Trib. Palmi, sentenza 24/09/2024, n. 590
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Testo completo
Proc. n. 1574/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. P V Presidente dott.ssa M T G Giudice dott. M C Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, c.f. nata a Delianuova (RC) il 14.07.1986, rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti M F S e M F S, presso il cui studio, in Palmi (RC), alla via R. Pugliese n. 26, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a Delianuova (RC) il 09.12.1974, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti, S S, M S e C
A, eleggendo domicilio presso lo studio dei primi due procuratori, in Gioia Tauro (RC), Via
SP1- Bivio Prov.le per Rizziconi;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate nelle note d'udienza ex art 127 ter cpc del 06.09.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 21.12.2023, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con , nel Comune di Delianuova, in data 21.06.2008, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2008 - Atto Numero n.6 – Parte
II - Serie A;che dall'unione coniugale erano nate due figli, (n. 17.03.2009 a Reggio Persona_1
Calabria) e (n. il 21.09.2011 a Reggi Calabria) ancora minorenni;esponeva che il Persona_2
rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato a causa dei comportamenti del sig. Italiano che aveva violato ripetutamente gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie.
Infatti, l'Italiano si era volontariamente sottratto agli obblighi matrimoniali, sotto l'aspetto morale, a causa della sua assenza, la sua poca affettuosità;la ricorrente richiamava, in proposito, Parte_1 la vicenda giudiziaria legata all'accusa di caccia di frodo, il mancato appoggio del marito al percorso di crescita professionale della sua giovane moglie, la sua ossessione di controllo, tutti elementi che avevano nel tempo deteriorato - e per sua esclusiva colpa - il rapporto coniugale.
Dal punto di vista materiale, fino a quando la ricorrente non aveva iniziato a lavorare, a costo di grandi sacrifici, era stata costretta a chiedere i soldi al marito per qualunque esigenza sua e dei bambini: non aveva accesso alle carte di credito e ai bancomat del marito, il quale ometteva la reale situazione economica della famiglia, impedendo a lei, nei fatti, di partecipare alla gestione dei fondi familiari. La stessa doveva giustificare ogni richiesta economica, fin quando il resistente non ebbe fornito alla moglie una carta prepagata, in cui era però lui solo a decidere gli importi da caricare.
Tutte queste condotte avevano accentuato l'asimmetria informativa su dati economici impedendo la pianificazione condivisa della vita familiare.
La esponeva ancora, che nel 2021 data l'intollerabilità della convivenza, aveva proposto al Pt_1
marito la separazione, ma alla reazione scomposta dell'Italiano, che minacciava il suicidio, sceglieva di iniziare una terapia familiare, percorso al quale però il resistente si rifiutava di partecipare. Anzi,
l'Italiano di nascosto posizionava un rilevatore GPS nell'auto della moglie, ricadendo nello stesso comportamento ossessivo che tempo prima lo aveva spinto a mettere una cimice in casa per ascoltare le conversazioni del coniuge, nella convinzione che avesse una relazione extraconiugale. Infine, la ricorrente evidenziava come la separazione era divenuta improcrastinabile alla luce delle Parte_1
dinamiche che si stavano consolidando nei rapporti con i figli. Infatti, negli ultimi tempi il figlio rimproverava alla madre la fine del matrimonio, esprimendo giudizi severissimi. Ancora, Per_1
il giovane si rifiutava di incontrare i nonni materni, con cui aveva sempre avuto rapporti affettuosi, ed era diventato il solo centro di attenzioni ed interesse del padre, unicamente al quale consentiva di trascorrere del tempo con lui, anche per i costosi regali che questi gli faceva, cosa quest'ultima che feriva non solo la , privata del suo ruolo genitoriale, ma soprattutto l'altra figlia , che Pt_1 Per_2
soffriva questa disparità di trattamento e che non aveva alcuna attenzione da parte del padre.
