atto di citazione e nelle presenti memorie, gravante sul fondo di proprietà di
UR MA CI, sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del
Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b), 361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V.
Monte Oro II traversa n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li
496, 362, 498, 366 e 92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
d - con vittoria di spese (anche generali) e liquidazione dei compensi professionali, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“contrariis reiectis;
1) Nulla oppone la IG.ra UR in ordine al riconoscimento della servitù di presa d'acqua ed al suo esercizio;
2) viceversa, si chiede il rigetto della domanda di accertamento di accesso libero sul fondo della
UR;
3) in via riconvenzionale si si conclude affinché il giudice disponga, ai sensi dell'art. 1064 c.c., che
l'accesso dell'attore, quale titolare del diritto di servitù di cui è causa, nel fondo della convenuta avvenga, in relazione alle esigenze di controllo e manutenzione periodici e di intervento straordinario, previa comunicazione alla IG.ra UR, almeno 24 ore prima, possibilmente in forma scritta, anche elettronica;
4) ordinando al proprietario del fondo dominante di procedere allo spostamento del quadro elettrico sul confine tra le due proprietà al fine di consentirne l'utilizzo ad entrambi senza necessità di entrare nell'altrui proprietà;
5) con vittoria di spese e onorari in caso di opposizione alla domanda riconvenzionale.
In mero subordine si insiste per l'ammissione delle prove dedotte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio PA GA, premesso di essere proprietario
pagina 2 di 7
di un terreno sito nell'agro di Sassari, reg. Monte Oro e che detto terreno faceva originariamente parte di un lotto più esteso, di proprietà di AZ ON, rappresentato che il lotto originario era stato diviso tra i tre eredi (ES TA, MA TA e AN TA) nell'anno 1979 e che, nel dettaglio, il proprio terreno era stato a lui donato dalla madre MA TA, rappresentato che il terreno confinante di AN TA era stato venduto all'odierna convenuta MA CI UR con atto del
2006, dedotto, inoltre, che sul terreno della convenuta è presente un pozzo che era stato usato sin dalla divisione congiuntamente da AN TA e MA TA (poi, dall'attore PA GA), rappresentato che il pozzo è sempre stato utilizzato a servizio del proprio terreno e del fabbricato sopra costruito, dedotto di aver pacificamente e pubblicamente utilizzato l'acqua del pozzo a servizio della propria proprietà, manifestando all'esterno il possesso della servitù di presa d'acqua continua, precisato che vi è un cancello – costruito nei primi anni '90, anche con il proprio contributo economico – per accedere alla proprietà confinante su cui si trova il pozzo e precisato di aver sempre avuto le chiavi del cancello, potendo accedervi liberamente per le esigenze legate al pozzo, rappresentato che nel 2017 la convenuta aveva iniziato a contestare la predetta modalità di esercizio della servitù di presa
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