Trib. Vasto, sentenza 28/03/2024, n. 135
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 27.03.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
438/2023
TRA
CO MA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. M. Marzano (C.F.: [...]) e A. Cantile (C.F.:
[...])
Ricorrente (resistente in riconvenzionale)
CONTRO
INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F. [...]) e C. Grappone (C.F.: [...])
Resistente (ricorrente in riconvenzionale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'INPS e, premettendo che, in data 11.08.2023, l'istituto previdenziale convenuto accoglieva la domanda inoltrata in data 05.07.2023 volta ad ottenere il beneficio di disoccupazione NASPI e che l'istituto medesimo, nonostante
l'accoglimento della domanda amministrativa, non aveva mai provveduto a corrispondere la prestazione richiesta, ha domandato accertarsi il suo diritto a vedersi corrispondere la predetta prestazione e, per l'effetto, condannarsi la parte resistente al pagamento delle somme così maturate e non ancora corrisposte, come calcolate in ricorso. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale dichiarare legittima la richiesta della ricorrente, essendo la stessa nelle condizioni previste dalla legge per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione Naspi n.
6045968300104 presentata in data 05/07/2023;
per l'effetto di tale declaratoria, condannare il convenuto I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla sig.ra OM NA le somme maturate e non corrisposte a titolo di Naspi
n. 6045968300104, come in narrativa specificato, oltre interessi e rivalutazione, o comunque alla somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l'INPS ha domandando il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, con domanda riconvenzionale, ha domandato accertarsi l'indebita percezione da parte della ricorrente della indennità NASPI dal
11.09.2023 al 31.10.2023, con conseguente accertamento del diritto dell'istituto previdenziale alla ripetizione delle somme indebitamente erogate. Il tutto, con vittoria di spese di lite e condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Su entrambe le domande, tanto quella spiegata in via principale da parte ricorrente, quanto quella spiegata in via riconvenzionale da parte resistente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Pag. 2 di 8
A tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando venga totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando siano intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (ex multis Cass. n. 6909/2009;
Cass.
n. 22446/2016;
Cass. n. 19845/2019;
Cass. n. 16891/2021;
Cass. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 27.03.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
438/2023
TRA
CO MA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. M. Marzano (C.F.: [...]) e A. Cantile (C.F.:
[...])
Ricorrente (resistente in riconvenzionale)
CONTRO
INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F. [...]) e C. Grappone (C.F.: [...])
Resistente (ricorrente in riconvenzionale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'INPS e, premettendo che, in data 11.08.2023, l'istituto previdenziale convenuto accoglieva la domanda inoltrata in data 05.07.2023 volta ad ottenere il beneficio di disoccupazione NASPI e che l'istituto medesimo, nonostante
l'accoglimento della domanda amministrativa, non aveva mai provveduto a corrispondere la prestazione richiesta, ha domandato accertarsi il suo diritto a vedersi corrispondere la predetta prestazione e, per l'effetto, condannarsi la parte resistente al pagamento delle somme così maturate e non ancora corrisposte, come calcolate in ricorso. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale dichiarare legittima la richiesta della ricorrente, essendo la stessa nelle condizioni previste dalla legge per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione Naspi n.
6045968300104 presentata in data 05/07/2023;
per l'effetto di tale declaratoria, condannare il convenuto I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla sig.ra OM NA le somme maturate e non corrisposte a titolo di Naspi
n. 6045968300104, come in narrativa specificato, oltre interessi e rivalutazione, o comunque alla somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l'INPS ha domandando il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, con domanda riconvenzionale, ha domandato accertarsi l'indebita percezione da parte della ricorrente della indennità NASPI dal
11.09.2023 al 31.10.2023, con conseguente accertamento del diritto dell'istituto previdenziale alla ripetizione delle somme indebitamente erogate. Il tutto, con vittoria di spese di lite e condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Su entrambe le domande, tanto quella spiegata in via principale da parte ricorrente, quanto quella spiegata in via riconvenzionale da parte resistente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Pag. 2 di 8
A tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando venga totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando siano intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (ex multis Cass. n. 6909/2009;
Cass.
n. 22446/2016;
Cass. n. 19845/2019;
Cass. n. 16891/2021;
Cass. n.
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