Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6051
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Testo completo
N. R.G. 16316/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16316/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Chiara Cogno che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 dell'avv. Lucia Franceschini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento
dell'avv. Laura Dutto, curatrice speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
28/04/2015;
e del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/10/2023:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito:
A) in via principale, pronunciare la separazione giudiziale alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in Torino, Ternengo 48/A, viene assegnata al SI completa Parte_1
di arredi.
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica e Per_1
dimora abituale presso il padre. La madre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, la madre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio
e così di seguito);
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, la NO corrisponderà al SI , per il mantenimento della figlia, CP_1 Parte_1
l'assegno periodico di € 50,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
B) In via subordinata, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI ;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel
pagina 2 di 14 rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, il padre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso
l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, il SI corrisponderà Pt_1 alla NO , per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 50,00, da versare CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno”. C) In via di ulteriore subordine, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI ;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre.
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo modalità e tempi disposti dai Per_1
Servizi Sociali sino alla completa liberalizzazione degli incontri. In tale periodo di transizione, si chiede che il padre possa vedere la figlia per due giorni, per almeno due ore, durante la settimana, e un giorno del fine settimana.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, IVA CPA compresi”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01/10/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, tenuto conto della CTU e delle Relazioni versate in atti, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione integralmente respinta e disattesa:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Parte_1
vivere separati;
pagina 3 di 14 - considerare l'affido condiviso pregiudizievole e contrario all'interesse della figlia minore in Per_1
relazione alle carenze comportamentali del padre (come evidenziate nella CTU e nelle Relazioni) ed alla inidoneità educativa delle condotte paterne, di conseguenza, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, NO (la madre potrà prendere autonomamente Persona_1 CP_1 nell'interesse della figlia minore, senza necessità di consultare l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti , comprese quelle straordinarie relative a istruzione, educazione, salute, formazione Per_1 religiosa e sportiva) ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c., con mantenimento della residenza e della dimora prevalente presso la madre.
- disporre cautelativamente la sospensione degli incontri padre-figlia in Luogo Neutro e, per il futuro, disporre che la minore, solo ove ciò risponda al suo interesse e lo richieda, possa continuare Per_1
ad incontrare il padre solo in Luogo Neutro e sempre alla presenza di un Educatore con cadenze e modalità che potranno essere individuate dai Servizi incaricati del monitoraggio sul nucleo.
- disporre a carico del SI l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 del mese di Parte_1
riferimento e con bonifico, un assegno di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 dell'importo mensile di €uro 150,00 (centocinquanta/00), o dell'importo ritenuto di giustizia, – per dodici mensilità - da rivalutate annualmente ed automaticamente senza necessità di messa in mora secondo il 100% dell'indice ISTAT, fino al raggiungimento della autosufficienza economica di ;
Per_1
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa del 15.03.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino.
- disporre che l' versi direttamente alla NO quale genitore collocatario ed CP_2 CP_1 affidatario in via esclusiva della minore, tutte le somme dovute a titolo di “ASSEGNO UNICO” o di
“beneficio economico che sia previsto dal Legislatore per le famiglie con figli a carico”.
- disporre che la NO possa dichiarare, in forza dell'affidamento esclusivo, la figlia CP_1
fiscalmente a proprio carico al 100% (cento per cento).
- la NO al fine di ridurre la conflittualità e preservare la figlia minore CP_1 Per_1
dalle vessazioni del padre, rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale (immobile A.T.C. sito in Torino, via Ternengo n. 48/A).
- disporre la continuazione della presa in carico dei Servizi Sociali e di psicologia di entrambi i genitori
e della minore al fine del monitoraggio sul nucleo.
- valutare in base ai poteri ex art. 337-ter c.c., con pronuncia "ultra petitum", ogni altro provvedimento
a tutela della minore . Persona_1
pagina 4 di 14 In ogni caso: con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, ex art 2 co. 2 DMG 55/2014 (G.U. n. 77 del 02.04.2014) e successive modifiche, C.P.A. ed I.V.A come per legge”.
Per parte intervenuta (curatrice speciale) come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30/09/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, affidare la minore il via c.d. esclusiva rafforzata ex art. 337 quater, terzo comma, Cod. Persona_1
Civ. alla madre;
disporre che gli incontri padre-figlia possano riprendere in luogo neutro, o comunque alla presenza di personale educativo, qualora venga valutato nell'interesse della minore dai Servizi che hanno in carico il nucleo;
disporre la prosecuzione dei percorsi di sostegno e monitoraggio avviati a favore del nucleo da parte dei Servizi Sociale e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva, nonché della presa in carico del Sig. Pt_1
Part da parte del ;
porre a carico del Sig. l'onere di partecipare al mantenimento della figlia quantomeno Pt_1 Per_1
versando mensilmente alla madre un contributo di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
disporre che la madre percepisca la totalità dell'Assegno Unico Universale per la figlia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16316/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Chiara Cogno che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 dell'avv. Lucia Franceschini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento
dell'avv. Laura Dutto, curatrice speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
28/04/2015;
e del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/10/2023:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito:
A) in via principale, pronunciare la separazione giudiziale alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in Torino, Ternengo 48/A, viene assegnata al SI completa Parte_1
di arredi.
