Trib. Napoli, sentenza 28/10/2024, n. 9197
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice Relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33356 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicurativi, pendente
T R A
Fallimento “Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.”, in persona del Curatore p.t. (C.F. 03258410616), rappresentato e difeso, dall'Avvocato Luca Caravella (C.F. [...]) il quale elegge domicilio in Napoli al Centro direzionale Is. E1 presso lo studio legale Fimmanò
Attore
CONTRO
CO MA, C.F.:[...], elettivamente domiciliato in Macerata C. (CE) alla via
G. Matteotti n. 78 presso lo Studio Legale Di Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Battista Di MatteoC.F.:[...],
Convenuto
NONCHE'
1 GE CC, (C.F. PCC GRD 71D 25I234O), elettivamente domiciliato in Via Toledo n.256
Napoli, presso lo studio dell'Avv. Valerio Piscini (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende
Convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice
1) accertare e dichiarare le responsabilità del Signor MA CO quale amministratore p.t. della
“Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.”nonché del Signor GE CC quale amministratore di fatto della predetta società, per tutte le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare, per i motivi meglio descritti in narrativa, tutti i danni subiti dalla “Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.” e dai suoi creditori in conseguenza dell'illegittima condotta dell'amministratore di diritto nonché dell'amministratore di fatto sopra indicati, quantificati nell'importo di Euro 510.313,12 pari alla differenza tra il passivo così come accertato e l'attivo fallimentare o, ancora, nella diversa maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà liquidare, se del caso, previa CTU ovvero anche in via equitativa, e, per l'effetto, 3) condannare i convenuti, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento in favore del Fallimento
“Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.” dei predetti danni da quest'ultima subiti;
4) il tutto, comunque, con rivalutazione ed interessi anche sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno al saldo;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a.
Per CO MA
1. in via preliminare, rigettare l'avversa domanda perché improcedibile, inammissibile, infondata e comunque nulla per tutti i motivi innanzi esposti;
2. nel merito, rigettare l'avversa domanda perché del tutto infondata, per tutti i motivi innanzi esposti;
3. condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
Per CC GE
In via preliminare di merito
a) Accogliere la sollevata eccezione di prescrizione nonché l'eccezione del parziale difetto di legittimazione attiva della curatela del fallimento, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda risarcitoria, sia essa intesa come azione sociale (art.2393 c.c.), sia essa intesa come azione dei creditori sociali (art.2394 c.c.)
Nel merito;
b) Rigettare in ogni caso l'avversa domanda di risarcimento sia essa intesa come azione sociale sia essa intesa come azione dei creditori sociali, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio
e la conseguente inesistenza del nesso causale;
Sempre nel merito:
c) Nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere una qualunque responsabilità del CC, in ogni caso in concorso con il Sig. CO, circoscrivere la quantificazione del danno risarcibile a quella singola condotta che sia stata ritenuta lesiva per la società e/o per i creditori sociali, non potendosi far discendere il dissesto finanziario e/o il passivo fallimentare da un'unica condotta,
2 valutando caso per caso e soprattutto solo rispetto a ciò che la curatela riuscirà effettivamente a dimostrare nel corso del giudizio;
d) Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.11.2019 la curatela del fallimento della società
Ge. Ma. Costruzioni s.r.l. (d'ora in poi Ge.Ma) conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa MA CO e GE CC, il primo quale amministratore di diritto e il secondo quale amministratore di fatto della suddetta società, chiedendone la condanna, ex art. 146 L.F., al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori sociali.