Pertanto, la ricorrente chiedeva di: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, Parte_1
con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio 2) disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi;3) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli presso i nonni materni;4) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli pari almeno a Euro 300. mensili;in virtù della sproporzione economica vigente ad oggi tra i separandi, il signor Italiano ha un busta paga di 2500 ne tti a fronte di uno stipendio della signora di euro 1600 ( seppur gravati da spese di viaggio per Pt_1
raggiungere il luogo di lavoro nonché un finanziamento per la macchina sempre occorrente per la tratta necessaria), nonchè disporre il pagamento di un assegno periodico da versarsi sul conto corrente della madre pari ad euro 300 per ciascun figlio;5) disporre una verifica ricognitoria del patrimonio mobiliare e immobiliare del signor Italiano per consentire una ripartizione equa della risorse della famiglia, essendo i coniugi i regime di comunione legale dei bene, e dunque disporre una ripartizione al 50% dei risparmi e delle risorse presenti negli innumerevoli conti correnti bancari intestati al Signor Italiano e del Signor Italiano e della Signora ;6) assegnare ad essa istante, Pt_1
in quanto rispondente all'interesse della prole, la casa coniugale, sita in via Carmelia 122 in
Delianuova. 7) nella denegata ipotesi che la casa coniugale non venga come richiesto assegnate, voglia: a) stabilire a carico del sig. Italiano, in via forfettaria, una somma pari ad euro 30 mila a favore della ricorrente per il rimborso delle spese sostenute dalla famiglia della sig.ra per Pt_1
l'acquisto dei mobili che resterebbero nella casa coniugale;b) aumentare in misura equitativa
l'importo del mantenimento per la sig.ra , che dovrà certamente affrontare ulteriori spese per Pt_1
locazioni utenze e altre spese per mobilio e allestimento della nuova casa per se e per i suoi figli. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distarsi in favore delle sottoscritte procuratrice antistataria.”
Si costituiva , aderendo alla richiesta di separazione coniugi avanzata dalla moglie Controparte_1
per essere venuta meno nel frattempo, in ragione degli accadimenti intervenuti, l'affectio coniugalis, contestando però le circostanze di fatto e le domande dalla stessa formulate, avendo la ricorrente ricostruito gli accadimenti coniugali in modo difforme dalla realtà.
In proposito, evidenziava il resistente che le proprie condotte nel corso del matrimonio erano state esemplari, essendosi sempre preso cura della moglie e dei figli. La moglie aveva libertà ed autonomia gestionale, disponendo di un proprio bancomat, nonché di delega con prelievi illimitati sul conto corrente del marito. Inoltre, il resistente affermava di essere stato un marito amorevole, vicino alla moglie in tutti i momenti in cui ne aveva avuto bisogno. Pertanto, la domanda di addebito della separazione doveva essere rigettata. All'opposto doveva essere accolta la sua richiesta di addebito alla moglie a causa della violazione da parte della ricorrente del dovere di fedeltà, specificamente a causa della relazione extraconiugale intrattenuta con un altro uomo presso un bed and breakfast nella
notte tra il 31 Agosto /1 settembre 2023, situazione di cui il resistente ne è stato testimone avendo sorpreso la coppia nel medesimo posto.
Ancora il resistente aderiva alla richiesta della di affido condiviso dei figli, opponendosi Pt_1
invece a quella di collocazione dei minori presso di lei nella casa coniugale e di assegnazione in suo favore della medesima abitazione. Proprio con riferimento alla casa coniugale, il resistente precisava che l'appartamento si trovava all'interno di una palazzina di proprietà della propria famiglia e non era divisibile, essendo dotato di un solo ingresso d'accesso con scala comune a tutte le unità immobiliari. Il resistente, oltre a tale appartamento, non disponeva di altre soluzioni abitative non potendo trovare allocazione presso i propri genitori nel piano sottostante per carenza di spazi: allo stesso modo, non si poteva allontanare considerata l'importanza del suo aiuto nella cura del padre e del fratello disabile. Evidenziava come la , invece, disponeva di un'altra casa di proprietà del Pt_1
padre in Delianuova dove poter andare a vivere autonomamente senza dover pagare canone di locazione. In questo modo lui poteva continuare ad accudire i figli e lei vederli quando voleva. Si opponeva alla domanda proposta dalla ricorrente di corresponsione in suo favore della somma di euro di 300/00 euro mensili a titolo di mantenimento difettandone i presupposti di legge, ex art. 156 c.c., per il suo accoglimento. Infatti, come si evinceva dalle argomentazioni esposte, la rottura del rapporto matrimoniale era esclusivamente addebitabile alla stessa che con la sua infedeltà aveva violato Pt_1
gli obblighi coniugali. Costei poi, contrariamente a quanto asserito, disponeva di adeguati redditi propri, sia per l'attività lavorativa svolta con regolare contratto presso il Comune di Bagaladi, sia per quella parallela presso la Cooperativa sociale “Strade vincenti” che le consentiva di percepire ulteriori guadagni. Dunque, non rispondeva al vero né che tra i coniugi vi fosse una sproporzione reddituale, considerato che lo stipendio dell'Italiano era sempre stato interamente utilizzato per far fronte ai bisogni della famiglia e per i costi giornalieri per raggiugere il posto di lavoro, né che avesse ulteriori conti correnti oltre quelli documentati in atti. Allo stesso modo chiedeva il rigetto della richiesta della
di corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento per i minori per la somma Pt_1
complessiva di 600/00 (300/00 euro cadauno) in ragione della domanda di collocazione dei figli presso l'Italiano. Al contrario doveva essere lei a dover contribuire al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre a dover partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie loro necessarie. Infine, la richiesta di rimborso somme per le spese che i genitori della ricorrente avevano sostenuto per l'arredo della casa coniugale era inammissibile oltre che priva di adeguati riscontri probatori.
