Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 264

TRIB Potenza
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 264
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 264
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G. N. 2368/2018
R.G. N. 2408/2028 causa riunita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 2368/2018 e 2408/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, poste in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 24.6.2024, e vertenti
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO DE MARCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla piazza Quinto Orazio Flacco n. 6, presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE/RESISTENTE-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. GIANTEO TAMBURRIELLO (C.F.: , giusta C.F._4
procura in atti, elettivamente domiciliata in Venosa alla via Emilia n. 6 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE/RICORRENTE-
1


R.G. N. 2368/2018
R.G. N. 2408/2028 causa riunita e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;

-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale – domande accessorie;

CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con sentenza non definitiva ex art. 709 bis c.p.c. n. 258/2019 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande accessorie e connesse, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza del 16.10.2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 17.7.2020 sono stati ammessi gli interrogatori formali deferiti tra le parti ed è stata fissata l'udienza del 5.2.2021 per l'assunzione.
Con ordinanza del 2.2.2021, a integrazione dell'ordinanza del 17.7.2020, sono state disposte indagini tributarie/fiscali a mezzo della Guardia di Finanza nei confronti delle parti al fine di determinare l'esatta capacità economica di entrambe.
Esaminata la relazione di indagine della Guardia di Finanza, con ordinanza del
28.6.2021 sono state ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti nei limiti precisati nel citato provvedimento ed è stata fissata l'udienza del 23.2.2022 per l'escussione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, indagini della
Guardia di Finanza, assunzione degli interrogatori formali ed escussione della testimone del ricorrente/resistente atteso che le parti sono state Controparte_2 dichiarate decadute dall'escussione dei restanti testimoni e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali. Solo parte ricorrente/resistente ha depositato la memoria di replica.
II Occorre rappresentare che nel corso del giudizio principale di separazione personale sono stati introdotti tre sub-procedimenti.
2
R.G. N. 2368/2018
R.G. N. 2408/2028 causa riunita
Segnatamente, con istanza depositata ai sensi dell'art. 709, comma 4 e 709 ter
c.p.c.
il ricorrente/resistente ha domandato di: Parte_1
«(1) ex art. 709 ter c.p.c. prendere gli opportuni provvedimenti affinché gli venisse consentito il materiale esercizio della genitorialità come in provvedimento presidenziale e (eventualmente ammonendola/sanzionandola) richiamare CP_1
alla materiale attività e responsabilità di madre collocataria;

[...]
(2) sempre per la medesima disposizione ovvero ex art. 709, comma 4, c.p.c. (alla luce delle utilità scolastiche e ginniche dedotte delle quali non si ha motivo di dubitare) modificare il capo terzo dell'ordinanza presidenziale limitando/annullando l'incontro infrasettimanale e stabilendo che non “a settimane alterne” ma ad “ogni settimana, dalle h. 13.00 del sabato alle h. 21.00 della domenica successiva la piccola ed Per_1 il minore permangano col padre”; Per_2
(3) infine e per l'aspetto economico, avendo ricevuto espressa richiesta dagli stessi
(cui già ha dato seguito) voglia autorizzare il diretto versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore die figli e ». Per_2 Per_3
La resistente/ricorrente costituendosi nel detto sub- Controparte_1
procedimento, ha domandato quanto segue:
a) accertare e dichiarare che nessun impedimento la sig. frappone Controparte_1 all'esercizio del diritto di visita, e/o di poter stare con i figli, del sig. ; Parte_1
CON RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI, OVVERO ALLA
FIGLIA SERENA, ATTUALMENTE UNICA MINORE:
b) confermare integralmente le statuizioni del Presidente, contenute della Sua ordinanza del 25.9.18, rigettando la avversa richiesta di modifica;

