Trib. Ancona, sentenza 20/12/2024, n. 2248
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Testo completo
n. 3172 \2024 r.g.
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 dicembre 2024 ,alle ore 9:30 avanti il giudice Willelma Monterotti sono comparsi: per la ricorrente BEMA SRL l'avv. MENGARELLI DAVIDE ;
per la resistente
BAR MARIO DI RO LE & C. S.A.S. l'avv. Daniele Carmenati.
L'avv. Mengarelli eccepisce la decadenza di controparte dal deposito dei documenti allegati alle note difensive, che sarebbero dovuti essere prodotti in allegato alla comparsa, atteso che il processo è stato trattato con il rito del lavoro;
vi è violazione del diritto al contraddittorio;
vi è inoltre riproduzione di alcuni documenti già prodotti, pertanto irrilevanti;
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso.
L'avv. Carmenati precisa che ha prodotto la scrittura privata sottoscritta dalle parti, perché specificamente contestata da controparte;
contesta l'eccepita scorrettezza nel deposito dell'altra documentazione;
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa. il giudice legge la sentenza di seguito trascritta.
Il giudice
Willelma Monterotti
1
n.R.G. 3172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ex 429 c.p.c. su foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 20 dicembre 2024 nella causa civile iscritta al primo grado di merito n. 3172/2024 R.G., nelle forme del rito speciale del lavoro in quanto applicabile ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., promossa
DA
BEMA S.r.l., cod. fisc. 02309970420, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Sabrina Stefanelli e Davide Mengarelli, che la rappresentano e difendono per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
AR AR di RO LE & C. S.a.s., cod. fisc. 02477820423, in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Massimiliano
Ciaboco e Daniele Carmenati, che la rappresentano e difendono per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda;
conclusioni delle parti: sopra riportate all'esito della discussione orale.
2
- parte ricorrente:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis:
NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto al 30.05.2024, ex art. 1456 c.c., del contratto di affitto di azienda del 30.08.2010 a rogito notaio Sabbatini registrato il 01.09.2010 presso l'Ufficio di
Ancona, con il n. 9553 – Serie T. in essere tra la Soc. BEMA SRL, in persona del legale rappresentante
p.t. e la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto
b) condannare la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Fabriano (AN), piazza Garibaldi n. 78/80, partita iva 02477820423, per le causali di cui in narrativa a corrispondere alla Soc. BEMA SRL, in persona del legale rappresentante p.t. la somma di €
17.110,40 a titolo di canoni di affitto di azienda non corrisposti dal mese di ottobre 2023 a maggio 2024, già detratti gli acconti versati dalla resistente, per le motivazioni espresse in premessaoquella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs.
231/02 e rivalutazione monetaria, come per legge, come meglio specificato in premessa;
c) condannare la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione immediata, in favore di BEMA SRL, del complesso aziendale, di cui al contratto in atti, con tutto ciò che lo compone;
d) condannare la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno da omessa consegna del complesso aziendale da liquidarsi in € 3.501,55 mensili, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto e sino alla riconsegna effettiva, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2002.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge, il valore della presente controversia è di €17.110,40.
Inoltre, si chiede il rimborso delle spese di mediazione per compensi professionali pari ad € 614,56 come da allegata fattura n. 45/2024 (doc. 20) ed € 190,32 per spese vive di mediazione come da contabile di bonifico (doc. 21).
Si insiste, quindi, per l'integrale accoglimento del ricorso con condanna della resistente alle spese di lite come da allegata nota e con condanna della Soc. AR AR sas in favore della ricorrente al pagamento di una somma, equitativamente determinata da parte del Tribunale per la mancata partecipazione della resistente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.”;
3
- parte resistente:
“IN VIA PRELIMINARE
Autorizzare la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. del terzo signora LL NN, e per
l'effetto statuire il differimento della prima udienza di comparizione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata ed illegittima sia in fatto che in diritto, accertata la prevalenza dell'inadempimento di MA srl nell'ambito del sinallagma contrattuale;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di riconoscimento di credito in favore di parte ricorrente, dichiarare comunque la compensazione, totale o parziale, con le somme dovute da MA
S.r.l. a AR AR S.a.s. in virtù delle spese anticipate dalla società affittuaria per le spese straordinarie sostenute, nonché con le maggiori somme percepite da MA srl in conseguenza dell'eventuale adeguamento migliorativo del canone di locazione commerciale in riferimento ai locali dove ha sede l'azienda in affitto, o comunque, per le maggiori somme percepite pur a fronte dell'adeguamento del canone da parte della terza locatrice, a far data dalla pronuncia amministrativa circa l'ordine di demolizione dei locali.
