Trib. Brescia, sentenza 17/01/2024, n. 169

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 17/01/2024, n. 169
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 169
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 2957/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE In persona del Collegio composto da: Dott. Gianni SABBADINI PRESIDENTE Dott.ssa Elisabetta SAMPAOLESI GIUDICE REL. Dott.ssa Laura FRATA GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2957/2022 promossa da: NA AN, con il patrocinio dell'avv. ALDO FITTANTE, elettivamente domiciliato in Firenze, via Michele di Lando n. 6 presso il suo studio ATTRICE

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via S. Caterina n. 6 presso la sua sede CONVENUTA
* * * Trattenuta in decisione all'udienza del 13 luglio 2023 sulle seguenti

CONCLUSIONI
Per parte attrice
“1) in via preliminare: si chiede al Giudice di trasmettere gli atti al Procuratore Generale della Corte di Cassazione per le determinazioni inerenti all'azione disciplinare nei confronti del magistrato, dott.ssa Natalia Imarisio;
2) sempre in via preliminare: si chiede la revoca dell'ordinanza del 14/07/2022 nella parte in cui ha disposto la conversione del rito, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e, per l'effetto, si chiede la rimessione della causa in istruttoria, con la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. in particolare in ordine al diritto di presentare memoria conclusionale;
3) in via istruttoria: si chiede l'acquisizione d'ufficio, qualora ritenuto necessario (anche se si ritiene trattarsi di dati di fatto pacificamente desumibili dai documenti prodotti in giudizio da parte ricorrente), del
pagina 1 di 5 certificato penale della sig.ra AN SH dal quale risultano iscrizioni che non sono registrate nel certificato richiesto dalla stessa (v. doc. 9), poiché dette iscrizioni, che non possono figurare ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002, risultano solo nei certificati del casellario richiesti da uffici che esercitano la giurisdizione penale ex art. 21 della normativa indicata;
4) nel merito: si chiede che il giudice accerti e dichiari la fondatezza del diritto reclamato dalla sig.ra AN SH nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, per i danni ingiusti provocati dal magistrato Dott.ssa Natalia Imarisio dell'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, e condanni la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni maturati dalla sig.ra AN SH per la diffamazione subita quantificati in una somma pari ad €. 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento della sentenza al saldo ovvero alla somma ritenuta di giustizia
”.
* * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.3.22, SH AN chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex artt. 2 ss. L. n. 117/1988, al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati nell'importo di € 20.000,00, causatile, a suo dire, dal provvedimento datato 23.4.21 con cui il gip del Tribunale di Milano, dott.ssa Natalia Imarisio, aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'attrice nel procedimento penale nel quale ella era indagata per maltrattamenti e lesioni ai danni del figlio minore RÈ NT. Lamentava, in particolare, la SH che nell'indicare nel provvedimento che 'ella godesse di proventi e disponibilità
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