Trib. Milano, sentenza 04/11/2024, n. 4249

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 04/11/2024, n. 4249
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4249
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Saioni in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5268/2023 promossa da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Favaro, domicilio eletto in Milano, via
Podgora n 13,
ricorrente
contro
Controparte_1
resistente contumace
e contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Civitelli, domicilio eletto in Milano, via S.
Barnaba n. 30,
resistente
e contro
CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan ed
Elisa Pavanello, domicilio eletto in Padova, via Rismondo n. 2/A,


resistente
e contro
Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Pandolfo, Silvia Lucantoni, Matteo
Farnetani, domicilio eletto in Milano, via della Moscova n. 3 presso lo studio dell'avv.
Annalisa Cappiello,
resistente
OGGETTO: retribuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio le società indicate in epigrafe perché venissero accolte le
seguenti domande:
“A) In via principale e nel merito sul lavoro full time
1) Accertato e dichiarato che il ricorrente dal 02.01.2012 al 19.04.2022 è stato assunto dalla
con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 con contratto a tempo Controparte_5
indeterminato full time ed inquadrato in qualità di operaio al 6j° livello con mansioni di
facchinaggio addetto al magazzino, con utilizzo del transpallet.
2)Accertato e dichiarato che successivamente il ricorrente è stato inquadrato al 6° livello del
ccnl trasporto merci e logistica e poi al 5° livello e dall'ottobre 2018 gli è stato riconosciuto
l'inquadramento al 4j° livello del ccnl applicato;

3) Accertato e dichiarato che il ricorrente, sin dall'inizio dello svolgimento della propria
prestazione lavorativa (02.01.2012), è stato inviato ad espletare le mansioni lavorative presso i
vari magazzini della Soc. attualmente quello sito in Milano Via Controparte_6
Fantoli n° 32
4)Accertato e dichiarato che il ricorrente dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione è
posto ad osservare un orario giornaliero di 8 ore dal lunedì al sabato mattina dalle 04,00 di
notte alle 12,00;

2
5) Accertato e dichiarato che per le mansioni espletate il ricorrente ha diritto al
riconoscimento al 4j° livello della qualifica di operaio dall'inizio del rapporto al settembre
2018;

6) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere retribuito per le effettive ore di
lavoro espletato, con la paga contrattuale del 4j° livello del CCNL e ricevere il corrispondente
pagamento delle differenze retributive, degli istituti contrattuali.
7) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il pagamento degli
istituti contrattuali in misura integrale come previsto dal ccnl applicato (sulla base delle ore
contrattuali);

8) Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento degli aumenti di anzianità;

