Trib. Modena, sentenza 13/11/2024, n. 1655

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 13/11/2024, n. 1655
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1655
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6369/2023 promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. BERNARDI Parte_1 C.F._1
PAOLA
RI
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZUCCHETTI VALENTINA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
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conclusioni delle parti:
- ricorrente come da comparsa conclusionale depositata in data 24.09.2024
- resistente come da comparsa conclusionale depositata in data 20.09.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente (12/7/1976), residente a [...], ha chiesto Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/6/2007 con Controparte_1
(5/6/1982), residente a [...], dalla quale è legalmente separato (omologa del 20/7/2016).
Le parti hanno un figlio, (7/1/2007), nato prima del matrimonio e Persona_1
riconosciuto da . Parte_1
La separazione consensuale prevede: l'affido condiviso del figlio minorenne con collocazione prevalente con la madre e disciplina della frequentazione con il padre;

l'assegnazione della casa alla madre;
il versamento da parte del padre per il mantenimento del figlio della somma mensile di 200,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente allega di avere scoperto nel giugno 2023 di non essere il padre di
Chiede quindi la revoca dell'assegnazione della casa e del contributo Per_1
economico per il figlio, con la restituzione di quanto pagato, oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000.
La convenuta regolarmente costituita, si è associata alla richiesta di Controparte_1
divorzio, chiedendo l'affidamento esclusivo del minore, con conferma dell'assegnazione della casa familiare e l'aumento del contributo al mantenimento da euro 200,00 ad euro
300,00 in ragione dell'attuale costo della vita. Ha dedotto e formulato istanze istruttorie in ordine alla questione del rapporto di filiazione.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Il Presidente relatore, dato atto del fatto che il rapporto di filiazione non può essere contestato in sede di divorzio ma con separata autonoma domanda (che non risulta
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