Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/05/2024, n. 126
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 485/2019
Il Giudice Onorario M F S, all'udienza del 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti LIBERATI MATTEO e CIULLI FABIO ricorrente
Contro
liquidazione, in persona dei liquidatori, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PULSONI FABIO, RAFFAELLA
RAPONE e GIOVANNI AZZENA . resistente liquidazione ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PULSONI
FABIO, RAFFAELLA RAPONE e GIOVANNI AZZENA resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di udienza,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/9/2019 Parte_1
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio
[...]
Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la società
[...]
, e la società deducendo di Controparte_2 Controparte_1
essere stato un dipendente di e di essere stato Org_1
ceduto alla a far data dal marzo Controparte_2
2010.
Ha affermato che dopo la cessione, in data 6 -7 maggio 2010, la si era incontrata con le OO.SS. Controparte_2
e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
Pag. 2 di 16
nel contesto della trattativa avente a oggetto la definizione di un contratto collettivo di lavoro diverso dal CCNL metalmeccanici, che si applicav a al personale della
[...]
ed In particolare, “Al fine di individuare Controparte_2
una normativa che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il re quisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche
e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al Org_1
netto di un contributo pari al 5% della stessa, mediante
l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.”
Ha dedotto che quest'ultima previsione era stata poi inserita all'art. 52 (intitolato “Contributo ex A. 6/5/10”) del Contratto
Collettivo di Lavoro del personale dipendente di
[...]
il 19 gennaio 2011 dalla Controparte_7 [...]
da una parte, e da le Controparte_2 Parte_2 CP_8
e dall'altra.
[...] CP_5 CP_9 CP_10
Ha esposto che il termine di validità del contratto collettivo aziendale della ra stato stabilito Controparte_2
Pag. 3 di 16
in tre anni, dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013 e, nonostante le parti si fossero impegnate contrattualmente a d incontrarsi sei mesi prima della scadenza (31.12.2013) per avviare le trattative sul rinnovo (art. 1), l'accordo non era mai stato rinnovato o prorogato, né era mai stata avviata la procedura generale per il rinnovo come dettagliata all'art. 4.
Ha affermato che dalle buste paga depositate con il presente ricorso risultava che il “Contributo ex A. 6/5/10” era stato applicato dalla parte datoriale sulla retribuzione del ricorrente durante il periodo di vigenza del contratto dal mese di agosto
2010 al mese di dicembre 2013, e anche con riferimento alle mensilità successive al termine di efficacia definito dalle parti e precisamente su tutte le mensilità erogate da
[...]
a favore del ricorrente da gennaio 2014 a Controparte_2
novembre 2018, compreso.
Ha esposto che dal mese di novembre 2018 il rapporto di lavoro del era proseguito senza soluzione di Parte_1
continuità con la società (già Controparte_1 CP_2
, cessionaria del ramo di azienda della
[...] [...]
denominato “maintenance. Controparte_2
Ha affermato che nelle more dell'efficacia della detta cessione, conclusa il 19 settembre 2018 , con lettera inviata a mezzo PEC alla e alla il Controparte_2 Controparte_1
28 settembre 2018, e del 27 ottobre 2018 l'Avv. C, agente in nome, per conto e nell'interesse del aveva Parte_1
contestato la legittimità della tra ttenuta denominata “Contributo
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ex A. 6/5/10” e operata dalla parte datoriale sulle retribuzioni erogate a far data dal 1° gennaio 2014, intimando alla la restituzione delle relative Controparte_2
somme, come concretamente operata dalla parte datoriale nel periodo di vigenza del CCL aziendale del 19 gennaio 2011, dal
1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013, per contrasto con le stesse previsioni contrattuali ;
alcun riscontro avevano avuto le missive.
Ha dedotto altresì che lo stesso giorno la
[...]
aveva comunicato ai dipendenti ceduti (tra Controparte_11
i quali l'odierno ricorrente) che “[...] per assicurare un unico e coerente standard all'intero team di , tutti i dipendenti CP_1
di ai quali è stata applicata la Controparte_2
detrazione del 5%, dal 1° Novembre riceveranno una busta paga priva di tale detrazione”;
medesima comunicazione era stata inviata in data 14 novembre 2018 da Controparte_1
Ha affermato che il CCA scaduto il 31 dicembre 2013 aveva stabilito all'art. 52 l'istituzione a favore del personale a tempo indeterminato e di un Controparte_2 Org_1
superminimo ad personam non assorbibile e che all'odierno ricorrente detto su perminimo ad personam non assorbibile era stato quantificato in euro 54,54 ed esposto nelle buste paga relative alle mensilità da dicembre 2010 a settembre 2012 con la dicitura “ . ACCORDO 07/05/2010” e che a partire dal Org_2
mese di ottobre del 2012 la p arte datoriale aveva cessato di corrispondere al ricorrente il superminimo non assorbibile
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contrattualmente previsto, pur continuando ad applicare la ritenuta denominata “Contributo ex A. 6/5/13.
Ha da ultimo affermato che la corretta determinazione della retribuzione spettante al ricorrente per le annualità dal 2014 al
2018, compresi le differenze retributive ammontavano ad euro
18.560,42 e, quanto al trattamento di fine rapporto, alla somma di euro 1.282,00 per un totale di euro 19.842,42.
