Trib. Pisa, sentenza 12/11/2024, n. 679
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 918/2023
Il Giudice del Lavoro, S F, all'udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti S B e N F ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi
[...] P.IVA_2
ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata Parte_2 dall'Amministrazione scolastica e domiciliati presso l'Ambito territoriale della CP_ provincia di
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente”
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Che il Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, Parte_1
per le causali di cui alla narrativa voglia, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e della regolamentazione contrattuale eventualmente confliggenti, 1.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio economico di cui dall'art.
1, comma 121, della L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015;
2. Per l'effetto condannare il , già , a Controparte_1 Controparte_1 corrispondere a tramite la “carta docente” l'importo di € 3.000 per Parte_1
l'annualità scolastiche 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, in ogni caso quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
3.
Vittoria di spese e onorari del giudizio, comprese le spese della diffida, ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : “Preliminarmente Controparte_1 dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso
l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
S.J. Il tutto, con il favore delle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2023, , in qualità di Parte_1 docente non di ruolo, conveniva in giudizio il per Controparte_1
sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo
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determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
2. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della somma complessiva di € CP_1
3.000, pari all'importo della somma annua (500,00 euro) moltiplicata per il numero di anni interessati (6).
3. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
4. In data 06.06.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione per i crediti riferiti al periodo
[...]
eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
5. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. bonus carta non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato, in quanto la funzione del suddetto beneficio è quella di assicurare la formazione continua del personale docente.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 16 8. L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla parte ricorrente è infondata. Ed invero, la ricorrente agisce per gli anni scolastici dal 2017 al 2023. Il diritto all'assegnazione della carta del docente può essere fatto valere sino all'anno successivo dall'assunzione. Risulta che la ricorrente ha inviato un atto di diffida in data 27.06.2023 e ha depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento in data 10.07.2023, mentre il primo rapporto di lavoro per cui agisce – a.s. 2017/2018 – è stato instaurato con contratto sottoscritto in data
05.10.2017. Pertanto, non è maturato il termine quinquennale di prescrizione.
9. Nel merito, per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
Pag. 4 di 16 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016;
quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
10. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il
Pag. 5 di 16
C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 918/2023
Il Giudice del Lavoro, S F, all'udienza del 12.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti S B e N F ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, e
[...]
Controparte_2
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi
[...] P.IVA_2
ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata Parte_2 dall'Amministrazione scolastica e domiciliati presso l'Ambito territoriale della CP_ provincia di
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente”
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Che il Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, Parte_1
per le causali di cui alla narrativa voglia, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e della regolamentazione contrattuale eventualmente confliggenti, 1.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio economico di cui dall'art.
1, comma 121, della L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015;
2. Per l'effetto condannare il , già , a Controparte_1 Controparte_1 corrispondere a tramite la “carta docente” l'importo di € 3.000 per Parte_1
l'annualità scolastiche 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, in ogni caso quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
3.
Vittoria di spese e onorari del giudizio, comprese le spese della diffida, ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : “Preliminarmente Controparte_1 dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso
l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
S.J. Il tutto, con il favore delle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2023, , in qualità di Parte_1 docente non di ruolo, conveniva in giudizio il per Controparte_1
sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo
Pag. 2 di 16
determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
2. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della somma complessiva di € CP_1
3.000, pari all'importo della somma annua (500,00 euro) moltiplicata per il numero di anni interessati (6).
3. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
4. In data 06.06.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione per i crediti riferiti al periodo
[...]
eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
5. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. bonus carta non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato, in quanto la funzione del suddetto beneficio è quella di assicurare la formazione continua del personale docente.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 16 8. L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla parte ricorrente è infondata. Ed invero, la ricorrente agisce per gli anni scolastici dal 2017 al 2023. Il diritto all'assegnazione della carta del docente può essere fatto valere sino all'anno successivo dall'assunzione. Risulta che la ricorrente ha inviato un atto di diffida in data 27.06.2023 e ha depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento in data 10.07.2023, mentre il primo rapporto di lavoro per cui agisce – a.s. 2017/2018 – è stato instaurato con contratto sottoscritto in data
05.10.2017. Pertanto, non è maturato il termine quinquennale di prescrizione.
9. Nel merito, per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
Pag. 4 di 16 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016;
quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
10. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il
Pag. 5 di 16
C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la
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