Trib. Pisa, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 3410/2018 rg avente a oggetto assicurazione sulla vita e vertente tra
GU ER c.f. [...], attrice con avv.ti Renate Wendt e
Caterina Ghelli
Contro
Istituto DI TA spa c.f. 01749470157, convenuta con avv.ti Marcello
Cardi e Francesco Speronello e
NI SI c.f. [...]terzo chiamato con avv. prof.
Daniele Granara e
EB Reinahrd quale erede di EB RA EL, terzo chiamato contumace e
AI LI c.f. [...], terza chiamata con avv.ti Renate
Wendt e Caterina Ghelli,
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024:
Conclusioni di parte attrice ER GU “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – nel merito, in via principale, accertato e dichiarato l'errore in cui
è incorsa la Società DI TA S.p.A. nella liquidazione della polizza assicurativa stipulata dal Sig. DR ME NZ, condannare la stessa a reintegrare la quota spettante alla Sig.ra ER GU e pertanto al pagamento in suo favore della somma di Euro 64.727,93 o della diversa somma ritenuta di giustizia o, in subordine, accertato e dichiarato per tutti i motivi sopra esposti il
comportamento gravemente negligente della DI TA S.p.A., condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra ER GU e quantificato in Euro 64.727,93 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
– nel merito, in via principale, respingere le domande formulate dalla Sig.ra EB in quanto inammissibili e /o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa stante l'accertamento, passato in giudicato, della Pretura di Brake sulla validità del testamento olografo del 5.04.2012, e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla Sig.ra EB;
– in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
Conclusioni di parte convenuta DI “(i) in pregiudiziale: rigettare
l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla terza chiamata RA EL
EB;
(ii) in via principale: rigettare la domanda formulata dalla Sig.ra ER
GU in quanto infondata tanto in fatto che in diritto;
rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla Sig.ra LI AI in quanto infondata tanto in fatto che in diritto;
(iii) in via subordinata e riconvenzionale – condizionatamente all'accoglimento, anche in parte, della Sig.ra ER GU e/o della Sig.ra
LI AI – condannare ex art. 2033 c.c. i Sig.ri SI NI ed il sig. HA EB, quale chiamato all'eredità della Sig.ra RA EL
EB (e residente in Ichoring 1, 82057 Icking – Germania) a restituire a
DI TA S.p.A. l'importo complessivo di € 129.455,86 ad essi corrisposto - pro quota nella misura di € 64.727,93 - nel luglio del 2012 da DI TA S.p.A.
a titolo di liquidazione della polizza assicurativa sulla vita denominata Medplus n.
03001491914 sottoscritta dal Sig. DR ME NZ. In via istruttoria, si insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale della Attrice e della Sig. LI
AI sui seguenti capitoli - “Vero è che, nel luglio del 2012, inviava a DI
TA “le indicazioni di pagamento” finalizzate ad ottenere dalla Compagnia la liquidazione della polizza per cui è causa nella misura di ¼”;
“Vero è che il certificato successorio datato 11.11.2015 emesso dalla Pretura di Brake è stato rilasciato sulla base delle dichiarazioni alla stessa rese dalla Sig.ra LI AI”;
“Vero è che lei alla data di liquidazione della polizza per cui è causa (luglio – settembre 2012) si riteneva essere la sola erede (unitamente alla Sig.ra AI) del Sig. ME”;
“Vero
è che lei alla data di liquidazione della polizza per cui è causa (luglio – settembre
2012) si riteneva essere la sola erede (unitamente alla Sig.ra GU) del Sig.
ME”;
conclusioni terza chiamata LI AI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito in via principale, respingere le domande formulate dalla Sig.ra EB in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa stante l'accertamento, passato in giudicato, della
Pretura di Brake sulla validità del testamento olografo del 5.04.2012, e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla Sig.ra EB - in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la qualità di meri legatari dei Sig.ri RA EB e
SI NI, condannare la DI TA S.p.a. al pagamento di €
64.727,93 ad integrazione della quota di propria spettanza e/o al risarcimento del danno conseguente al comportamento gravemente negligente della Compagnia
Assicuratrice, quantificato nella somma di € 64.727,93 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
conclusioni terzo chiamato SI NI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da RA
HA;
- rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande avanzate dall'attrice OB GU nei confronti della convenuta chiamante DI
TA S.p.A., con ogni conseguenza favorevole, esplicita o implicita, nei confronti di
SI NI coerede del sig. DR ME NZ;
rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande avanzate da LI AI nei confronti della convenuta DI TA S.p.A., con ogni conseguenza favorevole, esplicita
o implicita, nei confronti di SI NI coerede del sig. DR ME
NZ, con rigetto, se del caso esplicito, della richiesta di accertamento e declaratoria della qualità di legatario in capo a SI NI;
per il denegato caso di accoglimento delle