Trib. Bergamo, sentenza 13/12/2024, n. 2275
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Testo completo
N. 2614/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/12/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dal proc. dom. avv. MANDELLI MOIRA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. GNISCI NORINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art.
473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/12/2024.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile a RE in data 31/03/2007, e che dalla loro unione è nato il figlio (n. il 18/08/2007), allo stato ancora minorenne. Risulta, poi, che la Per_1
separazione giudiziale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza definitiva n.2141/2023 del 5/10/2023, pubblicata in data 19/10/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio inerenti all'affidamento esclusivo di alla madre, al suo collocamento e mantenimento, il Tribunale ritiene Per_1 che il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti possa essere positivamente valutato,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/12/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dal proc. dom. avv. MANDELLI MOIRA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. GNISCI NORINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art.
473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/12/2024.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile a RE in data 31/03/2007, e che dalla loro unione è nato il figlio (n. il 18/08/2007), allo stato ancora minorenne. Risulta, poi, che la Per_1
separazione giudiziale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza definitiva n.2141/2023 del 5/10/2023, pubblicata in data 19/10/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio inerenti all'affidamento esclusivo di alla madre, al suo collocamento e mantenimento, il Tribunale ritiene Per_1 che il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti possa essere positivamente valutato,
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