Essa deduceva che: a) con sentenza n. 12 del 1-2.2.2011 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere aveva dichiarato il fallimento della Ge. Ma con sede legale in Portico di Caserta (Ce) alla
Via Roma n. 15, b) detta società era stata costituita in data 8/6/2006 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Caserta in data dal 21/6/2006 con il seguente oggetto sociale: acquisto, vendita, permuta di terreni e di aree fabbricabili ed immobili in genere;
costruzione, acquisto e vendita di fabbricati in genere;
ristrutturazione ed recupero del patrimonio edilizio preesistente;
tutte le attività connesse all'edilizia in genere;
c) CO MA era titolare delle quote sociale nella misura dell'80%, mentre il CC lo era del restante 20%;
d) la verifica dello stato passivo, comprensivo delle domande tempestive e tardive, si era chiusa in data 28/11/2013 per complessivi
Euro 124.318,95 in privilegio ed Euro 385.994,17 in chirografo, mentre in sede di inventario erano stati rinvenuti pochissimi beni (essenzialmente arredi) di scarso valore e che il valore di realizzo appreso era stato di complessivi Euro 500,00;
e) risultavano poi intestati alla società tre box non ancora ultimati che la Curatela aveva posto in vendita per il valore di stima pari ad euro 39.000,00.
Ebbene, parte attrice evidenziava che dalle dichiarazioni rese dal CO al curatore in sede di interrogatorio e dalle difese svolte nel procedimento prefallimentare contro il ricorso proposto dalla curatela del Fallimento D.M.D. Beton s.r.l., creditrice della Ge.Ma Costruzioni S.r.l., era emersa una totale ingerenza nella gestione della società fallita da parte del CC. La società non aveva provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci chiusi per gli esercizi
2008, 2009 e 2010 e non era stata consegnata, né tanto meno ritrovata, la documentazione riferita ai suddetti tre esercizi nonché alla parte del 2011 fino alla data dichiarativa di fallimento. Non erano stati rinvenuti i libri sociali obbligatori. Invero, i convenuti erano stati rinviati a giudizio per i delitti
p. e p. dagli art. 110 c.p. – 216 e 223 R.D. 267/42 “per avere, in concorso tra loro, CO MA quale Amministratore unico e CC GE quale amministratore di fatto della “Ge. Ma.
Costruzioni s.r.l.” dichiarata fallita, sottratto, distrutto e comunque
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice Relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33356 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicurativi, pendente
T R A
Fallimento “Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.”, in persona del Curatore p.t. (C.F. 03258410616), rappresentato e difeso, dall'Avvocato Luca Caravella (C.F. [...]) il quale elegge domicilio in Napoli al Centro direzionale Is. E1 presso lo studio legale Fimmanò
Attore
CONTRO
CO MA, C.F.:[...], elettivamente domiciliato in Macerata C. (CE) alla via
G. Matteotti n. 78 presso lo Studio Legale Di Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Battista Di MatteoC.F.:[...],
Convenuto
NONCHE'
1 GE CC, (C.F. PCC GRD 71D 25I234O), elettivamente domiciliato in Via Toledo n.256
Napoli, presso lo studio dell'Avv. Valerio Piscini (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende
Convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice
1) accertare e dichiarare le responsabilità del Signor MA CO quale amministratore p.t. della
“Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.”nonché del Signor GE CC quale amministratore di fatto della predetta società, per tutte le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare, per i motivi meglio descritti in narrativa, tutti i danni subiti dalla “Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.” e dai suoi creditori in conseguenza dell'illegittima condotta dell'amministratore di diritto nonché dell'amministratore di fatto sopra indicati, quantificati nell'importo di Euro 510.313,12 pari alla differenza tra il passivo così come accertato e l'attivo fallimentare o, ancora, nella diversa maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà liquidare, se del caso, previa CTU ovvero anche in via equitativa, e, per l'effetto, 3) condannare i convenuti, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento in favore del Fallimento
“Ge. Ma. Costruzioni s.r.l.” dei predetti danni da quest'ultima subiti;
4) il tutto, comunque, con rivalutazione ed interessi anche sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno al saldo;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a.