In conclusione, il resistente chiedeva di: Controparte_1
“- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;- statuire, in accoglimento alla riconvenzionale spiegata dal resistente, che la separazione è addebitabile alla Sig.ra per Pt_1 le sue condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio che hanno determinato il venir meno tra di loro dell'affectio coniugalis, rigettando, per le ragioni esposte, l'analoga domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei confronti del marito;- stabilire che i minori, e Persona_1
, siano affidati ad entrambi i genitori e collocati presso il padre rigettando Persona_3
la richiesta della di collocazione dei minori presso di sé;- disciplinare il diritto di visita della Pt_1
madre nella maniera che sarà ritenuta opportuna a mantenere costanti rapporti dei figli con la stessa, avvalendosi del prospetto offerto dall'esponente nel suo piano genitoriale;- assegnare la casa coniugale, sita in via Carmelia, part.887, sub 3, fgl 6, NCEU Comune di Delianuova e tutti i mobili che l'arredano, al resistente rigettando la medesima richiesta incoata dalla ricorrente;- rigettare, per le ragioni esposte, le richieste della Sig.ra di assegno di mantenimento in suo favore nella Pt_1
misura di euro 300/00 mensili e di euro 600/00 (300/00 euro cadauno) quale contributo di mantenimento dei figli da porre a carico del resistente e/o, in via subordinata nella denegata ipotesi di loro accoglimento ridurle in ragione dei redditi delle parti e dei costi che il Sig. dovrà CP_1
affrontare per come sopra esposto disporre a carico della il versamento mensile di un Pt_1
contributo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per i figli in favore del padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;- rigettare la richiesta della ricorrente di restituzione della somma di euro 30.000/00 perché inammissibile, infondata e non provata;- spese
e competenze come per legge”.
Nella prima memoria integrativa la ricorrente e il resistente contestavano le ricostruzioni fornite da controparte e avanzavano ulteriori richieste istruttorie.
Infine, la ricorrente nella memoria di cui al c.3 dell'art 423 bis.17 cpc contestava ulteriormente le affermazioni contenute nell'ultimo atto del resistente.
All'udienza del 22.03.24 il Giudice tentava invano di conciliare i coniugi, ribadendo gli stessi la loro volontà di separarsi. I procuratori delle parti si riservavano di approfondire la possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa della separazione, e chiedevano l'immediata pronuncia sullo status e che
l'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.21 venisse rinviato a successiva udienza.
Il giudice, vista la richiesta congiunta delle parti assegnava la causa in decisione per la pronuncia sulla domanda relativa allo status.
Con sentenza n.292/24 R.S. pubblicata il 15.04.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi e rimessa la causa sul ruolo. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2024 il Giudice Con dava mandato all' e ai Servizi Sociali, con l'ausilio del Consultorio familiare, al fine di accertare le condizioni psicofisiche dei minori e la capacità genitoriale delle parti, rinviando il procedimento al
19.07.2024. A tale udienza, i procuratori delle parti chiedevano di procedere nell'immediatezza ad un tentativo di conciliazione. Il Giudice, rilevato che le agenzie incaricate non avevano dato riscontro
a specifici punti di indagine, sollecitava il deposito delle relazioni e rinviava a causa per la comparizione delle parti per tentarne la conciliazione.
