Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7508
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 20416/2023
Tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], (C.F. ) nata Parte_2 C.F._2
a Napoli il 25/10/1980 ed ivi residente a[...] e (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
38, rapp.ti e difesi dagli Avv.ti S G (C.F. e Andrea C.F._4
G (C.F. entrambi del Foro di Torre Annunziata e con C.F._5
studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali eleggono domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico
Elenco REGINDE: - Email_1 Email_2
RICORRENTI
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
P.IVA_ domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.A.P. ), alla Via Armando Diaz, 11 – pec: Email_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe ricorrevano in giudizio deducendo di non aver percepito l'importo aggiuntivo previsto dall'art.
1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad
€ 500,00 annui, per gli incarichi di supplenza annuale di cui erano stati destinatari.
In particolare:
- per l'a.s. 2023/24, con incarico di supplenza fino al termine delle Parte_1
attività didattiche, con decorrenza dal 11/09/2023 al 30/06/2024;
- : per l'a.s. 2023/24, con incarico di supplenza fino al termine delle Parte_2
attività didattiche, con decorrenza dal 11/09/2023 al 30/06/2024;
- per l'a.s. 2022/23, con incarico di supplenza fino al termine delle Parte_3 attività didattiche con decorrenza dal 13/09/2022 al 30/06/2023;
per l'a.s. 2023/24, con incarico di supplenza fino al termine della attività didattiche con decorrenza dal
11/09/2023 al 30/06/2024.
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche che ha stipulato per l'anno scolastico 2023/24, Parte_1
ha stipulato per l'anno scolastico 2023/24 e a stipulato Parte_2 Parte_3 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore dei ricorrenti la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, per i seguenti periodi:
- € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2023/24 Parte_1
- € 500,00 in favore di per l'anno scolastico 2023/24 Parte_2
- € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 Parte_3
Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il Controparte_1
All'udienza del 11.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto come già espresso in altre sentenze di questo
Tribunale cui questo giudice ritiene di uniformarsi, nei limiti di quanto segue.
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha
demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui corrisponde Controparte_1
in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una CP_1
provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la relativa somma, fino a CP_1 concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM
28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
I ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a
quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi, non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinata allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre
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