Per CO MA
1. in via preliminare, rigettare l'avversa domanda perché improcedibile, inammissibile, infondata e comunque nulla per tutti i motivi innanzi esposti;
2. nel merito, rigettare l'avversa domanda perché del tutto infondata, per tutti i motivi innanzi esposti;
3. condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
Per CC GE
In via preliminare di merito
a) Accogliere la sollevata eccezione di prescrizione nonché l'eccezione del parziale difetto di legittimazione attiva della curatela del fallimento, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda risarcitoria, sia essa intesa come azione sociale (art.2393 c.c.), sia essa intesa come azione dei creditori sociali (art.2394 c.c.)
Nel merito;
b) Rigettare in ogni caso l'avversa domanda di risarcimento sia essa intesa come azione sociale sia essa intesa come azione dei creditori sociali, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio
e la conseguente inesistenza del nesso causale;
Sempre nel merito:
c) Nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere una qualunque responsabilità del CC, in ogni caso in concorso con il Sig. CO, circoscrivere la quantificazione del danno risarcibile a quella singola condotta che sia stata ritenuta lesiva per la società e/o per i creditori sociali, non potendosi far discendere il dissesto finanziario e/o il passivo fallimentare da un'unica condotta,
2 valutando caso per caso e soprattutto solo rispetto a ciò che la curatela riuscirà effettivamente a dimostrare nel corso del giudizio;
d) Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.11.2019 la curatela del fallimento della società
Ge. Ma. Costruzioni s.r.l. (d'ora in poi Ge.Ma) conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa MA CO e GE CC, il primo quale amministratore di diritto e il secondo quale amministratore di fatto della suddetta società, chiedendone la condanna, ex art. 146 L.F., al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori sociali.
Essa deduceva che: a) con sentenza n. 12 del 1-2.2.2011 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere aveva dichiarato il fallimento della Ge. Ma con sede legale in Portico di Caserta (Ce) alla
Via Roma n. 15, b) detta società era stata costituita in data 8/6/2006 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Caserta in data dal 21/6/2006 con il seguente oggetto sociale: acquisto, vendita, permuta di terreni e di aree fabbricabili ed immobili in genere;
costruzione, acquisto e vendita di fabbricati in genere;
ristrutturazione ed recupero del patrimonio edilizio preesistente;
tutte le attività connesse all'edilizia in genere;
c) CO MA era titolare delle quote sociale nella misura dell'80%, mentre il CC lo era del restante 20%;
d) la verifica dello stato passivo, comprensivo delle domande tempestive e tardive, si era chiusa in data 28/11/2013 per complessivi
Euro 124.318,95 in privilegio ed Euro 385.994,17 in chirografo, mentre in sede di inventario erano stati rinvenuti pochissimi beni (essenzialmente arredi) di scarso valore e che il valore di realizzo appreso era stato di complessivi Euro 500,00;
e) risultavano poi intestati alla società tre box non ancora ultimati che la Curatela aveva posto in vendita per il valore di stima pari ad euro 39.000,00.
Ebbene, parte attrice evidenziava che dalle dichiarazioni rese dal CO al curatore in sede di interrogatorio e dalle difese svolte nel procedimento prefallimentare contro il ricorso proposto dalla curatela del Fallimento D.M.D. Beton s.r.l., creditrice della Ge.Ma Costruzioni S.r.l., era emersa una totale ingerenza nella gestione della società fallita da parte del CC. La società non aveva provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci chiusi per gli esercizi
2008, 2009 e 2010 e non era stata consegnata, né tanto meno ritrovata, la documentazione riferita ai suddetti tre esercizi nonché alla parte del 2011 fino alla data dichiarativa di fallimento. Non erano stati rinvenuti i libri sociali obbligatori. Invero, i convenuti erano stati rinviati a giudizio per i delitti
p. e p. dagli art. 110 c.p. – 216 e 223 R.D. 267/42 “per avere, in concorso tra loro, CO MA quale Amministratore unico e CC GE quale amministratore di fatto della “Ge. Ma.
Costruzioni s.r.l.” dichiarata fallita, sottratto, distrutto e comunque
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