All'udienza del 26.07.2024 le parti indicavano le condizioni per la separazione e il Giudice rinviava per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 06.09.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 09.09.2024 il Giudice, osservato che entrambe le parti avevano precisato le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate, assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. P V Presidente dott.ssa M T G Giudice dott. M C Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, c.f. nata a Delianuova (RC) il 14.07.1986, rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti M F S e M F S, presso il cui studio, in Palmi (RC), alla via R. Pugliese n. 26, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a Delianuova (RC) il 09.12.1974, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti, S S, M S e C
A, eleggendo domicilio presso lo studio dei primi due procuratori, in Gioia Tauro (RC), Via
SP1- Bivio Prov.le per Rizziconi;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate nelle note d'udienza ex art 127 ter cpc del 06.09.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 21.12.2023, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con , nel Comune di Delianuova, in data 21.06.2008, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2008 - Atto Numero n.6 – Parte
II - Serie A;che dall'unione coniugale erano nate due figli, (n. 17.03.2009 a Reggio Persona_1
Calabria) e (n. il 21.09.2011 a Reggi Calabria) ancora minorenni;esponeva che il Persona_2
rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato a causa dei comportamenti del sig. Italiano che aveva violato ripetutamente gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie.
Infatti, l'Italiano si era volontariamente sottratto agli obblighi matrimoniali, sotto l'aspetto morale, a causa della sua assenza, la sua poca affettuosità;la ricorrente richiamava, in proposito, Parte_1 la vicenda giudiziaria legata all'accusa di caccia di frodo, il mancato appoggio del marito al percorso di crescita professionale della sua giovane moglie, la sua ossessione di controllo, tutti elementi che avevano nel tempo deteriorato - e per sua esclusiva colpa - il rapporto coniugale.
Dal punto di vista materiale, fino a quando la ricorrente non aveva iniziato a lavorare, a costo di grandi sacrifici, era stata costretta a chiedere i soldi al marito per qualunque esigenza sua e dei bambini: non aveva accesso alle carte di credito e ai bancomat del marito, il quale ometteva la reale situazione economica della famiglia, impedendo a lei, nei fatti, di partecipare alla gestione dei fondi familiari. La stessa doveva giustificare ogni richiesta economica, fin quando il resistente non ebbe fornito alla moglie una carta prepagata, in cui era però lui solo a decidere gli importi da caricare.
Tutte queste condotte avevano accentuato l'asimmetria informativa su dati economici impedendo la pianificazione condivisa della vita familiare.
La esponeva ancora, che nel 2021 data l'intollerabilità della convivenza, aveva proposto al Pt_1
marito la separazione, ma alla reazione scomposta dell'Italiano, che minacciava il suicidio, sceglieva di iniziare una terapia familiare, percorso al quale però il resistente si rifiutava di partecipare. Anzi,
l'Italiano di nascosto posizionava un rilevatore GPS nell'auto della moglie, ricadendo nello stesso comportamento ossessivo che tempo prima lo aveva spinto a mettere una cimice in casa per ascoltare le conversazioni del coniuge, nella convinzione che avesse una relazione extraconiugale. Infine, la ricorrente evidenziava come la separazione era divenuta improcrastinabile alla luce delle Parte_1
dinamiche che si stavano consolidando nei rapporti con i figli. Infatti, negli ultimi tempi il figlio rimproverava alla madre la fine del matrimonio, esprimendo giudizi severissimi. Ancora, Per_1
il giovane si rifiutava di incontrare i nonni materni, con cui aveva sempre avuto rapporti affettuosi, ed era diventato il solo centro di attenzioni ed interesse del padre, unicamente al quale consentiva di trascorrere del tempo con lui, anche per i costosi regali che questi gli faceva, cosa quest'ultima che feriva non solo la , privata del suo ruolo genitoriale, ma soprattutto l'altra figlia , che Pt_1 Per_2
soffriva questa disparità di trattamento e che non aveva alcuna attenzione da parte del padre.
