Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1013

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1013
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1013
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733 del ruolo generale per l'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
vertente
tra
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura Regionale della
Calabria;
opponente
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Pierluigi Basile e Giorgio Faccioli;

opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/22, Parte_1
notificatole il 09.03.2022, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data 08.03.2022 nell'ambito del procedimento R.G. n. 9/2022, che ha disposto a suo carico il pagamento della somma di € 9.533,25 in favore di , a Controparte_1
titolo di mancato pagamento di differenze per l'incarico conferito a quest'ultima in
1


relazione al progetto “Sorveglianza post-marketing ADR dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O di Cosenza”.
L' eccepisce la propria estraneità all'avversa pretesa, esponendo di CP_2
avere provveduto a versare tutte le somme relative al progetto, compreso l'importo relativo a parte opposta. Chiede pertanto la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni legittimanti la pretesa azionata in via monitoria.
Si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla vittoria delle spese di lite, da distrarre.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive depositate in via telematica.
L'opposizione va rigettata.
Dalla documentazione in atti emerge: che, con Decreto n. 15969 del 08.11.2012, è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa e di n. 2 incarichi di consulenza per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Sorveglianza post-marking adr dei farmaci biosimilari utilizzati nei pazienti oncologici -A.O. di Cosenza”;
che, con successivo decreto n. 8167 del 24.07.2017, sono
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