Trib. Teramo, sentenza 12/11/2024, n. 1209
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A D G Presidente dott. M M Giudice dott.ssa L P Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 735/2024 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TE), il 3 ottobre 1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Sant'Omero (TE), in via D. Bramante, n. 4, presso
e nello studio dell'Avv. M N, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 17 marzo 1984
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: per le parti, come da verbale d'udienza del 29 ottobre 2024;
il Pubblico Ministero, “ritenuto opportuno concludere a favore dell'affidamento esclusivo in favore della madre ricorrente, CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso
e affidamento dei minori”, come da note depositate in data 7 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 marzo 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio intrattenuta con il resistente sono nati i figli Controparte_2 minori (il 24 marzo 2015) e (il 3 febbraio 2018) Persona_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori e che con decreto del 14 settembre 2022 il
Tribunale di Teramo ha regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina dei tempi di visita del padre, previsione dell'obbligo in capo quest'ultimo di mantenimento economico dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di €
200,00 per ciascun figlio oltre il pagamento del 50% delle spese extraordinarie
– ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto unicamente in relazione alla statuizione riguardante il regime di affidamento
(lasciando inalterate tutte le altre), nel senso di disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in proprio favore, non avendo il Persona_1 Per_2 sig. mai provveduto a corrispondere il mantenimento economico in CP_1 favore dei figli e nel contempo avendo manifestato un perdurante e palese disinteresse nei confronti della loro istruzione, educazione e mantenimento, con frequentazione sporadica degli stessi, senza mai rispettare gli accordi pattuiti in sede giudiziale.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il sig. non si è costituito CP_1 nell'odierno procedimento ed è stato per l'effetto dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, all'udienza del 29 ottobre 2024, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È opportuno premettere, con riferimento al regime di affidamento della prole, che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 155, co. III
c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza,
l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A D G Presidente dott. M M Giudice dott.ssa L P Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 735/2024 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TE), il 3 ottobre 1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Sant'Omero (TE), in via D. Bramante, n. 4, presso
e nello studio dell'Avv. M N, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 17 marzo 1984
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: per le parti, come da verbale d'udienza del 29 ottobre 2024;
il Pubblico Ministero, “ritenuto opportuno concludere a favore dell'affidamento esclusivo in favore della madre ricorrente, CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso
e affidamento dei minori”, come da note depositate in data 7 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 marzo 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio intrattenuta con il resistente sono nati i figli Controparte_2 minori (il 24 marzo 2015) e (il 3 febbraio 2018) Persona_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori e che con decreto del 14 settembre 2022 il
Tribunale di Teramo ha regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina dei tempi di visita del padre, previsione dell'obbligo in capo quest'ultimo di mantenimento economico dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di €
200,00 per ciascun figlio oltre il pagamento del 50% delle spese extraordinarie
– ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto unicamente in relazione alla statuizione riguardante il regime di affidamento
(lasciando inalterate tutte le altre), nel senso di disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in proprio favore, non avendo il Persona_1 Per_2 sig. mai provveduto a corrispondere il mantenimento economico in CP_1 favore dei figli e nel contempo avendo manifestato un perdurante e palese disinteresse nei confronti della loro istruzione, educazione e mantenimento, con frequentazione sporadica degli stessi, senza mai rispettare gli accordi pattuiti in sede giudiziale.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il sig. non si è costituito CP_1 nell'odierno procedimento ed è stato per l'effetto dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, all'udienza del 29 ottobre 2024, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È opportuno premettere, con riferimento al regime di affidamento della prole, che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 155, co. III
c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza,
l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi