Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2024, n. 640

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2024, n. 640
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 640
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 232/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, II Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 232/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini del cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 18 dicembre 2023,
promossa da
IR GI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Fulvio Rocco Mancini;

attrice contro
RA AN (C.F. [...]) n.q. di erede di CE
IU e IA UN RA (CF [...]) in proprio e n.q.
di eredi di CE IU, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmela
Margherita RO e Francesco Garaffa.
convenuti
Esposizione dei fatti e motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice citava in giudizio CE
IA AS e CE IU AV, rappresentato quest'ultimo
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dall'amministratore di sostegno, CE NT e chiedeva la declaratoria di cessazione di qualsiasi servitù di passaggio a carico del suo fondo identificato al Catasto fabbricati
del Comune di Condofuri al Foglio n. 69, particelle n. 116 e n. 117 ed a favore del fondo
dei convenuti CE, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Condofuri al
Foglio n. 69, particella n. 119;
di inibire ai convenuti ed ai loro aventi causa il passaggio
sul suo fondo, nonché ordinare ai medesimi di chiudere le porte ed i varchi di accesso
alla proprietà della medesima.
A tal fine esponeva:
- di essere proprietaria dei beni identificati al Catasto fabbricati del Comune di
Condofuri al Foglio n. 69, particelle n. 116 e n. 117 e 118;

- che a tali immobili si accede unicamente dalla via Peripoli (intesa anche via Limmara
o Strada statale n. 106) attraverso una stradella, ricavata su parte del terreno identificato
dalle particelle n. 116 e n. 117, limitrofa alla particella n. 115 (di proprietà dei suoi
germani OL e IN IR), già destinata a tale funzione dall'originario proprietario dei
fondi IU Licordari;

- che i beni immobili della deducente e dei suoi germani confinano ad est con il
fabbricato ed annesso terreno di IA e IU CE, riportati in Catasto alla
particella n. 119 del foglio di mappa n. 69 e confinanti a sud con la summenzionata via
Peripoli sulla quale, quindi, il fabbricato ha diretto accesso;

- che fino al 2010 il fabbricato ed il fondo dei CE risultavano parzialmente
interclusi e che per rendere loro più agevole l'accesso alla porzione della particella n. 119
più distante dalla via pubblica ed interclusa, gli fu consentito di utilizzare la stradella che
attraversa i “fondi IR” e di aprire verso la stessa un varco ed una porta;

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- che nel 2010 il Comune di Condofuri aveva realizzato la strada pubblica denominata
“Via Libero Crifò” che dalla via Peripoli “costeggia l'intero confine della proprietà
CE pressochè a livello di piano di calpestio del fabbricato e del terreno”;

- che, quindi, era venuta meno per i CE la necessità di usare la stradella insistente
sulla proprietà IR, disponendo (dal 2010 n.d.r.) dell'affaccio diretto ed immediato sulla
pubblica via e, correlativamente, per i IR, l'obbligo di consentire il passaggio ai CE
per accedere al loro fondo.
In data 7 maggio 2020 si costituivano i convenuti eccependo l'improcedibilità dell'azione
poiché CE NT era tutore – e non già amministratore di sostegno - di CE
IU AV;
i medesimi convenuti deducevano che l'area che costeggia le particelle
115 e 116 non apparteneva all'attrice, bensì al terzo confinante ed era identificata al fg.
69, particella 34 e contestavano l'esistenza di una servitù di passaggio nel contempo
affermando che i CE godono ““iure servitutis del passaggio attraverso il minuscolo fondo IR esercitato da tempo immemorabile e mai contestato” , che se “non c'è
costituzione di servitù convenzionalmente pattuita tra le parti, non ci può essere
estinzione del medesimo diritto;
tuttavia rimane il diritto di transito consolidato

attraverso il cortile de quo” e che la IR “è proprietaria di un'area cortilizia comune
che non rientra nel novero dei fondi che possono essere soggetti a servitù”.
Concludevano, nel merito, chiedendo di respingere la domanda attrice perché infondata
in fatto e in diritto e non provata;
di accertare e dichiarare che nessuna servitù è stata
pattuita convenzionalmente fra la IR e gli odierni convenuti;
dichiarare infondata la
domanda di cessazione di servitù e confermare l'esercizio di transito attraverso il cortile de
quo, “ormai consolidato”;
condannare l'attrice al risarcimento dei danni, in favore dei
convenuti, per responsabilità aggravata ex art 96 cpc .
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In data 20 novembre 2023 si costituivano IA AS CE ed NT CE,
nella qualità di eredi di CE IU deceduto il 24 agosto 2023.
La causa era istruita a mezzo produzione documentale, veniva espletata consulenza
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