Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12451
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Testo completo
N. R.G. 10186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 al n. 10186, decisa all'udienza del 3.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Matteo Panici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Germanico 172
RICORRENTE
E
pagina 1 di 13 , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Simona Flamment, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso la sede sociale, in Roma, Via
Prenestina 45
RESISTENTE
Oggetto: corretto inquadramento.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe si è rivolta al
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'applicazione al suo rapporto di lavoro della disciplina di cui al R.D. 148/31 e del CCNL
Autoferrotranvieri con il relativo trattamento economico e normativo, in luogo della disciplina di cui all'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad esser inquadrata sin dall'assunzione (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nell'area operativa “amministrazioni e servizi”, quale
“collaboratore di ufficio” parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, (o in subordine nella medesima area operativa ma quale “operatore qualificato di ufficio” parametro
155 del predetto CCNL), in luogo dell'area “area servizi ausiliari per la mobilità” parametro 138 nel quale è attualmente inquadrata;
3) per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
le relative differenze retributive (a titolo di adempimento e/o di risarcimento del danno), da determinarsi in separato giudizio”. pagina 2 di 13
Premesso di essere dipendente di , con le seguenti mansioni: dall'assunzione CP_1
al settembre 2012 (presso la sede di Ostiense): raccolta dei reclami degli utenti;
da ottobre 2012 ad aprile 2018 (presso la sede di Acilia): registrazione consumo carburante dei mezzi, programmazione e registrazione interventi di manutenzione;
da maggio 2018
a settembre 2019 (presso la sede di Piramide): redazione e registrazione dei turni dei controllori;
da settembre 2019 a tutt'oggi (preso la sede OGR di Magliana Vecchia): esame documentazione presentata dalla clientela per ottenimento agevolazioni o scontistiche sugli abbonamenti;
ha lamentato l'applicazione nei suoi confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del CCNL del 27.11.2000, in luogo della disciplina generale prevista del
R.D. 148/1931 e dal CCNL Autoferrotranvieri. Contestando di essere addetta a servizi meramente sussidiari/ausiliari, ha chiesto di essere inquadrati nell'Area Servizi
Amministrativi parametro 175 (o in subordine parametro 155), in luogo dell'attuale inquadramento nell'Area Servizi Ausiliari per la Mobilità parametro 138 di cui al citato
Allegato.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Sull'applicabilità al rapporto di lavoro di parte ricorrente della disciplina economica e normativa di cui al R.D. 148/1931.
L'art. 7 lett. b) del R.D.
8.1.1931 n.148, prevede che “le disposizioni del presente decreto … non si applicano: … b) al personale addetto ai servizi che secondo
l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in più occasioni in ordine alla
pagina 3 di 13
identificazione della linea di demarcazione tracciata dall'art. 7 ed in particolare in ordine all'individuazione dei presupposti per la configurabilità di un servizio sussidiario.
Come chiarito nella pronuncia n. 4780/1999, “i servizi contemplati dall'art. 7 lett. b) non vanno intesi … come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale (cfr. Cass. n. 1819/89). verso una CP_2
tale soluzione sia la formulazione letterale, sia la "ratio" della disposizione.
Sotto il primo profilo, [al] termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa. Sotto il secondo profilo la norma, riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale.
Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale.
I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni, e quindi attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che al personale addetto a servizi resi in favore dell'azienda stessa (ad esempio “servizio del personale, servizio di contabilità”) si applica il R.D. in questione, mentre rientrano tra quelli qualificabili come “sussidiari al
pagina 4 di 13 servizio di trasporto”, a cui dunque non si applica il R.D., quelli i servizi erogati in favore dell'utenza esterna.
In altre parole, far parte di un'unità organizzativa (o comunque di una struttura) interna ad un'azienda che svolge servizio di trasporto pubblico è condizione necessaria, ma non sufficiente per vedersi applicare le disposizioni del citato R.D., essendo piuttosto necessario, nel caso di svolgimento di un servizio non interno, bensì in favore dell'utenza esterna, che tale servizio non sia meramente sussidiario al trasporto.
