Trib. Salerno, sentenza 03/05/2024, n. 2337

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/05/2024, n. 2337
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2337
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3477/2019, avente ad oggetto: appello
TRA
BPER BANCA S.P.A. (P.IVA: 03830780361), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Ciro
Senatore, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani
n. 66, elettivamente domicilia;

- PARTE APPELLANTE
E
NA UN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del processo di primo grado, dall'Avv. Paolo Di Mauro, presso il cui studio, sito in Cava de' Tirreni alla
Via R. Baldi n. 3, elettivamente domicilia;

- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 18/1/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter
c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la BPER BANCA S.P.A. ha Proc. N.R.G.A.C. 3477/2019 - Sentenza
proposto appello avverso la sentenza n. 5021/2018 del Giudice di Pace di
Salerno, depositata il 27/9/2018, mai notificata, con cui veniva accolta la domanda proposta da NA UN nei suoi confronti, e veniva condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.948,34, oltre alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
L'appellante ha dedotto: che il sig. NA UN stipulava in data
06/5/2005 con la società di intermediazione finanziaria Conafi Prestitò
S.P.A., mandataria di ORbanca S.P.A. (poi confluita in BPER BANCA
S.P.A.), il contratto di finanziamento n. 24731 per l'importo di € 10.800,00 da restituire in n. 72 rate fisse mensili consecutive di € 150,00, trattenute dal proprio datore di lavoro mediante la formula della delegazione di pagamento prevista dal D.P.R. n. 180/1950 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 895/1950;
che, successivamente, sulla base di conteggio estintivo emesso dalla Conafi, il cliente provvedeva ad estinguere anticipatamente il suddetto finanziamento allorché residuavano n. 52 rate rispetto alla naturale scadenza contrattualmente prevista;
che, tuttavia, il sig. NA lamentava che nel suddetto conteggio estintivo non veniva incluso il giusto rimborso dei costi, al di fuori degli interessi regolarmente restituiti e, pertanto, con atto di costituzione in mora notificato alla Banca in data 08/10/2005, chiedeva la restituzione dei seguenti importi considerati non maturati € 148,04 a titolo di commissioni bancarie, €
1.283,12 per commissioni di intermediazione ed € 517,18 a titolo di premio assicurativo;
che per queste ragioni la conveniva innanzi al Giudice di Pace di Salerno al fine di ottenere, previa eventuale declaratoria di nullità della clausola contrattuale che disponeva la non rimborsabilità delle somme, la condanna della convenuta alla restituzione in misura proporzionale dei costi non maturati per € 1.948,34 oltre interessi, spese e competenze;
che essa si costituiva contestando la domanda attorea e, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della società FI
Proc. N.R.G.A.C. 3477/2019 - Sentenza
quale società di intermediazione interessata al finanziamento ed all'eventuale rimborso delle somme dalla stessa incassate, nonché della NET
INSURANCE S.P.A., legittimata alla presumibile restituzione del premio assicurativo da essa percepito per aver stipulato (con FI in proprio e non in qualità di mandataria di BPER) polizza assicurativa negozialmente collegata al contratto di finanziamento;
che, in subordine essa eccepiva la infondatezza del diritto alla riduzione dei costi di finanziamento, anche per specifica sottoscrizione di clausola di esclusione del rimborso ex artt. 1341
e 1342 c.c. ed insisteva quindi per il rigetto della domanda attorea;
che il
Giudice di Pace si riservava e con ordinanza comunicata dalla Cancelleria in data 22/9/2017, omettendo ogni motivazione, rigettava la chiamata in causa ritualmente formulata dalla convenuta, rinviando al 07/12/2017;
che con la sentenza gravata il Giudice di prime cure accoglieva la domanda del sig. NA proposta nei suoi confronti.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della BPER non solo per le commissioni bancarie (unica voce di costo, tra quelle chieste in restituzione, effettivamente incassata dalla convenuta), ma anche per le commissioni di intermediazione e del premio assicurativo;
che, infatti, sebbene la FI abbia agito nella qualità di sua mandataria, la stessa ha incassato le commissioni di intermediazione, per cui è evidente che dette somme dovevano essere richieste alla FI e non alla odierna appellante;
che la FI non solo ha stipulato il contratto con parte attrice, ma ha altresì emesso Conteggio Estintivo al fine di consentire al sig. NA di conoscere l'importo da corrispondere per provvedere alla estinzione anticipata del finanziamento nei termini indicati nel calcolo: la chiamata in causa quindi avrebbe assolto anche ad un ulteriore effetto e cioè quello di verificare se le somme chieste in restituzione siano state, parzialmente o totalmente, già ripetute al cliente da parte della società di intermediazione;