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica e Per_1
dimora abituale presso il padre. La madre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, la madre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio
e così di seguito);
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, la NO corrisponderà al SI , per il mantenimento della figlia, CP_1 Parte_1
l'assegno periodico di € 50,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
B) In via subordinata, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI ;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel
pagina 2 di 14 rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, il padre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso
l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, il SI corrisponderà Pt_1 alla NO , per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 50,00, da versare CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno”. C) In via di ulteriore subordine, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI ;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre.
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo modalità e tempi disposti dai Per_1
Servizi Sociali sino alla completa liberalizzazione degli incontri. In tale periodo di transizione, si chiede che il padre possa vedere la figlia per due giorni, per almeno due ore, durante la settimana, e un giorno del fine settimana.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, IVA CPA compresi”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01/10/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, tenuto conto della CTU e delle Relazioni versate in atti, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione integralmente respinta e disattesa:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Parte_1
vivere separati;
pagina 3 di 14 - considerare l'affido condiviso pregiudizievole e contrario all'interesse della figlia minore in Per_1
relazione alle carenze comportamentali del padre (come evidenziate nella CTU e nelle Relazioni) ed alla inidoneità educativa delle condotte paterne, di conseguenza, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, NO (la madre potrà prendere autonomamente Persona_1 CP_1 nell'interesse della figlia minore, senza necessità di consultare l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti , comprese quelle straordinarie relative a istruzione, educazione, salute, formazione Per_1 religiosa e sportiva) ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c., con mantenimento della residenza e della dimora prevalente presso la madre.
- disporre cautelativamente la sospensione degli incontri padre-figlia in Luogo Neutro e, per il futuro, disporre che la minore, solo ove ciò risponda al suo interesse e lo richieda, possa continuare Per_1
ad incontrare il padre solo in Luogo Neutro e sempre alla presenza di un Educatore con cadenze e modalità che potranno essere individuate dai Servizi incaricati del monitoraggio sul nucleo.
- disporre a carico del SI l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 del mese di Parte_1
riferimento e con bonifico, un assegno di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 dell'importo mensile di €uro 150,00 (centocinquanta/00), o dell'importo ritenuto di giustizia, – per dodici mensilità - da rivalutate annualmente ed automaticamente senza necessità di messa in mora secondo il 100% dell'indice ISTAT, fino al raggiungimento della autosufficienza economica di ;
Per_1
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa del 15.03.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino.
- disporre che l' versi direttamente alla NO quale genitore collocatario ed CP_2 CP_1 affidatario in via esclusiva della minore, tutte le somme dovute a titolo di “ASSEGNO UNICO” o di
“beneficio economico che sia previsto dal Legislatore per le famiglie con figli a carico”.
- disporre che la NO possa dichiarare, in forza dell'affidamento esclusivo, la figlia CP_1
fiscalmente a proprio carico al 100% (cento per cento).
- la NO al fine di ridurre la conflittualità e preservare la figlia minore CP_1 Per_1
dalle vessazioni del padre, rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale (immobile A.T.C. sito in Torino, via Ternengo n. 48/A).
- disporre la continuazione della presa in carico dei Servizi Sociali e di psicologia di entrambi i genitori
e della minore al fine del monitoraggio sul nucleo.
- valutare in base ai poteri ex art. 337-ter c.c., con pronuncia "ultra petitum", ogni altro provvedimento
a tutela della minore . Persona_1
pagina 4 di 14 In ogni caso: con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, ex art 2 co. 2 DMG 55/2014 (G.U. n. 77 del 02.04.2014) e successive modifiche, C.P.A. ed I.V.A come per legge”.
Per parte intervenuta (curatrice speciale) come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30/09/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, affidare la minore il via c.d. esclusiva rafforzata ex art. 337 quater, terzo comma, Cod. Persona_1
Civ. alla madre;
disporre che gli incontri padre-figlia possano riprendere in luogo neutro, o comunque alla presenza di personale educativo, qualora venga valutato nell'interesse della minore dai Servizi che hanno in carico il nucleo;
disporre la prosecuzione dei percorsi di sostegno e monitoraggio avviati a favore del nucleo da parte dei Servizi Sociale e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva, nonché della presa in carico del Sig. Pt_1
Part da parte del ;
porre a carico del Sig. l'onere di partecipare al mantenimento della figlia quantomeno Pt_1 Per_1
versando mensilmente alla madre un contributo di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
disporre che la madre percepisca la totalità dell'Assegno Unico Universale per la figlia
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