Pertanto, la ricorrente chiedeva di: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, Parte_1
con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio 2) disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi;3) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli presso i nonni materni;4) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli pari almeno a Euro 300. mensili;in virtù della sproporzione economica vigente ad oggi tra i separandi, il signor Italiano ha un busta paga di 2500 ne tti a fronte di uno stipendio della signora di euro 1600 ( seppur gravati da spese di viaggio per Pt_1
raggiungere il luogo di lavoro nonché un finanziamento per la macchina sempre occorrente per la tratta necessaria), nonchè disporre il pagamento di un assegno periodico da versarsi sul conto corrente della madre pari ad euro 300 per ciascun figlio;5) disporre una verifica ricognitoria del patrimonio mobiliare e immobiliare del signor Italiano per consentire una ripartizione equa della risorse della famiglia, essendo i coniugi i regime di comunione legale dei bene, e dunque disporre una ripartizione al 50% dei risparmi e delle risorse presenti negli innumerevoli conti correnti bancari intestati al Signor Italiano e del Signor Italiano e della Signora ;6) assegnare ad essa istante, Pt_1
in quanto rispondente all'interesse della prole, la casa coniugale, sita in via Carmelia 122 in
Delianuova. 7) nella denegata ipotesi che la casa coniugale non venga come richiesto assegnate, voglia: a) stabilire a carico del sig. Italiano, in via forfettaria, una somma pari ad euro 30 mila a favore della ricorrente per il rimborso delle spese sostenute dalla famiglia della sig.ra per Pt_1
l'acquisto dei mobili che resterebbero nella casa coniugale;b) aumentare in misura equitativa
l'importo del mantenimento per la sig.ra , che dovrà certamente affrontare ulteriori spese per Pt_1
locazioni utenze e altre spese per mobilio e allestimento della nuova casa per se e per i suoi figli. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distarsi in favore delle sottoscritte procuratrice antistataria.”
Si costituiva , aderendo alla richiesta di separazione coniugi avanzata dalla moglie Controparte_1
per essere venuta meno nel frattempo, in ragione degli accadimenti intervenuti, l'affectio coniugalis, contestando però le circostanze di fatto e le domande dalla stessa formulate, avendo la ricorrente ricostruito gli accadimenti coniugali in modo difforme dalla realtà.
In proposito, evidenziava il resistente che le proprie condotte nel corso del matrimonio erano state esemplari, essendosi sempre preso cura della moglie e dei figli. La moglie aveva libertà ed autonomia gestionale, disponendo di un proprio bancomat, nonché di delega con prelievi illimitati sul conto corrente del marito. Inoltre, il resistente affermava di essere stato un marito amorevole, vicino alla moglie in tutti i momenti in cui ne aveva avuto bisogno. Pertanto, la domanda di addebito della separazione doveva essere rigettata. All'opposto doveva essere accolta la sua richiesta di addebito alla moglie a causa della violazione da parte della ricorrente del dovere di fedeltà, specificamente a causa della relazione extraconiugale intrattenuta con un altro uomo presso un bed and breakfast nella
notte tra il 31 Agosto /1 settembre 2023, situazione di cui il resistente ne è stato testimone avendo sorpreso la coppia nel medesimo posto.
Ancora il resistente aderiva alla richiesta della di affido condiviso dei figli, opponendosi Pt_1
invece a quella di collocazione dei minori presso di lei nella casa coniugale e di assegnazione in suo favore della medesima abitazione. Proprio con riferimento alla casa coniugale, il resistente precisava che l'appartamento si trovava all'interno di una palazzina di proprietà della propria famiglia e non era divisibile, essendo dotato di un solo ingresso d'accesso con scala comune a tutte le unità immobiliari. Il resistente, oltre a tale appartamento, non disponeva di altre soluzioni abitative non potendo trovare allocazione presso i propri genitori nel piano sottostante per carenza di spazi: allo stesso modo, non si poteva allontanare considerata l'importanza del suo aiuto nella cura del padre e del fratello disabile. Evidenziava come la , invece, disponeva di un'altra casa di proprietà del Pt_1
padre in Delianuova dove poter andare a vivere autonomamente senza dover pagare canone di locazione. In questo modo lui poteva continuare ad accudire i figli e lei vederli quando voleva. Si opponeva alla domanda proposta dalla ricorrente di corresponsione in suo favore della somma di euro di 300/00 euro mensili a titolo di mantenimento difettandone i presupposti di legge, ex art. 156 c.c., per il suo accoglimento. Infatti, come si evinceva dalle argomentazioni esposte, la rottura del rapporto matrimoniale era esclusivamente addebitabile alla stessa che con la sua infedeltà aveva violato Pt_1
gli obblighi coniugali. Costei poi, contrariamente a quanto asserito, disponeva di adeguati redditi propri, sia per l'attività lavorativa svolta con regolare contratto presso il Comune di Bagaladi, sia per quella parallela presso la Cooperativa sociale “Strade vincenti” che le consentiva di percepire ulteriori guadagni. Dunque, non rispondeva al vero né che tra i coniugi vi fosse una sproporzione reddituale, considerato che lo stipendio dell'Italiano era sempre stato interamente utilizzato per far fronte ai bisogni della famiglia e per i costi giornalieri per raggiugere il posto di lavoro, né che avesse ulteriori conti correnti oltre quelli documentati in atti. Allo stesso modo chiedeva il rigetto della richiesta della
di corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento per i minori per la somma Pt_1
complessiva di 600/00 (300/00 euro cadauno) in ragione della domanda di collocazione dei figli presso l'Italiano. Al contrario doveva essere lei a dover contribuire al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre a dover partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie loro necessarie. Infine, la richiesta di rimborso somme per le spese che i genitori della ricorrente avevano sostenuto per l'arredo della casa coniugale era inammissibile oltre che priva di adeguati riscontri probatori.