Proc. N.R.G.A.C. 3477/2019 - Sentenza
che essa insiste affinché il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, dichiari la carenza di legittimazione passiva della Banca in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione ed autorizzi la chiamata in causa della FI per l'eventuale restituzione della relativa voce di costo;
che con specifico riferimento alla richiesta di chiamata in causa della AG IC NET INSURANCE, va specificato che il diritto alla ripetizione del premio assicurativo non può essere fatto valere nei confronti della Banca convenuta in quanto la relativa polizza, seppur collegata negozialmente al finanziamento, è stata stipulata unicamente tra la società di intermediazione finanziaria FI (in proprio e nella qualità di mandataria della Banca) e la NET INSURANCE;
che rigettare la richiesta di chiamata in causa formulata tempestivamente dalla Banca convenuta per mere ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, costringendo la stessa ad intrapren-dere un nuovo ulteriore giudizio nei confronti delle società chiamata in causa, rappresenta una contrad-dizione palesemente in contrasto con i principi civilprocessualistici di economia processuale e ragionevole durata del processo: la trattazione separata in due diversi giudizi sarebbe contraria a tali principi più di quanto possa esserlo la trattazione unitaria, ed estesa alle chiamate in causa, nel presente giudizio;
quale secondo motivo di appello, che nell'indagine normativa applicabile al rapporto in contestazione va osservato che l'art.
124 T.U.B.
nella sua originaria formulazione (prevista dal D.Lgs. n.
385/1993) in vigore al momento della stipula del finanziamento, prevedeva che “Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3” i quali, a loro volta, stabilivano, a pena di nullità, la forma scritta dei contratti e la consegna di una copia al cliente;
che al secondo comma dello stesso articolo veniva altresì sancito che “I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle

Proc. N.R.G.A.C. 3477/2019 - Sentenza condizioni analitiche se-condo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del

TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve es-serne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG”
;
che, infine, il quarto comma dell'indicato art. 124 T.U.B. stabiliva che
“Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”;
che la disciplina normativa testé richiamata consente di far rilevare la validità tout court del contratto e delle clausole in esso contenute in quanto è evidente che la nullità poteva essere dichiarata solo in mancanza di forma scritta;
che nel contratto oggetto del presente giudizio alla pagina 2, art.16 (oggetto, peraltro, di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co.1 e 1342 c.c.), è inserita apposita clausola con la quale è stato espressamente convenuto che in caso di estinzione anticipata non sarebbero state restituite le voci di costo indicate in contratto;
che il diritto controverso oggetto del presente giudizio
è disciplinato dal D.P.R. n. 180/1950, dal D.P.R. n. 895/1950, dall'art. 3 del D.M. Tesoro del 08/07/1992 e dall'art. 125 comma 2, del D.Lgs. n.
385/1993
vigente al momento della stipulazione del contratto, per cui tale clausola, così come formulata, non risulta violare alcuna norma;
che L'art.
38 del D.P.R. n. 180/1950 disciplina l'ipotesi della anticipata estinzione del finanziamento preve-dendo che “il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento”: che tale norma non contiene alcun obbligo di restituzione di commissioni non maturate;
che allo stesso modo la AG IC non è tenuta a restituire la quota del premio, operando la previsione di cui al terzo comma dell'art. 38 unicamente nei confronti del “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”, categoria alla quale non appartiene il cliente avendo stipulato apposita
Proc. N.R.G.A.C. 3477/2019 - Sentenza
polizza assicurativa con NET INSURANCE S.P.A.;
che, conformemente gli artt. 39-40 del D.P.R. n. 180/1950, regolanti i rapporti tra
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