In ogni caso suddetto, con vittoria di spese e competenze legali della fase di giudizio, ex art. 91 e ss. c.p.c.”.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. la MA s.r.l. ha agito
contro
AR AR di RO
LE & C. S.a.s. (di seguito per brevità AR AR) al fine di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. in data 30.05.2024 del contratto di affitto di azienda corrente tra le parti dal 30.08.2010 e avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di bar, con la somministrazione di bevande alcoliche, nei locali siti in Fabriano (AN),
P.zza Garibaldi n. 78/80;
con condanna della resistente al rilascio immediato del complesso aziendale e al risarcimento del danno da omessa consegna da liquidarsi in
€ 3.501,55 mensili, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto e sino alla riconsegna effettiva, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Al riguardo parte ricorrente ha dedotto che:
- il patrimonio dell'azienda affittata comprende anche i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento e tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
i locali sono invece oggetto di appositi contratti di locazione stipulati dalla società ricorrente in qualità di conduttrice con i rispettivi proprietari
(LL NN e CR MA, trattasi di due unità immobiliari unificate);
4
- la durata del contratto, ai sensi dell'art. 3), è di tre anni, con decorrenza dal 3.9.2010 al
2.9.2013, con previsione di rinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta con raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il canone è disciplinato dall'art. 4) del contratto e ammonta ad € 3.501,55 al mese, pari ad € 42.018,60 annui, da corrispondersi entro il giorno venti di ogni mese con bonifico bancario presso il c/c della concedente;
- AR AR si è resa inadempiente in quanto dal mese di ottobre 2023 non ha versato – dapprima parzialmente pagando solo degli acconti e poi totalmente – i canoni
d'affitto, accumulando un debito di € 17.110,40 al momento del ricorso, detratti gli acconti;
- in presenza di inadempimento all'obbligazione del pagamento del canone, l'art. 5) del contratto d'affitto d'azienda abilita la concedente ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Per l'effetto, il 15.3.2024 MA ha intimato alla resistente il pagamento dei canoni, preannunciando l'attivazione della clausola risolutiva espressa e AR AR ne ha contestato la debenza;
- è seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, fino a quando – con pec del
30.05.2024 – la concedente ha formalizzato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5) del contratto, donde l'instaurazione del presente giudizio con ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 13.06.2024 a seguito dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria per mancata comparizione della controparte.
2. Con decreto del 12.07.2024 è stata fissata l'udienza del 15.11.2024 per la comparizione delle parti e in data 4.11.2024 si è costituito AR AR, chiedendo in via preliminare la chiamata del terzo LL NN e nel merito, in via principale, il rigetto integrale della domanda avversaria sulla base dell'eccezione di inadempimento
o, in via subordinata, la compensazione totale o parziale con le somme che sarebbero dovute dalla ricorrente in virtù delle spese anticipate da AR AR per le opere di straordinaria manutenzione e delle maggiori somme percepite da MA in conseguenza dell'eventuale adeguamento al ribasso del canone di locazione dei locali
a far data dall'ordine di demolizione.
In particolare, ha
contro
-dedotto che:
5
- a partire dal 2013 ha segnalato alla concedente MA, instaurando una fitta corrispondenza con i precedenti legali di quest'ultima, una serie di problematiche riguardanti i beni aziendali (vetusti, non idonei e danneggiati), chiedendo nello specifico – considerandoli oneri straordinari – la sostituzione del motore congelatore del bancone principale, la sostituzione della pedana del retrobancone e la riparazione della porta di ingresso principale;
- in data 17.07.2013 è stata redatta una scrittura transattiva tra le parti, depositata, con cui MA si è obbligata tra l'altro al rifacimento di una pedana e di un pianale;
- alcuna altra
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 dicembre 2024 ,alle ore 9:30 avanti il giudice Willelma Monterotti sono comparsi: per la ricorrente BEMA SRL l'avv. MENGARELLI DAVIDE ;
per la resistente
BAR MARIO DI RO LE & C. S.A.S. l'avv. Daniele Carmenati.
