Trib. Termini Imerese, sentenza 07/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 07/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 13
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N . 3 3 0 4 / 2 0 1 9 R . G . A . C .

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3304 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via G. Traina n. 64 ed elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno (PA), piazza
Anime Sante n. 22, presso lo studio dell'avv. Valentina Bernardini che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. CO C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale del 05.12.2024
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2019, adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio con il 05.12.1979;
CO
b) che dall'unione coniugale nascevano due figli, entrambi maggiorenni alla data di proposizione del ricorso, di cui uno, (nato a [...] il Persona_1
06.01.1981) però ancora non economicamente autosufficiente poiché affetto da grave schizofrenia paranoide;

c) che il rapporto coniugale si era con il tempo deteriorato a cagione delle reciproche incomprensioni al punto da indurla a chiedere la separazione personale dal coniuge;

d) di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di non possedere alcun titolo di studio o attestato idoneo a permetterle di inserirsi nel mondo del lavoro;

e) di assistere e supportare, sia finanziariamente che nello svolgimento delle quotidiane attività, il figlio ;
Persona_1
f) di vivere con il suddetto figlio presso la casa coniugale sita a Misilmeri (PA), in via G.
Traina n. 64, di proprietà di suo padre.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito:
a) di pronunciare la separazione personale tra i coniugi;

b) di disporre, a carico di , l'obbligo di corrisponderle la complessiva CO somma mensile di € 600,00, per il proprio mantenimento e per quello di ER
(€ 300,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
[...]
nonché la corresponsione delle spese di natura straordinaria per il figlio nella misura del 50%;

c) l'assegnazione della casa coniugale, sita a Misilmeri (PA), in via G. Traina n. 64.
Con ordinanza del 16.11.2020, il Presidente, preso atto della mancata comparizione del resistente, e della volontà della ricorrente di separarsi dal coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza;
assegnava, inoltre, la casa coniugale a e disponeva Parte_1
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 2
a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 250,00 per il mantenimento CO del figlio, nonché l'importo di € 150,00 per il sostentamento della stessa.
Veniva, altresì, posto l'obbligo, in capo ad entrambi i genitori, di concorrere, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento dei bisogni del figlio, ER
.
[...]
La causa veniva, quindi, rimessa davanti al giudice istruttore nominato.
Nel cprocedimento non si costituiva . CO
Precisate le conclusioni, all'udienza del 05.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la volontà di separarsi della ricorrente, ribadita anche all'udienza presidenziale del
09.11.2020, tenuto conto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente, porta a ritenere il venir meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di mantenimento della prole

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento all'art. 337 septies co. 2 c.c.: “ che- al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori- trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento […] da parte dei
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