Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 154
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Testo completo
N. R.G. 60935/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60935/2018 promossa da:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR (C.F.: 80054330586), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
ATTORE
Contro
IMPRESA INDIVIDUALE ES TI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Corvaglia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Carrozzini, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Vitale che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CHIAMATA IN CAUSA da parte convenuta
TI AN – contumace chiamata in causa da parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2018 il Consiglio Nazionale delle Ricerche
– C.N.R. ha convenuto in giudizio l'Impresa individuale ES TI chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo accertamento della responsabilità dell'Impresa
TI ES per i motivi esposti in narrativa, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti
i danni subiti dal CNR in conseguenza del danneggiamento della microscopio e pari a € 402.250,90, oltre IVA, interessi e rivalutazione dovuti dalla data dell'evento”. A seguito del decreto giudiziale di differimento di prima udienza ex art. 168 bis c.p.c. comma V alla data del 24.9.2019, si è costituito TI ES formulando istanza di chiamata in causa di terzi e proponendo domanda riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della Unipol Sai ZI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 40128 Bologna alla via Stalingrado n. 45 , e della sig.ra TI AN, nata
a Lecce il 6.3.1961 e ivi residente a[...] rinviando ad altra udienza per consentire la citazione delle stesse con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
B) Ancora preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma adito, dichiarando competente il Tribunale civile di Lecce, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
C) nel merito, rigettare la domanda attrice formulata nei confronti dell'odierno convenuto, perché infondata in fatto ed in diritto, poiché l'evento dannoso è ascrivibile ad esclusiva responsabilità dei terzi chiamati;
D) dichiarare, pertanto, quale unica responsabile dell'evento la sig.ra TI AN, e, per l'effetto,
E) condannare, perciò, solidalmente le terze chiamate TI AN e Unipol Sai Ass.ni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro del danno subito dall'attrice, come verrà quantificato in corso di causa;
F) in accoglimento della spiegata riconvenzionale condannare il
Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Cnr , in persona del legale rappresentante pro-tempore , tenuto al pagamento della complessiva somma di EURO 17.080,00 ( EURO 14.000,0 oltre IVA), dovuto per la prestazione effettuata in favore dello stesso in virtù del contratto intercorso tra le parti;
G) in subordine, contenere, in ogni caso, la domanda attrice, riducendola nei più equi e giusti limiti che emergeranno in corso di causa, anche eventualmente graduando le rispettive responsabilità del convenuto e dei terzi chiamati, nella percentuale che verrà determina;
H) in ogni caso, qualora si ritenesse una, anche concorsuale, responsabilità del convenuto nell'occorso, e, in virtù della polizza in essere, condannare la terza chiamata Unipol Sai ZI Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare la deducente da ogni conseguenza del presente giudizio;
I) con vittoria di spese e competenze di lite”. Successivamente il giudice ha autorizzato parte convenuta alla citazione per chiamata in causa di TI AN e della compagnia assicuratrice
Unipol-Sai s.p.a. la quale si è costituita in data 23.9.2019 e ha formulato le seguenti conclusioni: -
Pagina 2
“in via principale di merito Respingere le domande avanzate dal Sig. TI ES nei confronti della PO ZI S.p.A., sia quale garante per la R.C. Auto e sia quale
Istituto assicuratore in virtù della richiamata polizza Multirischi per la piccola e media impresa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali;
- in via subordinata di merito nella subordinata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato l'effettiva operatività della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia convenuta di cui alla polizza Multirischi per la piccola e media impresa n.
