Trib. Busto arsizio, sentenza 13/12/2024, n. 907
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Testo completo
R.G. n. 5098/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5098/2024 , promossa da
1) Parte_1
Nata a Cantù il 07.10.1986
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera D con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Gallarate il 08.06.1984
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lettera D
con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario
in AN GN il 05.12.2015 - regime patrimoniale comunione dei beni
(anno 2015 atto n. 32 parte II serie A anno 2015 )
Con il figlio minore
nato a [...] il [...] Persona_1
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.10.2024 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, e collocato in via prevalentemente presso la madre, in AN GN alla Via Sansovino n. 10 lettera
D, cui è assegnata la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) il padre eserciterà il diritto di visita, a week end alternati, dal venerdì quando andrà a prendere il minore presso la scuola per poi riaccompagnarlo presso la casa coniugale alle ore 19.00 della domenica;
4) infrasettimanalmente il padre eserciterà il diritto di visita due giorni alla settimana (preferibilmente il martedì e giovedì), quando non terrà seco il minore nel weekend;
un giorno alla settimana
(preferibilmente il mercoledì) quando terrà seco il minore nel week end;
5) quanto alle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre la fine del mese di marzo, di ogni anno, o anche prima quando le parti hanno la disponibilità del piano ferie;
6) durante le vacanze natalizie, salvi i periodi di visita di cui al punto 3 e 4, le parti avranno cura di alternare
i giorni di vacanza 24,25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio. Con riferimento al 2024 le parti decideranno i tempi di ripartizione delle festività natalizie entro il mese di ottobre 2024;
7) le vacanze pasquali ad anni alterni così pure le vacanze relative alle festività civili;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che