Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 179

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 179
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 179
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 4144/2024 V.G. promosso da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._2 al ricorso dall'Avv. Lucia Vichi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via delle Terme, 4, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati portandosi il reciproco rispetto.
1
2) Il figlio minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione familiare posta in Frigento (AV)
Via Piano della Croce n. 23 condotta in locazione.
3) In considerazione della distanza chilometrica (500 chilometri circa) tra il domicilio del padre (dove svolge la propria attività lavorativa) ed il luogo di collocazione prevalente del figlio, il minore frequenterà il padre un fine settimana al mese (indicativamente il secondo fine settimana) durante il quale il padre si recherà presso la casa familiare il venerdì sera e ripartirà la domenica pomeriggio, sempre compatibilmente con le esigenze del minore stesso.
4) I genitori avranno diritto ad un periodo di due settimane consecutive durante l'estate per trascorrere le vacanze con il figlio;
gli stessi si comunicheranno reciprocamente la scelta di tali periodi entro il giorno 30 aprile di ogni anno, per consentire una valida organizzazione anche lavorativa.
5) Le vacanze natalizie verranno trascorse con il criterio dell'alternanza negli anni una settimana con il padre (dal 24 al 31 dicembre) ed una con la madre
(dal 1 al 6 gennaio) mentre la settimana di Pasqua sarà alternata negli anni, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori, anche e soprattutto nell'interesse del figlio, che avranno cura di comunicarselo per iscritto mediante posta elettronica
6) I genitori concordano che fino al raggiungimento dei sei anni di età da parte del figlio o, comunque, sino a quando non avrà raggiunto una Per_1 propria autonomia, quest'ultimo non pernotterà da solo con il padre e, pertanto, di ciò si terrà conto per l'adempimento di quanto sopra indicato ai
n. 3), 4) e 5). Quanto sopra in ragione dell'attuale dipendenza di Per_1 ancora in tenera età, alla madre soprattutto nel delicato momento dell'addormentamento e/o in caso di risvegli notturni. Ciò renderà graduale il naturale
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