L'avv. Mengarelli eccepisce la decadenza di controparte dal deposito dei documenti allegati alle note difensive, che sarebbero dovuti essere prodotti in allegato alla comparsa, atteso che il processo è stato trattato con il rito del lavoro;
vi è violazione del diritto al contraddittorio;
vi è inoltre riproduzione di alcuni documenti già prodotti, pertanto irrilevanti;
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso.
L'avv. Carmenati precisa che ha prodotto la scrittura privata sottoscritta dalle parti, perché specificamente contestata da controparte;
contesta l'eccepita scorrettezza nel deposito dell'altra documentazione;
precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa. il giudice legge la sentenza di seguito trascritta.
Il giudice
Willelma Monterotti
1
n.R.G. 3172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ex 429 c.p.c. su foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 20 dicembre 2024 nella causa civile iscritta al primo grado di merito n. 3172/2024 R.G., nelle forme del rito speciale del lavoro in quanto applicabile ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., promossa
DA
BEMA S.r.l., cod. fisc. 02309970420, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Sabrina Stefanelli e Davide Mengarelli, che la rappresentano e difendono per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
AR AR di RO LE & C. S.a.s., cod. fisc. 02477820423, in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Massimiliano
Ciaboco e Daniele Carmenati, che la rappresentano e difendono per procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda;
conclusioni delle parti: sopra riportate all'esito della discussione orale.
2
- parte ricorrente:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis:
NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto al 30.05.2024, ex art. 1456 c.c., del contratto di affitto di azienda del 30.08.2010 a rogito notaio Sabbatini registrato il 01.09.2010 presso l'Ufficio di
Ancona, con il n. 9553 – Serie T. in essere tra la Soc. BEMA SRL, in persona del legale rappresentante
p.t. e la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto
b) condannare la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Fabriano (AN), piazza Garibaldi n. 78/80, partita iva 02477820423, per le causali di cui in narrativa a corrispondere alla Soc. BEMA SRL, in persona del legale rappresentante p.t. la somma di €
17.110,40 a titolo di canoni di affitto di azienda non corrisposti dal mese di ottobre 2023 a maggio 2024, già detratti gli acconti versati dalla resistente, per le motivazioni espresse in premessaoquella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs.
231/02 e rivalutazione monetaria, come per legge, come meglio specificato in premessa;
c) condannare la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione immediata, in favore di BEMA SRL, del complesso aziendale, di cui al contratto in atti, con tutto ciò che lo compone;
d) condannare la Soc. AR AR di RO LE & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno da omessa consegna del complesso aziendale da liquidarsi in € 3.501,55 mensili, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto e sino alla riconsegna effettiva, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2002.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge, il valore della presente controversia è di €17.110,40.
Inoltre, si chiede il rimborso delle spese di mediazione per compensi professionali pari ad € 614,56 come da allegata fattura n. 45/2024 (doc. 20) ed € 190,32 per spese vive di mediazione come da contabile di bonifico (doc. 21).
Si insiste, quindi, per l'integrale accoglimento del ricorso con condanna della resistente alle spese di lite come da allegata nota e con condanna della Soc. AR AR sas in favore della ricorrente al pagamento di una somma, equitativamente determinata da parte del Tribunale per la mancata partecipazione della resistente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.”;
3
- parte resistente:
“IN VIA PRELIMINARE
Autorizzare la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. del terzo signora LL NN, e per
l'effetto statuire il differimento della prima udienza di comparizione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata ed illegittima sia in fatto che in diritto, accertata la prevalenza dell'inadempimento di MA srl nell'ambito del sinallagma contrattuale;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di riconoscimento di credito in favore di parte ricorrente, dichiarare comunque la compensazione, totale o parziale, con le somme dovute da MA
S.r.l. a AR AR S.a.s. in virtù delle spese anticipate dalla società affittuaria per le spese straordinarie sostenute, nonché con le maggiori somme percepite da MA srl in conseguenza dell'eventuale adeguamento migliorativo del canone di locazione commerciale in riferimento ai locali dove ha sede l'azienda in affitto, o comunque, per le maggiori somme percepite pur a fronte dell'adeguamento del canone da parte della terza locatrice, a far data dalla pronuncia amministrativa circa l'ordine di demolizione dei locali.