In conclusione, il resistente chiedeva di: Controparte_1
“- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;- statuire, in accoglimento alla riconvenzionale spiegata dal resistente, che la separazione è addebitabile alla Sig.ra per Pt_1 le sue condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio che hanno determinato il venir meno tra di loro dell'affectio coniugalis, rigettando, per le ragioni esposte, l'analoga domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei confronti del marito;- stabilire che i minori, e Persona_1
, siano affidati ad entrambi i genitori e collocati presso il padre rigettando Persona_3
la richiesta della di collocazione dei minori presso di sé;- disciplinare il diritto di visita della Pt_1
madre nella maniera che sarà ritenuta opportuna a mantenere costanti rapporti dei figli con la stessa, avvalendosi del prospetto offerto dall'esponente nel suo piano genitoriale;- assegnare la casa coniugale, sita in via Carmelia, part.887, sub 3, fgl 6, NCEU Comune di Delianuova e tutti i mobili che l'arredano, al resistente rigettando la medesima richiesta incoata dalla ricorrente;- rigettare, per le ragioni esposte, le richieste della Sig.ra di assegno di mantenimento in suo favore nella Pt_1
misura di euro 300/00 mensili e di euro 600/00 (300/00 euro cadauno) quale contributo di mantenimento dei figli da porre a carico del resistente e/o, in via subordinata nella denegata ipotesi di loro accoglimento ridurle in ragione dei redditi delle parti e dei costi che il Sig. dovrà CP_1
affrontare per come sopra esposto disporre a carico della il versamento mensile di un Pt_1
contributo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per i figli in favore del padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;- rigettare la richiesta della ricorrente di restituzione della somma di euro 30.000/00 perché inammissibile, infondata e non provata;- spese
e competenze come per legge”.
Nella prima memoria integrativa la ricorrente e il resistente contestavano le ricostruzioni fornite da controparte e avanzavano ulteriori richieste istruttorie.
Infine, la ricorrente nella memoria di cui al c.3 dell'art 423 bis.17 cpc contestava ulteriormente le affermazioni contenute nell'ultimo atto del resistente.
All'udienza del 22.03.24 il Giudice tentava invano di conciliare i coniugi, ribadendo gli stessi la loro volontà di separarsi. I procuratori delle parti si riservavano di approfondire la possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa della separazione, e chiedevano l'immediata pronuncia sullo status e che
l'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.21 venisse rinviato a successiva udienza.
Il giudice, vista la richiesta congiunta delle parti assegnava la causa in decisione per la pronuncia sulla domanda relativa allo status.
Con sentenza n.292/24 R.S. pubblicata il 15.04.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi e rimessa la causa sul ruolo. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2024 il Giudice Con dava mandato all' e ai Servizi Sociali, con l'ausilio del Consultorio familiare, al fine di accertare le condizioni psicofisiche dei minori e la capacità genitoriale delle parti, rinviando il procedimento al
19.07.2024. A tale udienza, i procuratori delle parti chiedevano di procedere nell'immediatezza ad un tentativo di conciliazione. Il Giudice, rilevato che le agenzie incaricate non avevano dato riscontro
a specifici punti di indagine, sollecitava il deposito delle relazioni e rinviava a causa per la comparizione delle parti per tentarne la conciliazione.
All'udienza del 26.07.2024 le parti indicavano le condizioni per la separazione e il Giudice rinviava per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del 06.09.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 09.09.2024 il Giudice, osservato che entrambe le parti avevano precisato le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate, assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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