Trib. Modena, sentenza 11/03/2024, n. 550

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 11/03/2024, n. 550
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 550
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 379 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. R D P Presidente
Dr.ssa E R Giudice
Dr.ssa F C Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 379 /2022 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DINI FRANCESCO, giusta procura in atti;

RICORRENTE
e
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. VECCIA GIORGIA, giusta procura in atti;

RESISTENTE
Con l'intervento del PM IN SEDE
OGGETTO: riconoscimento figlio ex art. 250 c.c. c
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come indicato nel verbale d'udienza del 29.11.2023;
il Pm ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 19.12.2023.
MOTIVAZIONE

1.Con ricorso, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Modena, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 “- autorizzare il sig. a riconoscere il minore Parte_1 Persona_1
(C.F. ), nato a Sassuolo (Mo) il 16.12.2021,
[...] C.F._3 residente in Fiorano Modenese (Mo), fraz. Spezzano, Via Danubio n. 54, con tutte le conseguenze di legge.
- stabilire per il minore (C.F. ), ai Persona_1 C.F._3 sensi e per gli effetti di cui all'art. 262 c.c., con decreto, l'attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno con conseguente assunzione da parte del minore del seguente cognome: “ . Pt_1
- disporre che al minore (C.F. ) Persona_1 C.F._3 venga cancellato il secondo nome “ ”, residuando per il medesimo il primo Per_1 nome “ ”. Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

2.La parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente. Con atto di costituzione di nuovo difensore, in data
16.01.2023 la parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'istanza di autorizzazione al riconoscimento da parte di del minore nato a Modena il Parte_1 Persona_1
16.12.2021 dalla relazione con la sig.ra ;
Parte_2

IN SUBORDINE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della istanza di autorizzazione al riconoscimento:
- disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre con conseguente esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo alla madre e con collocazione esclusiva presso quest'ultima.
- regolamentare il diritto-dovere di frequentazione tenendo conto dei pregressi violenti e delinquenziali del ricorrente e delle indicazioni dei servizi sociali che suggeriscono incontri in modalità protetta vincolati al mantenimento di una costanza nel percorso presso il Servizio Dipendente Patologiche.
- rigettare l'istanza di sostituzione del cognome paterno a quello materno e disporre l'assunzione del cognome paterno in aggiunta posposto a quello materno.
Con vittoria di spese di giustizia con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
2
§
Con ricorso presentato in data 25.01.2022, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo l'autorizzazione al riconoscimento di Parte_3
nato a Modena il 16.12.2021. Il ricorrente affermava di aver avuto una
[...] relazione con , terminata nel settembre del 2021. Controparte_1
Alla luce della interruzione della relazione, la non aveva permesso al CP_1 ricorrente di riconoscere il figlio, registrandolo all'anagrafe con il cognome materno. Nel periodo successivo alla nascita, il riferisce di aver avuto Pt_1 la possibilità di incontrare sporadicamente il bambino.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.04.2022 Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente. Pur ammettendo la paternità di la resistente affermava il totale Parte_1 disinteresse manifestato dal ricorrente ed il suo stato di tossicodipendenza, potenzialmente lesivo dell'interesse del minore.
Con ordinanza del 27.04.2022, il GI coinvolgeva i Servizi Sociali, incaricandoli di “svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio – sui genitori, sul minore e sulla relazione tra i genitori e il figlio, riferendo ogni elemento ritenuto utile sul nucleo familiare, con particolare riguardo a: 1) regime di affidamento più indicato per la prole;
2) migliore collocazione prevalente del minore;
3) più adeguato calendario di frequentazioni con il genitore non collocatario;
4) idoneità delle abitazioni di entrambi i genitori a ospitare la prole;
5) assenza di situazioni di pregiudizio per il minore;
nonché di svolgere una indagine conoscitiva per fornire elementi sulla situazione familiare allargata e sulle eventuali ulteriori figure stabilmente presenti nella vita del minore (nonni, nuovi compagni/e dei genitori, altre persone)”.

I servizi depositavano due relazioni, in data 17.11.2022 e 31.10.2023.
All'udienza del 29.11.2023 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa
è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art.190 cpc.
§
1) Sul rito applicabile nei procedimenti ex art. 250, comma 4 c.c.
3
In via preliminare osserva il Collegio come il presente contenzioso sia stato instaurato con ricorso ex art. 250, comma 4 c.c. il quale, a seguito della novella di cui alla L. n. 219 del 2012, così recita: "Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.
Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone

l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262".
Anteriormente alla richiamata novella i provvedimenti contemplati dall'art. 250
c.c. erano devoluti alla competenza del Tribunale per i Minorenni che pronunciava in camera di consiglio sentito il PM (cfr. art. 38 disp. att. c.c.) come pure affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel diverso giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità (cfr. Cass. 5629/1996) e recentemente ribadito dalle Sezioni semplici con riferimento al giudizio de quo
(cfr. Cass. 30688/2008 secondo cui "Nei procedimenti regolati dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale
e si concludono con sentenza, la forma dell'appello è quella del ricorso e non quella della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 cod. proc. civ., rispondendo alla "ratio" del sistema che, tutte le volte in cui il legislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di un determinato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorché non consista nel reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ.;
ne consegue che anche nel procedimento previsto dall'art. 250, comma quarto, cod. civ., il termine breve per appellare è
4
rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del
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