In ogni caso suddetto, con vittoria di spese e competenze legali della fase di giudizio, ex art. 91 e ss. c.p.c.”.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. la MA s.r.l. ha agito
contro
AR AR di RO
LE & C. S.a.s. (di seguito per brevità AR AR) al fine di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. in data 30.05.2024 del contratto di affitto di azienda corrente tra le parti dal 30.08.2010 e avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di bar, con la somministrazione di bevande alcoliche, nei locali siti in Fabriano (AN),
P.zza Garibaldi n. 78/80;
con condanna della resistente al rilascio immediato del complesso aziendale e al risarcimento del danno da omessa consegna da liquidarsi in
€ 3.501,55 mensili, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto e sino alla riconsegna effettiva, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
Al riguardo parte ricorrente ha dedotto che:
- il patrimonio dell'azienda affittata comprende anche i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento e tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
i locali sono invece oggetto di appositi contratti di locazione stipulati dalla società ricorrente in qualità di conduttrice con i rispettivi proprietari
(LL NN e CR MA, trattasi di due unità immobiliari unificate);
4
- la durata del contratto, ai sensi dell'art. 3), è di tre anni, con decorrenza dal 3.9.2010 al
2.9.2013, con previsione di rinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta con raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il canone è disciplinato dall'art. 4) del contratto e ammonta ad € 3.501,55 al mese, pari ad € 42.018,60 annui, da corrispondersi entro il giorno venti di ogni mese con bonifico bancario presso il c/c della concedente;
- AR AR si è resa inadempiente in quanto dal mese di ottobre 2023 non ha versato – dapprima parzialmente pagando solo degli acconti e poi totalmente – i canoni
d'affitto, accumulando un debito di € 17.110,40 al momento del ricorso, detratti gli acconti;
- in presenza di inadempimento all'obbligazione del pagamento del canone, l'art. 5) del contratto d'affitto d'azienda abilita la concedente ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Per l'effetto, il 15.3.2024 MA ha intimato alla resistente il pagamento dei canoni, preannunciando l'attivazione della clausola risolutiva espressa e AR AR ne ha contestato la debenza;
- è seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, fino a quando – con pec del
30.05.2024 – la concedente ha formalizzato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5) del contratto, donde l'instaurazione del presente giudizio con ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 13.06.2024 a seguito dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria per mancata comparizione della controparte.
2. Con decreto del 12.07.2024 è stata fissata l'udienza del 15.11.2024 per la comparizione delle parti e in data 4.11.2024 si è costituito AR AR, chiedendo in via preliminare la chiamata del terzo LL NN e nel merito, in via principale, il rigetto integrale della domanda avversaria sulla base dell'eccezione di inadempimento
o, in via subordinata, la compensazione totale o parziale con le somme che sarebbero dovute dalla ricorrente in virtù delle spese anticipate da AR AR per le opere di straordinaria manutenzione e delle maggiori somme percepite da MA in conseguenza dell'eventuale adeguamento al ribasso del canone di locazione dei locali
a far data dall'ordine di demolizione.
In particolare, ha
contro
-dedotto che:
5
- a partire dal 2013 ha segnalato alla concedente MA, instaurando una fitta corrispondenza con i precedenti legali di quest'ultima, una serie di problematiche riguardanti i beni aziendali (vetusti, non idonei e danneggiati), chiedendo nello specifico – considerandoli oneri straordinari – la sostituzione del motore congelatore del bancone principale, la sostituzione della pedana del retrobancone e la riparazione della porta di ingresso principale;
- in data 17.07.2013 è stata redatta una scrittura transattiva tra le parti, depositata, con cui MA si è obbligata tra l'altro al rifacimento di una pedana e di un pianale;
- alcuna altra
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