Trib. Milano, decreto 18/10/2024
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Testo completo
N. RG VG 6482/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Giudice Amina Simonetti,
vista la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Milano, Monza Brianza e Lodi di disporre, ai sensi dell'art 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese dell'iscrizione- effettuata in data 4/10/2023- del verbale dell'assemblea della società LINEA BLU LI RL tenutasi in data 8/9/2023 con cui è stato deliberato il trasferimento della sede sociale all'estero, in Egitto;
rilevato che il Conservatore ha proceduto alla iscrizione della delibera ai sensi dell'art 20 comma 7 bis del
D.L. n. 91/2014 e ha chiesto di disporne la cancellazione in quanto assume che si tratta di delibera non qualificabile come atto tipico ex art 2188 c.c., risolvendosi in un mero trasferimento della sede della società all'estero, in Egitto, senza che sia stato attuato il procedimento di trasformazione previsto dall'art 2510 bis
c.c. e dal d lgs 19/2023, non essendo più consentito il trasferimento della sede all'estero senza un procedimento di trasformazione;
rilevato che della richiesta del Conservatore è stata data comunicazione al
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Giudice Amina Simonetti,
vista la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Milano, Monza Brianza e Lodi di disporre, ai sensi dell'art 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese dell'iscrizione- effettuata in data 4/10/2023- del verbale dell'assemblea della società LINEA BLU LI RL tenutasi in data 8/9/2023 con cui è stato deliberato il trasferimento della sede sociale all'estero, in Egitto;
rilevato che il Conservatore ha proceduto alla iscrizione della delibera ai sensi dell'art 20 comma 7 bis del
D.L. n. 91/2014 e ha chiesto di disporne la cancellazione in quanto assume che si tratta di delibera non qualificabile come atto tipico ex art 2188 c.c., risolvendosi in un mero trasferimento della sede della società all'estero, in Egitto, senza che sia stato attuato il procedimento di trasformazione previsto dall'art 2510 bis
c.c. e dal d lgs 19/2023, non essendo più consentito il trasferimento della sede all'estero senza un procedimento di trasformazione;
rilevato che della richiesta del Conservatore è stata data comunicazione al
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