CON RIFERIMENTO ALLA ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA
MOGLIE E DEI FIGLI:
c) in accoglimento della originaria domanda contenuta in sede di separazione coniugi proposta dalla deducente, ed a parziale modifica del provvedimento Presidenziale sul punto:
disporre che il marito versi una somma a titolo di mantenimento della moglie pari
ad euro 700,00 mensili e di euro 400,00 euro mensili per il mantenimento di ciascun
figlio aumentando così a complessivi euro 1.900,00 euro la somma disposta dal
Presidente con Sua ordinanza del 25.09.2018;
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita
in subordine confermare le disposizioni rese dal sig. Presidente con la ordinanza
25.09.2018;
rigettare in ogni caso ogni avversa richiesta di riduzione e/o revoca dell'assegno di
mantenimento;
rigettare, comunque, la richiesta di versamento diretto, del contributo di
mantenimento, in favore dei figli avanzata da controparte (perle motivazioni indicate da questa difesa nel corpo dell'atto);
adottare ogni opportuno provvedimento atto a garantire il puntuale pagamento
delle somme dovute dal sig. emettendo: PT
A) ordine diretto di pagamento in favore della sig. ed a carico della Controparte_1
della quale il resistente ha affermato di essere collaboratore e/o CP_3 dipendente, nonché a carico della ovvero a carico della Parte_2 CP_4
;
[...]
B) sequestro sui beni mobili immobili e/o crediti del sig. sino alla Parte_1
concorrenza che il Tribunale riterrà di giustizia;

Accertare il grave inadempimento del agli obblighi scaturenti dalla separazione PT
e dal provvedimento Presidenziale, adottando ogni provvedimento anche sanzionatori
che riterrà, in danno del sig. ». Parte_1
L'indicato sub-procedimento è stato definito con ordinanza depositata in data

6.7.2021. Con il detto provvedimento, «osservato che all'udienza del 18.6.2021 l'istante aveva rinunciato alle domande di cui ai capi (1) e (2) del ricorso che aveva dato origine al sub-procedimento, come sopra riportate, in quanto superate dall'attuale condizione familiare, e pertanto aveva chiesto al G.I. di pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di cui al punto (3) delle conclusioni rassegnate nel ricorso, ovvero in merito al pagamento diretto del contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni posto in capo al padre agli stessi»; nonché «considerato che controparte all'udienza del
18.6.2021 aveva dichiarato di non opporsi circa quanto rappresentato e dedotto dall'istante sulle domande di cui ai capi (1) e (2) del ricorso, e -con riguardo alla domanda di cui al capo (3) del medesimo atto introduttivo- aveva chiesto al G.I. di dichiararla inammissibile e/o improcedibile, attesa la sopravvenienza dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di giudizio OR, precisando che avverso gli stessi era pendente reclamo dinanzi alla Corte d'Appello», dunque decidendo su tutte le domande
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R.G. N. 2408/2028 causa riunita ivi formulate dalle parti, è stata dichiarata inammissibile la domanda di cui al capo (3) del ricorso formulata da e quella proposta in via riconvenzionale dalla Parte_1
controparte con compensazione integrale delle spese di lite del sub- Controparte_1
procedimento ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. [Nel merito circa la domanda di cui al punto (3) del ricorso che ha dato origine al sub-procedimento in esame, nell'ordinanza del 6.7.2021 si legge: «la stessa (domanda) non solo non può trovare accoglimento sotto il profilo squisitamente processuale, poiché attinente alla modifica delle modalità di corresponsione della contribuzione a titolo di mantenimento della prole disposte con
l'ordinanza presidenziale, risultante sul punto la domanda inammissibile essendo stato introdotto il giudizio OR, e dunque spettante al G.I. in sede OR tale potere, esplicando i provvedimenti provvisori ed urgenti esclusiva valenza per il futuro;
bensì risulta anche infondata in merito, atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la legittimazione concorrente del genitore ai sensi dell'art. 155
quinquies viene meno solo nel caso in cui il figlio provveda a richiedere direttamente il pagamento dell'assegno, in tal modo esercitando in giudizio la propria legittimazione, non bastando a tal fine una missiva in tal senso (cfr. Tribunale
Modena, 27/01/2011; Tribunale Roma, sez. I, sent., 15/01/2009; Cass. civ. Sez. I,
21/06/2002, n. 9067; Cass. civ., 07/11/1981, n. 5874.
Successivamente, con ricorso del Pubblico Ministero ex art. 333 c.c., con il quale
è stato chiesto l'allontanamento dei figli all'epoca minorenni e Persona_4 Per_5
dalla residenza familiare, è stato originato il secondo sub-procedimento.
[...]
Esso è stato definito con ordinanza depositata il 31.7.2019 di non luogo a provvedere, atteso che -medio tempore (ossia rispetto alla situazione familiare di alta litigiosità dei
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