1/45190/99/130917228, dichiarare la Unipol-Sai tenuta a manlevare il Sig. TI ES, nella qualità di titolare della ditta individuale TI ES Traslochi e Trasporti, nei limiti dell'indennizzo assicurativo di € 15.000,00 come effettivamente risarcibile secondo i criteri pattiziamente stabiliti nella polizza assicurativa richiamata. Con compensazione di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali. -Ancora in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie formulate dall'attore, liquidare in suo favore i soli danni che dovessero risultati essere conseguenze dell'evento descritto”. All'udienza del 24.9.2019 il giudice ha dichiarato la contumacia di TI AN, regolarmente citata e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando al 25.3.2020 poi svoltasi in data
18.11.2020 nelle forme della trattazione scritta disposta con provvedimento del 24.7.2020 ai sensi dell'art. 221, comma 4, legge n.77/2020. Successivamente il giudice lette le memorie depositate dalle parti e le istanze istruttorie formulate ha ammesso le prove orali e disposto la ctu rinviando al
10.3.2021 poi svoltasi in data 22.9.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60935/2018 promossa da:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR (C.F.: 80054330586), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
ATTORE
Contro
IMPRESA INDIVIDUALE ES TI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Corvaglia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Carrozzini, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Vitale che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CHIAMATA IN CAUSA da parte convenuta
TI AN – contumace chiamata in causa da parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2018 il Consiglio Nazionale delle Ricerche
– C.N.R. ha convenuto in giudizio l'Impresa individuale ES TI chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo accertamento della responsabilità dell'Impresa
TI ES per i motivi esposti in narrativa, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti
i danni subiti dal CNR in conseguenza del danneggiamento della microscopio e pari a € 402.250,90, oltre IVA, interessi e rivalutazione dovuti dalla data dell'evento”. A seguito del decreto giudiziale di differimento di prima udienza ex art. 168 bis c.p.c. comma V alla data del 24.9.2019, si è costituito TI ES formulando istanza di chiamata in causa di terzi e proponendo domanda riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della Unipol Sai ZI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 40128 Bologna alla via Stalingrado n. 45 , e della sig.ra TI AN, nata
a Lecce il 6.3.1961 e ivi residente a[...] rinviando ad altra udienza per consentire la citazione delle stesse con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
B) Ancora preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma adito, dichiarando competente il Tribunale civile di Lecce, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
C) nel merito, rigettare la domanda attrice formulata nei confronti dell'odierno convenuto, perché infondata in fatto ed in diritto, poiché l'evento dannoso è ascrivibile ad esclusiva responsabilità dei terzi chiamati;
D) dichiarare, pertanto, quale unica responsabile dell'evento la sig.ra TI AN, e, per l'effetto,
E) condannare, perciò, solidalmente le terze chiamate TI AN e Unipol Sai Ass.ni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro del danno subito dall'attrice, come verrà quantificato in corso di causa;
F) in accoglimento della spiegata riconvenzionale condannare il
Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Cnr , in persona del legale rappresentante pro-tempore , tenuto al pagamento della complessiva somma di EURO 17.080,00 ( EURO 14.000,0 oltre IVA), dovuto per la prestazione effettuata in favore dello stesso in virtù del contratto intercorso tra le parti;
G) in subordine, contenere, in ogni caso, la domanda attrice, riducendola nei più equi e giusti limiti che emergeranno in corso di causa, anche eventualmente graduando le rispettive responsabilità del convenuto e dei terzi chiamati, nella percentuale che verrà determina;
H) in ogni caso, qualora si ritenesse una, anche concorsuale, responsabilità del convenuto nell'occorso, e, in virtù della polizza in essere, condannare la terza chiamata Unipol Sai ZI Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare la deducente da ogni conseguenza del presente giudizio;
I) con vittoria di spese e competenze di lite”. Successivamente il giudice ha autorizzato parte convenuta alla citazione per chiamata in causa di TI AN e della compagnia assicuratrice
Unipol-Sai s.p.a. la quale si è costituita in data 23.9.2019 e ha formulato le seguenti conclusioni: -
Pagina 2
“in via principale di merito Respingere le domande avanzate dal Sig. TI ES nei confronti della PO ZI S.p.A., sia quale garante per la R.C. Auto e sia quale
Istituto assicuratore in virtù della richiamata polizza Multirischi per la piccola e media impresa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali;
- in via subordinata di merito nella subordinata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato l'effettiva operatività della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia convenuta di cui alla polizza Multirischi per la piccola e media impresa n.
1/45190/99/130917228, dichiarare la Unipol-Sai tenuta a manlevare il Sig. TI ES, nella qualità di titolare della ditta individuale TI ES Traslochi e Trasporti, nei limiti dell'indennizzo assicurativo di € 15.000,00 come effettivamente risarcibile secondo i criteri pattiziamente stabiliti nella polizza assicurativa richiamata. Con compensazione di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali. -Ancora in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie formulate dall'attore, liquidare in suo favore i soli danni che dovessero risultati essere conseguenze dell'evento descritto”. All'udienza del 24.9.2019 il giudice ha dichiarato la contumacia di TI AN, regolarmente citata e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando al 25.3.2020 poi svoltasi in data
18.11.2020 nelle forme della trattazione scritta disposta con provvedimento del 24.7.2020 ai sensi dell'art. 221, comma 4, legge n.77/2020. Successivamente il giudice lette le memorie depositate dalle parti e le istanze istruttorie formulate ha ammesso le prove orali e disposto la ctu rinviando al
10.3.2021 poi svoltasi in data 22.9.2021
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