Sono frutto dell'applicazione di tali principi le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 al n. 10186, decisa all'udienza del 3.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Matteo Panici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Germanico 172
RICORRENTE
E
pagina 1 di 13 , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Simona Flamment, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso la sede sociale, in Roma, Via
Prenestina 45
RESISTENTE
Oggetto: corretto inquadramento.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe si è rivolta al
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'applicazione al suo rapporto di lavoro della disciplina di cui al R.D. 148/31 e del CCNL
Autoferrotranvieri con il relativo trattamento economico e normativo, in luogo della disciplina di cui all'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad esser inquadrata sin dall'assunzione (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nell'area operativa “amministrazioni e servizi”, quale
“collaboratore di ufficio” parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, (o in subordine nella medesima area operativa ma quale “operatore qualificato di ufficio” parametro
155 del predetto CCNL), in luogo dell'area “area servizi ausiliari per la mobilità” parametro 138 nel quale è attualmente inquadrata;
3) per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
le relative differenze retributive (a titolo di adempimento e/o di risarcimento del danno), da determinarsi in separato giudizio”. pagina 2 di 13
Premesso di essere dipendente di , con le seguenti mansioni: dall'assunzione CP_1
al settembre 2012 (presso la sede di Ostiense): raccolta dei reclami degli utenti;
da ottobre 2012 ad aprile 2018 (presso la sede di Acilia): registrazione consumo carburante dei mezzi, programmazione e registrazione interventi di manutenzione;
da maggio 2018
a settembre 2019 (presso la sede di Piramide): redazione e registrazione dei turni dei controllori;
da settembre 2019 a tutt'oggi (preso la sede OGR di Magliana Vecchia): esame documentazione presentata dalla clientela per ottenimento agevolazioni o scontistiche sugli abbonamenti;
ha lamentato l'applicazione nei suoi confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del CCNL del 27.11.2000, in luogo della disciplina generale prevista del
R.D. 148/1931 e dal CCNL Autoferrotranvieri. Contestando di essere addetta a servizi meramente sussidiari/ausiliari, ha chiesto di essere inquadrati nell'Area Servizi
Amministrativi parametro 175 (o in subordine parametro 155), in luogo dell'attuale inquadramento nell'Area Servizi Ausiliari per la Mobilità parametro 138 di cui al citato
Allegato.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Sull'applicabilità al rapporto di lavoro di parte ricorrente della disciplina economica e normativa di cui al R.D. 148/1931.
L'art. 7 lett. b) del R.D.
8.1.1931 n.148, prevede che “le disposizioni del presente decreto … non si applicano: … b) al personale addetto ai servizi che secondo
l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in più occasioni in ordine alla
pagina 3 di 13
identificazione della linea di demarcazione tracciata dall'art. 7 ed in particolare in ordine all'individuazione dei presupposti per la configurabilità di un servizio sussidiario.
Come chiarito nella pronuncia n. 4780/1999, “i servizi contemplati dall'art. 7 lett. b) non vanno intesi … come mansioni, né come unità organizzative dell'azienda, ma come attività esercitate in forma imprenditoriale (cfr. Cass. n. 1819/89). verso una CP_2
tale soluzione sia la formulazione letterale, sia la "ratio" della disposizione.
Sotto il primo profilo, [al] termine "servizio" non può che attribuirsi, in difetto di indici in senso contrario, lo stesso significato, e cioè quello che il termine assume nell'espressione "servizio dei trasporti", la quale non designa l'attività di singoli lavoratori, o quella di una unità organizzativa necessaria o utile al funzionamento dell'azienda, ma un'attività, rivolta ad utenti esterni, caratteristica dell'impresa. Sotto il secondo profilo la norma, riservando l'applicazione della nuova disciplina (all'epoca più favorevole) agli addetti al servizio dei trasporti sottrae tale personale alla disciplina comune, e con essa a contratti applicabili in rapporto ad attività riconducibili in linea di principio (v. legge 3/4/26 n.563) ad una categoria professionale.
Il legislatore ha, cioè, considerato, oltre l'affidamento a privati appaltatori di parti dello stesso servizio dei trasporti, per il quale ha richiesto l'approvazione del Governo, anche il possibile esercizio da parte di una stessa impresa di attività ulteriori rispetto a quella di trasporto e ha ritenuto di dover escludere dal regime speciale anche le attività che, diversamente da quelle totalmente autonome, avrebbero altrimenti potuto essere attratte, in quanto strumentali o accessorie, nella disciplina dell'attività principale.
I servizi sussidiari di cui all'art. 7 lett. b) non sono quindi quelli forniti all'azienda da unità organizzative interne (servizio personale, servizio contabilità ecc...) ma quelli erogati, come da qualsiasi azienda produttrice di servizi, agli utenti esterni, e quindi attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale”.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che al personale addetto a servizi resi in favore dell'azienda stessa (ad esempio “servizio del personale, servizio di contabilità”) si applica il R.D. in questione, mentre rientrano tra quelli qualificabili come “sussidiari al
pagina 4 di 13 servizio di trasporto”, a cui dunque non si applica il R.D., quelli i servizi erogati in favore dell'utenza esterna.
In altre parole, far parte di un'unità organizzativa (o comunque di una struttura) interna ad un'azienda che svolge servizio di trasporto pubblico è condizione necessaria, ma non sufficiente per vedersi applicare le disposizioni del citato R.D., essendo piuttosto necessario, nel caso di svolgimento di un servizio non interno, bensì in favore dell'utenza esterna, che tale servizio non sia meramente sussidiario al trasporto.
Sono frutto dell'applicazione di tali principi le
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