10)Accertato e dichiarato che il ricorrente durante l'intero rapporto di lavoro ha sempre
continuativamente prestato lavorativa presso i vari magazzini della Soc. CP_6
attualmente quello sito in Milano Via Fantoli n° 32, la quale ha stipulato un
[...]
contratto di appalto con la che a sua volta ha subappaltato il servizio alla CP_3 [...]
, per l'effetto dichiarare la responsabilità solidale per l'adempimento degli Controparte_7
obblighi retributivi e contributivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 29, d. lgs
276/2003
ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. tra e Controparte_6 CP_3
;
conseguentemente condannare le società convenute in solido tra loro Controparte_7
ovvero in subordine ex art. 1676 c.c. e precisamente la in persona Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Viale Europa n°175, CP_3
in persona del suo legale pro tempore con sede in Milano, Via Boccaccio n° 14 C.F.
[...]
e la in persona del suo presidente pro tempore, con sede P.IVA_1 Controparte_5
legale in Milano Via Sannio n° 18 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva
somma di Euro 10581,45 di cui euro 3533,14 a titolo di TFR, o di quella diversa più esatta
somma che risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa, il tutto con interessi legali e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, previa occorrendo CTU sul quantum.
3
Previa autorizzazione della chiamata in causa dell' condannare il convenuto a pagare CP_8
all'Istituto i contributi assicurativi e previdenziali afferenti i titoli dedotti in giudizio, come
meglio sopra precisati.
In Subordine
Ove non fosse riconosciuto l'obbligo solidale in capo alla Controparte_9
accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto, ancora in essere, con la
[...]
convenuta con sede legale in Milano Via Sannio n° 18 in CP_1 Controparte_5
persona del suo presidente pro –tempore, condannare la predetta società al pagamento di Euro
10581,45 di cui euro 3533,14 a titolo di TFR o di quella diversa più esatta somma che
risultasse dovuta per le causali di cui in narrativa.
Con favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita rimasta contumace per CP_5
l'intera durata del procedimento.
Si è costituita chiedendo l'estromissione dal giudizio per Controparte_4
Cont difetto di legittimazione attiva del ricorrente e passiva di medesima;
ha
eccepito, preliminarmente, la decadenza biennale dall'azione di accertamento della
responsabilità solidale e la prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate anche
per erroneità della pretesa economica.
Nel caso di accertata fondatezza della pretesa attorea, ha chiesto di essere chiamata
eventualmente a rispondere nei rigorosi limiti delineati dalla responsabilità solidale
ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva essendo CP_3
legittimato, al suo posto, di cui ha chiesto la chiamata in causa. CP_2
Sotto altro profilo, la società ha contestato di essere parte appaltatrice nel rapporto
dedotto in giudizio.
4
Ha eccepito, in ogni caso, la decadenza biennale dall'azione ex art. 29 comma 2 D.
Lgs. n. 276/2003
.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa attorea in quanto infondata.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituito il quale, CP_2
ricostruita la filiera degli appalti cui ha preso parte il ricorrente, ha eccepito la
propria carenza di legittimazione passiva con conseguente domanda di
estromissione dal giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa con
modalità da remoto.
Ciò posto, è pacifico in causa che il sig. è stato assunto in data Parte_1
1° febbraio 2012 dalla con contratto a tempo indeterminato full Controparte_10
time, inquadrato come operaio, dapprima al livello 6° J del CCNL Trasporto Merci e
Logistica, successivamente al 6° livello e poi al 5° livello;
da ottobre 2018 gli è stato
riconosciuto l'inquadramento al livello 4° J.
La sarebbe stata una consorziata di la quale ha CP_5 CP_3
subappaltato il servizio di facchinaggio e movimentazione merci affidato in appalto
dalla . Controparte_4
Si afferma in causa che, dall'inizio del rapporto, il ricorrente è stato inviato ad
Contr espletare le proprie prestazioni lavorative presso i vari magazzini di , da ultimo
in Milano via Fantoli n. 32.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente è stato adibito a mansioni di
facchinaggio consistenti nelle operazioni di carico e scarico merci con l'utilizzo del
transpallet elettrico e/o manuale.
Il sig. era tenuto ad osservare un orario giornaliero suddiviso in due turni: Parte_1
dal lunedì al venerdì dalle 4:00 di notte alle 11:00 o dalle 14:00/15:00 alle 22:00, il
sabato dalle 4:00 alle 10:00.
5
Il ricorrente si sarebbe sempre attenuto alle direttive impartitegli dai sigg.ri Per_1
e responsabili di tutto il magazzino per la cooperativa;

[...] Persona_2
Il rapporto di lavoro con è cessato in data 19 aprile 2022, a seguito di cambio CP_5
appalto.
In diritto, il ricorrente sostiene che:
1) in base alle mansioni effettivamente svolte, avrebbe diritto al corretto inquadramento
al livello 4° J del CCNL applicato sin dalla data di assunzione (1° febbraio 2012), con
conseguenti differenze retributive, calcolate fino a settembre 2018, ovvero fino
all'avvenuto riconoscimento del diritto a tale livello;

2) che la retribuzione risultante dalle buste paga sarebbe stata erroneamente liquidata,
senza tenere conto delle ore contrattuali (168 mensili) previste dal CCNL applicato e
neanche dei minimi retributivi per il calcolo dei ratei di permessi, tredicesima e
quattordicesima, ferie e festività, indennità di malattia.
A tali titoli, vengono quindi rivendicati, in base ai conteggi allegati al ricorso, per il
periodo dal 2012 al 2018, differenze retributive per complessivi euro 10.581,45 (di cui
3.533,14 a titolo di incidenza sul TFR).
Il ricorrente ha chiesto la condanna in solido con la datrice di lavoro, ai sensi degli
artt. 29 D. Lgs. n. 276/03 e 1676 c.c. di tutti i soggetti presenti nell'appalto in questione
e qui convenuti.
Così delineata la fattispecie, sui fatti di causa sono state espletate prove orali che
hanno dato il seguente esito:
teste : “…sono magazziniere, lavoro per la Coop. HCLO da Testimone_1
due anni;
prima lavoravo per la nel , dal 2012 al 2022. Facevo CP_5 CP_2
sempre il magazziniere.
Anch'io ho fatto causa alla ma abbiamo trovato un accordo. CP_5
Ho chiesto che le buste paga fossero in regola.
6
In facevamo il doppio turno: dalle 3 o 4 del mattino sino alle 10 o alle 11;
al CP_5
pomeriggio, dalle 15 o dalle 16 fino alle 22 o alle 23, a seconda;
dal lunedì al venerdì;
il sabato
si lavorava solo nel turno mattutino.
Conosco il ricorrente, abbiamo iniziato a lavorare per insieme, nel 2012. CP_5
Facevamo
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