Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 38

TRIB Milano
Sentenza
9 gennaio 2025
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Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 38
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 38
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

UDIENZA DEL 09.01.2025 N. 12988/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
IS LE (C.F. [...]) con l'Avv. Petillo del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Medici n. 15

- RICORRENTE -

contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO (C.F. 80099830152) con l'Avv. Serafino e Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, LE IS ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, l'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA e l'AMBITO TERRITORIALE DI
MILANO per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del Prof.ssa LE CO ad ottenere la cd. carta docente in relazione agli anni scolastici 2021/2022;
2022/2023;
2023/2024 e 2024/2025 anche disapplicando qualsiasi atto e provvedimento contrario, e, per l'effetto, condannare la pubblica amministrazione resistente a riconoscere alla ricorrente il beneficio
economico della cd. carta docente e, quindi, ad accre+ditare su tale carta l'importo pari ad € 2.000,00 o, comunque, a corrispondere il dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, o l'importo superiore o inferiore che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, anche ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., adottando ogni conseguente provvedimento.
Con ogni più ampia riserva, anche di tipo istruttorio”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA e l'AMBITO TERRITORIALE DI MILANO eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato:


1. ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi



2. ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta prescrizione delle pretese relative all'anno 2018/2019



3. ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto



4. RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa
”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. LE IS – attualmente in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto Comprensivo Don Sturzo di Bresso (MI – doc. 5, fascicolo ricorrente) – è un'insegnante che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
1. (anno scolastico 2021 – 2022). I.C. Casalpusterlengo, sito in Casalpusterlengo (LO), via Olimpo n.

6. Periodo di supplenza 29.9.2021 – 30.6.2022 (doc. n. 2);
2. (anno scolastico 2022 – 2023). I.C. Pozzuolo “A. Manzoni” – Martesana, sito in Pozzuolo Martesana (MI), via Torino n. 10/A. Periodo di supplenza 10.10.2022 – 30.6.2023 (doc. n. 3);
3. (anno scolastico 2023 – 2024). I.C “Don Sturzo” Bresso, sito in Bresso (MI), via Don Sturzo n. 46. Periodo di supplenza 28.9.2023 – 30.6.2024 (doc. n. 4);

2 4. (anno scolastico 2024 – 2025). I.C “Don Sturzo” Bresso, sito in Bresso (MI), via Don Sturzo n. 46. Periodo di supplenza 27.9.2024 – 30.6.2025 (doc. n. 5)” (pag. 1, ricorso;
docc. 2-5, fascicolo ricorrente).
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di esser stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato;
sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta posto che la res controversa attiene a un beneficio che deve essere riconosciuto e attribuito dalla datrice di lavoro.
*
2.2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
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