Ha chiesto:” in via principale, previo ogni accertamento presupposto, condannare la e la Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro
Sezione Lavoro
N.R.G. 485/2019
Il Giudice Onorario M F S, all'udienza del 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti LIBERATI MATTEO e CIULLI FABIO ricorrente
Contro
liquidazione, in persona dei liquidatori, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PULSONI FABIO, RAFFAELLA
RAPONE e GIOVANNI AZZENA . resistente liquidazione ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PULSONI
FABIO, RAFFAELLA RAPONE e GIOVANNI AZZENA resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di udienza,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/9/2019 Parte_1
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio
[...]
Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la società
[...]
, e la società deducendo di Controparte_2 Controparte_1
essere stato un dipendente di e di essere stato Org_1
ceduto alla a far data dal marzo Controparte_2
2010.
Ha affermato che dopo la cessione, in data 6 -7 maggio 2010, la si era incontrata con le OO.SS. Controparte_2
e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
Pag. 2 di 16
nel contesto della trattativa avente a oggetto la definizione di un contratto collettivo di lavoro diverso dal CCNL metalmeccanici, che si applicav a al personale della
[...]
ed In particolare, “Al fine di individuare Controparte_2
una normativa che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il re quisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche
e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende 'Meridiana ed al Org_1
netto di un contributo pari al 5% della stessa, mediante
l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.”
Ha dedotto che quest'ultima previsione era stata poi inserita all'art. 52 (intitolato “Contributo ex A. 6/5/10”) del Contratto
Collettivo di Lavoro del personale dipendente di
[...]
il 19 gennaio 2011 dalla Controparte_7 [...]
da una parte, e da le Controparte_2 Parte_2 CP_8
e dall'altra.
[...] CP_5 CP_9 CP_10
Ha esposto che il termine di validità del contratto collettivo aziendale della ra stato stabilito Controparte_2
Pag. 3 di 16
in tre anni, dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013 e, nonostante le parti si fossero impegnate contrattualmente a d incontrarsi sei mesi prima della scadenza (31.12.2013) per avviare le trattative sul rinnovo (art. 1), l'accordo non era mai stato rinnovato o prorogato, né era mai stata avviata la procedura generale per il rinnovo come dettagliata all'art. 4.
Ha affermato che dalle buste paga depositate con il presente ricorso risultava che il “Contributo ex A. 6/5/10” era stato applicato dalla parte datoriale sulla retribuzione del ricorrente durante il periodo di vigenza del contratto dal mese di agosto
2010 al mese di dicembre 2013, e anche con riferimento alle mensilità successive al termine di efficacia definito dalle parti e precisamente su tutte le mensilità erogate da
[...]
a favore del ricorrente da gennaio 2014 a Controparte_2
novembre 2018, compreso.
Ha esposto che dal mese di novembre 2018 il rapporto di lavoro del era proseguito senza soluzione di Parte_1
continuità con la società (già Controparte_1 CP_2
, cessionaria del ramo di azienda della
[...] [...]
denominato “maintenance. Controparte_2
Ha affermato che nelle more dell'efficacia della detta cessione, conclusa il 19 settembre 2018 , con lettera inviata a mezzo PEC alla e alla il Controparte_2 Controparte_1
28 settembre 2018, e del 27 ottobre 2018 l'Avv. C, agente in nome, per conto e nell'interesse del aveva Parte_1
contestato la legittimità della tra ttenuta denominata “Contributo
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ex A. 6/5/10” e operata dalla parte datoriale sulle retribuzioni erogate a far data dal 1° gennaio 2014, intimando alla la restituzione delle relative Controparte_2
somme, come concretamente operata dalla parte datoriale nel periodo di vigenza del CCL aziendale del 19 gennaio 2011, dal
1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013, per contrasto con le stesse previsioni contrattuali ;
alcun riscontro avevano avuto le missive.
Ha dedotto altresì che lo stesso giorno la
[...]
aveva comunicato ai dipendenti ceduti (tra Controparte_11
i quali l'odierno ricorrente) che “[...] per assicurare un unico e coerente standard all'intero team di , tutti i dipendenti CP_1
di ai quali è stata applicata la Controparte_2
detrazione del 5%, dal 1° Novembre riceveranno una busta paga priva di tale detrazione”;
medesima comunicazione era stata inviata in data 14 novembre 2018 da Controparte_1
Ha affermato che il CCA scaduto il 31 dicembre 2013 aveva stabilito all'art. 52 l'istituzione a favore del personale a tempo indeterminato e di un Controparte_2 Org_1
superminimo ad personam non assorbibile e che all'odierno ricorrente detto su perminimo ad personam non assorbibile era stato quantificato in euro 54,54 ed esposto nelle buste paga relative alle mensilità da dicembre 2010 a settembre 2012 con la dicitura “ . ACCORDO 07/05/2010” e che a partire dal Org_2
mese di ottobre del 2012 la p arte datoriale aveva cessato di corrispondere al ricorrente il superminimo non assorbibile
Pag. 5 di 16
contrattualmente previsto, pur continuando ad applicare la ritenuta denominata “Contributo ex A. 6/5/13.
Ha da ultimo affermato che la corretta determinazione della retribuzione spettante al ricorrente per le annualità dal 2014 al
2018, compresi le differenze retributive ammontavano ad euro
18.560,42 e, quanto al trattamento di fine rapporto, alla somma di euro 1.282,00 per un totale di euro 19.842,42.
Ha chiesto:” in via principale, previo ogni accertamento presupposto, condannare la e la Controparte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro
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