Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 837
TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3755/2023 vertente tra:
Agenzia delle Entrate Riscossione appellante
e
ME MA
ON NI
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3755/2023 R.G., vertente tra
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv.
Tiziana Genito, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via Cap. Luca
Mazzella n. 6, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
ME MA
ON NI
appellati non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto introduttivo notificato in data 10.5.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n. 7535/2022, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data
16.5-23.11.2022 a definizione del giudizio Rg n. 5385/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da ME MA avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
02820130006667920000, ente impositore, ON NI.
2
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione
- accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dal ruolo e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'Agenzia delle Entrate Riscossione adduceva i seguenti motivi: 1. difetto di giurisdizione in capo al giudice adito in favore di quello tributario;
2. inammissibilità della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. ed, in ogni caso, insussistenza della prescrizione in ragione della regolare notificazione della cartella portata dal ruolo.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva per l'accoglimento del gravame, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In sede di prima udienza, stante il difetto della vocatio in ius della appellata ON NI, veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del predetto soggetto (cfr. ordinanza del
26.9.2023).
Le parti appellate, benché regolarmente convenute in giudizio, non si costituivano.
Il procedimento è stato dunque rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di ME MA e della ON
NI.
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, il Tribunale reputa che quello afferente il difetto di giurisdizione vada respinto.
Appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
3 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
In ambito giurisprudenziale si sono registrati diversi arresti in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione – discostandosi dal precedente indirizzo, espresso con la pronuncia a SS.UU. 14648/2017 - ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”.
Con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3755/2023 vertente tra:
Agenzia delle Entrate Riscossione appellante
e
ME MA
ON NI
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3755/2023 R.G., vertente tra
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv.
Tiziana Genito, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via Cap. Luca
Mazzella n. 6, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
ME MA
ON NI
appellati non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto introduttivo notificato in data 10.5.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza n. 7535/2022, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data
16.5-23.11.2022 a definizione del giudizio Rg n. 5385/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da ME MA avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
02820130006667920000, ente impositore, ON NI.
2
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione
- accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dal ruolo e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'Agenzia delle Entrate Riscossione adduceva i seguenti motivi: 1. difetto di giurisdizione in capo al giudice adito in favore di quello tributario;
2. inammissibilità della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. ed, in ogni caso, insussistenza della prescrizione in ragione della regolare notificazione della cartella portata dal ruolo.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva per l'accoglimento del gravame, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In sede di prima udienza, stante il difetto della vocatio in ius della appellata ON NI, veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del predetto soggetto (cfr. ordinanza del
26.9.2023).
Le parti appellate, benché regolarmente convenute in giudizio, non si costituivano.
Il procedimento è stato dunque rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di ME MA e della ON
NI.
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, il Tribunale reputa che quello afferente il difetto di giurisdizione vada respinto.
Appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
3 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
In ambito giurisprudenziale si sono registrati diversi arresti in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione – discostandosi dal precedente indirizzo, espresso con la pronuncia a SS.UU. 14648/2017 - ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”.
Con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione
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